(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 2
                    SETTORE MEDICINALI OMEOPATICI
  A) Medicinali omeopatici soggetti a registrazione semplificata.
  1.  Accertamenti conseguenti  alla domanda  diretta ad  ottenere la
registrazione di  medicinali omeopatici  per uso umano  a base  di un
solo componente attivo (unitari):
  per  ogni materiale  di partenza
   omeopatico e  per la  prima forma
   farmaceutica, a prescindere dal
   grado e dal numero delle diluizioni                     L. 50.000
  per ogni ulteriore forma farmaceutica
   a prescindere dal grado e dal
   numero delle diluzioni                                  "  10.000
  2.  Accertamenti conseguenti  alla domanda  diretta ad  ottenere la
registrazione di medicinali omeopatici per uso  umano a base di due o
piu' componenti attivi (composti o complessi):
     a) fino ad un massimo di 8 componenti attivi          L. 250.000
  per   ogni  eventuale   ulteriore
    forma   farmaceutica  di   pari
    composizione                                           "   10.000
     b) oltre gli 8 componenti attivi                      "  350.000
  per   ogni  eventuale   ulteriore
   forma   farmaceutica  di   pari
   composizione                                            "   10.000
  3. Accertamenti  conseguenti alla  domanda diretta ad  ottenere una
integrazione  o alla  modifica della  registrazione di  un medicinale
omeopatico oggetto di un singolo decreto di registrazione:
  a) per ogni integrazione o modifica
   non imposta dal Ministero della
   sanita' attinente alla composizione,
   al confezionamento, al numero di
   unita'  posologiche,  alle  modalita'
   di  distribuzione,  vendita  o
   dispensazione .....................                     L.  20.000
                                                   per  medicinale
                                                   omeopatico fino
                                                   ad un  massimo di
                                                   L. 20.000.000
  b)  per  ogni  integrazione  o
   modifica  attinente  alla  sede
   di produzione                                           L.  20.000
                                                   per medicinale
                                                   omeopatico  fino
                                                   ad  un  massimo di
                                                   L. 20.000.000
  c) per ogni modifica concernente
   la ragione o denominazione sociale
   della  societa'  titolare  della
   registrazione anche  a  seguito
   di trasferimento della proprieta'
   del medicinale o dei medicinali                         L.  20.000
                                                   per medicinale
                                                   omeopatico  fino
                                                   ad  un  massimo di
                                                   L. 20.000.000
  d) per ogni modifica concernente
   la ragione o denominazione sociale
   della  societa' distributrice  o
   della societa'  che rappresenta
   in Italia la societa' estera
   titolare della registrazione                          L. 1.000.000
                                                   per il complesso
                                                   dei prodotti
                                                   interessati
  4. Accertamenti  conseguenti alla
    domanda   di  autorizzazione
    all'importazione  di medicinali
    omeopatici  per uso  umano ai
    sensi dell'art. 6 del decreto
    legislativo n. 178/1991                                L. 50.000
                                                   per medicinale
                                                   omeopatico (*)
                                                   fino ad un massimo
                                                   di L. 20.000.000
  Per  le  prestazioni  non   specificate  nel  presente  settore  si
ritengono  applicabili  le  tariffe  gia' previste  per  le  analoghe
fattispecie, da quello delle specialita' medicinali.
  Le  tariffe  di  cui  ai  punti 1),  2)  e  3)  debbono  intendersi
applicabili   ai  medicinali   omeopatici   sottoposti  a   procedura
semplificata (articoli 3 e 5  decreto legislativo n. 185/1995) sia di
nuova registrazione, sia in sede di primo rinnovo dell'autorizzazione
ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 185/1995.
  B) Medicinali omeopatici non soggetti a procedura semplificata.
  Per i medicinali omeopatici non contemplati nell'art. 3 del decreto
legislativo  n. 185/1995,  soggetti  cioe' alle  stesse procedure  di
registrazione  previste per  le specialita'  medicinali, si  dovranno
applicare le tariffe  gia previste, per le  analoghe fattispecie, dal
settore  delle specialita'  medicinali e  dal decreto  legislativo 18
febbraio 1997, n. 44.
___________
            (*)     Per   gli    omeopatici  unitari    si  prescinde
          dalla  forma farmaceutica e dalle diluizioni.