Art. 3. 1. Con i fondi di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 e' finanziabile anche l'intervento urgente di prevenzione, non fronteggiabile in sede locale, relativo alla scuola elementare nel comune di Castell'Azzarra (Grosseto) per l'importo di L. 100.000.000. 2. L'intervento di cui sopra viene ricompreso nel piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza 2705 del 29 ottobre 1997 e lo stesso e' attuato avvalendosi delle modalita', procedure, deroghe e tempi di attuazione di cui alla ordinanza medesima. 3. Il finanziamento di lire 1 miliardo gia' assegnato al commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997 e' posto a carico per lire 900 milioni per l'anno 1997 del capitolo 7603, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per lire 100 milioni del capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 1998 Il Ministro: Napolitano