IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n.  322,  recante norme  sul  sistema  statistico nazionale  e  sulla
organizzazione  dell'Istituto  nazionale   di  statistica,  ai  sensi
dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
18  novembre 1997,  con  il  quale e'  stato  approvato il  programma
statistico   nazionale  per   il   triennio  1998-2000,   predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica;
  Preso atto  che il programma  statistico nazionale per  il triennio
1998-2000  comprende le  rilevazioni statistiche  ritenute essenziali
per il sistema informativo nazionale;
  Ritenuto  necessario,   ai  fini   del  buon  esito   delle  citate
rilevazioni, sottoporre  i soggetti privati, destinatari  delle delle
medesime rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro
richieste;
  Visto l'articolo  1, comma  1, lettera ii)  della legge  12 gennaio
1991, n. 13;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              Decreta:
  E'  approvato  l'allegato  elenco  delle  rilevazioni  statistiche,
rientranti  nel  programma  statistico   nazionale  per  il  triennio
1998-2000, per  le quali sussiste  l'obbligo dei soggetti  privati di
fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richieste.
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1997
                              SCALFARO
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
  Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 43