Art. 3.
  1. Con i  fondi di cui all'art. 3, comma  1, dell'ordinanza n. 2705
del 29  ottobre 1997  e' finanziabile  anche l'intervento  urgente di
prevenzione, non fronteggiabile in  sede locale, relativo alla scuola
elementare nel comune di  Castell'Azzarra (Grosseto) per l'importo di
L. 100.000.000.
  2.  L'intervento di  cui sopra  viene ricompreso  nel piano  di cui
all'art. 2  dell'ordinanza 2705 del  29 ottobre  1997 e lo  stesso e'
attuato avvalendosi  delle modalita',  procedure, deroghe e  tempi di
attuazione di cui alla ordinanza medesima.
  3.  Il  finanziamento   di  lire  1  miliardo   gia'  assegnato  al
commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n.
2705 del 29 ottobre  1997 e' posto a carico per  lire 900 milioni per
l'anno 1997 del  capitolo 7603, rubrica 6, dello  stato di previsione
della Presidenza  del Consiglio dei  Ministri e per lire  100 milioni
del  capitolo  7615,  rubrica  6, dello  stato  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 gennaio 1998
                                              Il Ministro: Napolitano