Art. 3. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dagli elenchi relativi all'anno 1998. Limitatamente agli elenchi riepilogativi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998, l'indicazione del codice relativo alle condizioni di consegna e' facoltativa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 febbraio 1998 Il direttore generale: Del Giudice