Allegato Art. 3. Comma 1. Nella continuita' dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Vercelli, la fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilita' sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, della cultura, della tutela del patrimonio artistico ed ambientale, della sanita' e della promozione dello sviluppo economico e sociale, mantenendo altresi' le tradizionali finalita' di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli mediante le iniziative di volta in volta ritenute piu' idonee. (Omissis). Art. 4. Il patrimonio della Fondazione e' costituito inizialmente dall'ammontare della partecipazione nella societa' bancaria conferitaria e dai cespiti e dalle attivita' non conferiti. Esso si incrementa, di norma, per effetto di: a) accantonamenti a riserva qualora necessari per la salvaguardia, nel tempo, dell'integrita' economica del patrimonio; b) investimenti acquisiti con utilizzo di riserve di qualsiasi genere; c) contributi, conferimenti ed altre liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ovvero assegnazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio. Art. 7. (Omissis). Comma 6. La qualita' di socio non e' trasmissibile; i soci perdono tale qualita' dopo dieci anni dalla data della nomina ovvero, nel caso il socio sia componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale, fino al compimento del mandato se questo scade in un momento successivo. I soci, alla scadenza del mandato, possono essere confermati. (Omissis). Art. 13. (Omissis). Comma 3. Alle riunioni dell'assemblea interviene il segretario generale , (omissis). Art. 14. Il consiglio di amministrazione e' composto da undici membri, elevabili ad un massimo di tredici nel caso di cooptazione di cui al quinto comma del presente articolo. Undici consiglieri vengono scelti fra i soci e sono nominati rispettivamente: uno dall'amministrazione comunale di Vercelli; uno dall'amministrazione provinciale di Vercelli; uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli; uno a turno dalle amministrazioni comunali di Varallo e di Borgosesia; sette dall'assemblea dei soci. Essi devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza, preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'ente. La nomina non comporta rappresentanza, nell'organo amministrativo della Fondazione, degli enti dai quali proviene la nomina stessa. Il consiglio di amministrazione, a maggioranza di 2/3 dei presenti, puo' nominare, anche al di fuori del novero dei soci, due consiglieri scelti fra persone dotate di elevata qualificazione professionale e/o di competenza specifica nel settore gestionale e amministrativo e/o di competenza specifica nella valutazione di progetti che attengono ai settori istituzionali di intervento. Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, il presidente ed il vice presidente che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consigliere. Art. 15. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Il presidente ed il vice presidente nominati in conformita' all'ultimo comma dell'articolo precedente, durano nell'incarico cinque anni e possono essere confermati nella carica solo per un altro mandato consecutivo. Alla scadenza del mandato dei componenti del consiglio si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi e di controllo. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro il termine previsto dalla normativa vigente, il potere di nomina e' esercitato in via esclusiva dall'assemblea dei soci. I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori. Art. 16. (Omissis). Comma 2. Il consiglio puo delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale determinando (omissis). Comma 3. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: (omissis); h) la nomina e la revoca del segretario generale e del suo sostituto; (omissis). Art. 17. (Omissis). Comma 3. Di ogni convocazione viene data notizia a mezzo lettera raccomandata spedita ai membri del consiglio, ai sindaci ed al segretario generale almeno (omissis). Comma 7. Le votazioni su questioni riguardanti i membri del consiglio, i sindaci ed il segretario generale sono fatte a scrutinio segreto... (omissis). Comma 8. I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario generale, in veste di segretario del consiglio. Art. 23. Il consiglio di amministrazione nomina, anche fra i propri componenti, il segretario generale dell'ente e ne determina i poteri le funzioni nonche' la misura del compenso. In particolare, egli svolge funzioni di segretario del consiglio e dell'assemblea, redigendo i relativi verbali; provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio e da' esecuzione alle deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. In caso di assenza od impedimento del segretario generale, il consiglio di amministrazione puo' designare un suo sostituto.