IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 1997, con il quale e' stato approvato il programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000, predisposto dall'Istituto nazionale di statistica; Preso atto che il programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000 comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale; Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle citate rilevazioni, sottoporre i soggetti privati, destinatari delle delle medesime rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richieste; Visto l'articolo 1, comma 1, lettera ii) della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Decreta: E' approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richieste. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1998 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 43