Allegato Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni (allegato VII al decreto ministeriale 21 ottobre 1992). A. Nel titolo II, sezione 1, note generali: 1. Il secondo capoverso e' sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare: a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici; b) le colonne da 1 a 6, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali; c) le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici"; 2. La parola: "regime" e' sostituita dalle parole: "condizioni di consegna". B. Nel titolo II, sezione 1: 1. Nelle istruzioni per la compilazione della colonna 7 (massa netta) e' aggiunto il seguente capoverso: "L'indicazione e' facoltativa per le sottovoci della nomenclatura combinata elencate nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3046/92, come inserito dal regolamento (CE) n. 2385/96 del 16 dicembre 1996"; 2. Le istruzioni per la compilazione della colonna 9 (valore statistico) sono sostituite dalle seguenti: "La colonna va compilata: a) dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, nel caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, spedizioni verso altri Stati membri per un valore complessivo superiore a 7 miliardi di lire; b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non e' stata compilata la colonna 4. I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in lire italiane, il valore statistico delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3046/92. Tale valore e' stabilito sulla base dell'ammontare delle cessioni determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di vendita. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano). Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore statistico e' stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse. I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in lire italiane, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3046/92. Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita. Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse". 3. Le istruzioni relative alla colonna 10 (ex regime) sono sostituite dalle seguenti: "Condizioni di consegna (col. 10). Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D)". C. Nel titolo III, sezione 1, note generali: 1. Il secondo capoverso e' sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare: a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici; b) le colonne da 1 a 7, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali; c) le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici". 2. La parola: "regime" e sostituita dalle parole: "condizioni di consegna". D. Nel titolo III, sezione 1: 1. Nel primo capoverso delle istruzioni per la compilazione della colonna 4 (Ammontare delle operazioni in lire) e' aggiunto il seguente periodo: "Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno comprese in detto ammontare". 2. Nelle istruzioni per la compilazione della colonna 8 (massa netta) e' aggiunto il seguente capoverso: "L'indicazione e' facoltativa per le sottovoci delle nomenclatura combinata elencate nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3046/92, come inserito dal regolamento (CE) n. 2385/96 del 16 dicembre 1996". 3. Le istruzioni per la compilazione della colonna 10 (valore statistico) sono sostituite dalle seguenti: "La colonna va compilata: a) dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, nel caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, arrivi da altri Stati membri per un valore complessivo superiore a 3,5 miliardi di lire; b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non e' stata compilata la colonna 4. I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in lire italiane, il valore statistico delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3046/92. Tale valore e' stabilito sulla base dell'ammontare degli acquisti determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di entrata in Italia (valore franco confine italiano). Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non devono essere incluse nel valore delle merci ai fini statistici. Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore statistico e' stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse. I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in lire italiane, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3046/92. Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto. Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse."; 4. Le istruzioni relative alla colonna 11 (ex regime) sono sostituite dalle seguenti: "Condizioni di consegna (col. 11). Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D)". E. Dopo la tabella C e' aggiunta la seguente: Tabella D CONDIZIONI DI CONSEGNA ===================================================================== Codice Descrizione Incoterm Codice del Incoterm CCI/CEE Ginevra gruppo _____________________________________________________________________ EXW Franco fabbrica E FCA Franco vettore FAS Franco sotto bordo F FOB Francoabordo CFR Costo e nolo CIF Costo, assicurazione, nolo CPT Nolo/porto pagato fino a... CIP Nolo/porto e assicurazione pagati fino a.... C DAF Reso frontiera DES Reso franco bordo nave a destino DEQ Reso franco banchina D DDU Reso non sdoganato DDP Reso sdoganato