(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
  Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni
(allegato VII al decreto ministeriale 21 ottobre 1992).
    A. Nel titolo II, sezione 1, note generali:
   1. Il secondo capoverso e' sostituito dal seguente:
  "Fatto  salvo  quanto stabilito  per  la  compilazione di  ciascuna
colonna,  i soggetti  che  presentano gli  elenchi riepilogativi  con
cadenza mensile devono compilare:
  a) tutte le  colonne, se le operazioni sono  riepilogate nella riga
dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;
  b) le colonne da  1 a 6, se le operazioni  sono riepilogate solo ai
fini fiscali;
  c) le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo
ai fini statistici";
  2. La parola:  "regime" e' sostituita dalle  parole: "condizioni di
consegna".
    B. Nel titolo II, sezione 1:
  1.  Nelle istruzioni  per la  compilazione della  colonna 7  (massa
netta) e' aggiunto il seguente capoverso:
  "L'indicazione e'  facoltativa per le sottovoci  della nomenclatura
combinata elencate nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3046/92,
come inserito dal regolamento (CE) n. 2385/96 del 16 dicembre 1996";
  2.  Le  istruzioni per  la  compilazione  della colonna  9  (valore
statistico) sono sostituite dalle seguenti:
   "La colonna va compilata:
  a) dai  soggetti che hanno  realizzato nell'anno precedente  o, nel
caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nell'anno  in corso,  spedizioni verso altri  Stati membri
per un valore complessivo superiore a 7 miliardi di lire;
  b) dagli  altri soggetti, soltanto  nel caso in  cui, conformemente
alle disposizioni in  materia di imposta sul valore  aggiunto, non e'
stata compilata la colonna 4.
  I  soggetti  di cui  alla  lettera  a)  debbono indicare,  in  lire
italiane,  il  valore  statistico   delle  merci  conformemente  alle
disposizioni  dell'art. 12,  paragrafo  5, del  regolamento (CEE)  n.
3046/92.
  Tale valore  e' stabilito sulla base  dell'ammontare delle cessioni
determinato ai  sensi delle  disposizioni in  materia di  imposta sul
valore  aggiunto o,  in  mancanza di  esso,  sulla base  dell'importo
fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di vendita. Esso deve
comprendere  le spese  di consegna  (trasporto, assicurazione,  etc.)
soltanto fino al  luogo di uscita dall'Italia  (valore franco confine
italiano).
  Per le merci spedite a  seguito di operazioni di perfezionamento su
ordinazione  (lavorazione,  trasformazione,  riparazione,  etc.),  il
valore  statistico e'  stabilito sulla  base dell'importo  totale che
sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.
  I soggetti di  cui alla lettera b), nell'ipotesi  in essa prevista,
debbono   indicare,  in   lire  italiane,   il  valore   delle  merci
conformemente alle disposizioni dell'art.  12, paragrafo 2, secondo e
terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3046/92.
  Tale  valore corrisponde  all'importo fatturato  o, in  mancanza di
esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita.
  Per le merci spedite a  seguito di operazioni di perfezionamento su
ordinazione  (lavorazione,  trasformazione,  riparazione,  etc.),  il
valore da  indicare corrisponde all'importo totale  che sarebbe stato
fatturato in caso di vendita delle stesse".
  3.  Le  istruzioni  relative  alla  colonna  10  (ex  regime)  sono
sostituite dalle seguenti:
   "Condizioni di consegna (col. 10).
  Indicare il codice che individua  il gruppo nel quale le condizioni
di  consegna pattuite  fra  le parti  interessate sono  classificate,
secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio
Internazionale  e  dalla  Commissione Economica  per  l'Europa  delle
Nazioni Unite (V. tabella D)".
    C. Nel titolo III, sezione 1, note generali:
   1. Il secondo capoverso e' sostituito dal seguente:
  "Fatto  salvo  quanto stabilito  per  la  compilazione di  ciascuna
colonna,  i soggetti  che  presentano gli  elenchi riepilogativi  con
cadenza mensile devono compilare:
  a) tutte le  colonne, se le operazioni sono  riepilogate nella riga
dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;
  b) le colonne da  1 a 7, se le operazioni  sono riepilogate solo ai
fini fiscali;
  c) le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo
ai fini statistici".
  2. La  parola: "regime" e  sostituita dalle parole:  "condizioni di
consegna".
    D. Nel titolo III, sezione 1:
  1. Nel primo  capoverso delle istruzioni per  la compilazione della
colonna  4  (Ammontare  delle  operazioni in  lire)  e'  aggiunto  il
seguente periodo: "Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o
da pagare in Italia non vanno comprese in detto ammontare".
  2.  Nelle istruzioni  per la  compilazione della  colonna 8  (massa
netta) e' aggiunto il seguente capoverso:
  "L'indicazione e'  facoltativa per le sottovoci  delle nomenclatura
combinata elencate nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3046/92,
come inserito dal regolamento (CE) n. 2385/96 del 16 dicembre 1996".
  3.  Le istruzioni  per  la compilazione  della  colonna 10  (valore
statistico) sono sostituite dalle seguenti:
   "La colonna va compilata:
  a) dai  soggetti che hanno  realizzato nell'anno precedente  o, nel
caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nell'anno  in corso, arrivi  da altri Stati membri  per un
valore complessivo superiore a 3,5 miliardi di lire;
  b) dagli  altri soggetti, soltanto  nel caso in  cui, conformemente
alle disposizioni in  materia di imposta sul valore  aggiunto, non e'
stata compilata la colonna 4.
  I  soggetti  di cui  alla  lettera  a)  debbono indicare,  in  lire
italiane,  il  valore  statistico   delle  merci  conformemente  alle
disposizioni  dell'art. 12,  paragrafo  5, del  regolamento (CEE)  n.
3046/92.
  Tale valore  e' stabilito sulla base  dell'ammontare degli acquisti
determinato ai  sensi delle  disposizioni in  materia di  imposta sul
valore  aggiunto o,  in  mancanza di  esso,  sulla base  dell'importo
fatturato o  che sarebbe  stato fatturato in  caso di  acquisto. Esso
deve  comprendere le  spese  di  consegna (trasporto,  assicurazione,
etc.)  soltanto fino  al luogo  di entrata  in Italia  (valore franco
confine italiano). Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o
da pagare in Italia non devono  essere incluse nel valore delle merci
ai fini statistici.
  Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su
ordinazione  (lavorazione,  trasformazione,  riparazione,  etc.),  il
valore  statistico e'  stabilito sulla  base dell'importo  totale che
sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse.
  I soggetti di  cui alla lettera b), nell'ipotesi  in essa prevista,
debbono   indicare,  in   lire  italiane,   il  valore   delle  merci
conformemente alle disposizioni dell'art.  12, paragrafo 2, secondo e
terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3046/92.
  Tale  valore corrisponde  all'importo fatturato  o, in  mancanza di
esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto.
  Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su
ordinazione  (lavorazione,  trasformazione,  riparazione,  etc.),  il
valore da  indicare corrisponde all'importo totale  che sarebbe stato
fatturato in caso di acquisto delle stesse.";
  4.  Le  istruzioni  relative  alla  colonna  11  (ex  regime)  sono
sostituite dalle seguenti:
   "Condizioni di consegna (col. 11).
  Indicare il codice che individua  il gruppo nel quale le condizioni
di  consegna pattuite  fra  le parti  interessate sono  classificate,
secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio
Internazionale  e  dalla  Commissione Economica  per  l'Europa  delle
Nazioni Unite (V. tabella D)".
     E. Dopo la tabella C e' aggiunta la seguente:
                                                            Tabella D
                       CONDIZIONI DI CONSEGNA
=====================================================================
 Codice           Descrizione  Incoterm                Codice  del
Incoterm            CCI/CEE  Ginevra                      gruppo
_____________________________________________________________________
EXW        Franco fabbrica                                  E
FCA        Franco vettore
FAS        Franco sotto bordo                               F
FOB        Francoabordo
CFR        Costo e nolo
CIF        Costo, assicurazione, nolo
CPT        Nolo/porto pagato fino a...
CIP        Nolo/porto e assicurazione pagati fino a....     C
DAF        Reso frontiera
DES        Reso franco bordo nave a destino
DEQ        Reso franco banchina                             D
DDU        Reso non sdoganato
DDP        Reso sdoganato