(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                               Art. 3.
   Comma 1.
  Nella  continuita'   dello  scopo  originario  e   con  riferimento
principale al territorio  nel quale ha operato la  Cassa di risparmio
di Vercelli, la  fondazione persegue fini di interesse  pubblico e di
utilita'   sociale   preminentemente   nei  settori   della   ricerca
scientifica,  dell'istruzione,   della  cultura,  della   tutela  del
patrimonio artistico ed ambientale,  della sanita' e della promozione
dello   sviluppo  economico   e  sociale,   mantenendo  altresi'   le
tradizionali  finalita' di  assistenza,  di beneficenza  e di  tutela
delle categorie sociali  piu' deboli mediante le  iniziative di volta
in volta ritenute piu' idonee.
   (Omissis).
                               Art. 4.
  Il   patrimonio  della   Fondazione   e'  costituito   inizialmente
dall'ammontare   della   partecipazione   nella   societa'   bancaria
conferitaria e dai cespiti e dalle attivita' non conferiti.
   Esso si incrementa, di norma, per effetto di:
  a) accantonamenti a riserva  qualora necessari per la salvaguardia,
nel tempo, dell'integrita' economica del patrimonio;
  b)  investimenti acquisiti  con  utilizzo di  riserve di  qualsiasi
genere;
  c) contributi, conferimenti ed altre liberalita' a qualsiasi titolo
pervenute ovvero  assegnazioni da parte  dello Stato o di  altri enti
pubblici ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio.
                               Art. 7.
   (Omissis).
   Comma 6.
  La  qualita' di  socio non  e' trasmissibile;  i soci  perdono tale
qualita' dopo dieci anni dalla data  della nomina ovvero, nel caso il
socio sia  componente il consiglio  di amministrazione o  il collegio
sindacale,  fino al  compimento del  mandato  se questo  scade in  un
momento successivo. I soci, alla scadenza del mandato, possono essere
confermati.
   (Omissis).
                              Art. 13.
   (Omissis).
   Comma 3.
  Alle riunioni  dell'assemblea interviene  il segretario  generale ,
(omissis).
                              Art. 14.
  Il  consiglio  di amministrazione  e'  composto  da undici  membri,
elevabili ad un massimo di tredici  nel caso di cooptazione di cui al
quinto comma del presente articolo.
  Undici  consiglieri  vengono scelti  fra  i  soci e  sono  nominati
rispettivamente:
    uno dall'amministrazione comunale di Vercelli;
    uno dall'amministrazione provinciale di Vercelli;
  uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Vercelli;
  uno  a  turno  dalle  amministrazioni  comunali  di  Varallo  e  di
Borgosesia;
    sette dall'assemblea dei soci.
  Essi  devono essere  scelti secondo  criteri di  professionalita' e
competenza,  preferibilmente fra  persone  che  abbiano maturato  una
adeguata esperienza nei settori di intervento dell'ente.
  La nomina  non comporta rappresentanza,  nell'organo amministrativo
della Fondazione, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.
  Il consiglio di amministrazione, a maggioranza di 2/3 dei presenti,
puo' nominare, anche al di fuori del novero dei soci, due consiglieri
scelti fra persone dotate di elevata qualificazione professionale e/o
di competenza  specifica nel settore gestionale  e amministrativo e/o
di competenza  specifica nella valutazione di  progetti che attengono
ai settori istituzionali di intervento.
  Il consiglio  di amministrazione  nomina nel  proprio seno,  con il
voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, il presidente
ed il  vice presidente che restano  in carica fino alla  scadenza del
loro mandato di consigliere.
                              Art. 15.
  Tutti  i  componenti del  consiglio  di  amministrazione durano  in
carica cinque anni e possono essere confermati.
  Il  presidente  ed  il  vice  presidente  nominati  in  conformita'
all'ultimo  comma  dell'articolo   precedente,  durano  nell'incarico
cinque  anni e  possono essere  confermati nella  carica solo  per un
altro mandato consecutivo.
  Alla scadenza del mandato dei componenti del consiglio si applicano
le  disposizioni  previste  dalla  vigente normativa  in  materia  di
proroga degli  organi amministrativi  e di controllo.  Qualora l'ente
cui compete la nomina non vi provveda entro il termine previsto dalla
normativa vigente, il potere di nomina e' esercitato in via esclusiva
dall'assemblea dei soci.
  I membri nominati  in surrogazione di coloro che  vengono a mancare
per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica per la durata
residua del mandato dei loro predecessori.
                              Art. 16.
   (Omissis).
   Comma 2.
  Il consiglio puo  delegare proprie attribuzioni al  presidente e al
segretario generale determinando (omissis).
   Comma 3.
  Sono  di esclusiva  competenza  del consiglio,  oltre alle  materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
    (omissis);
  h)  la  nomina e  la  revoca  del  segretario  generale e  del  suo
sostituto;
    (omissis).
                              Art. 17.
   (Omissis).
   Comma 3.
  Di   ogni  convocazione   viene  data   notizia  a   mezzo  lettera
raccomandata  spedita  ai membri  del  consiglio,  ai sindaci  ed  al
segretario generale almeno (omissis).
   Comma 7.
  Le votazioni  su questioni  riguardanti i  membri del  consiglio, i
sindaci ed il  segretario generale sono fatte  a scrutinio segreto...
(omissis).
   Comma 8.
  I verbali  delle riunioni, trascritti  su apposito libro,  tenuto a
norma di  legge, sono  sottoscritti dal  presidente e  dal segretario
generale, in veste di segretario del consiglio.
                              Art. 23.
  Il  consiglio  di  amministrazione   nomina,  anche  fra  i  propri
componenti, il segretario generale dell'ente  e ne determina i poteri
le funzioni nonche' la misura del compenso.
  In particolare, egli svolge funzioni  di segretario del consiglio e
dell'assemblea, redigendo  i relativi  verbali; provvede  ad istruire
gli atti  per le  deliberazioni del consiglio  e da'  esecuzione alle
deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi.
  In  caso di  assenza  od impedimento  del  segretario generale,  il
consiglio di amministrazione puo' designare un suo sostituto.