Art. 3.
  1.  Le disposizioni  del presente  decreto si  applicano a  partire
dagli  elenchi relativi  all'anno  1998.  Limitatamente agli  elenchi
riepilogativi   dei  mesi   di  gennaio,   febbraio  e   marzo  1998,
l'indicazione  del codice  relativo  alle condizioni  di consegna  e'
facoltativa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 febbraio 1998
                                   Il direttore generale: Del Giudice