Allegato 2 SETTORE MEDICINALI OMEOPATICI A) Medicinali omeopatici soggetti a registrazione semplificata. 1. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la registrazione di medicinali omeopatici per uso umano a base di un solo componente attivo (unitari): per ogni materiale di partenza omeopatico e per la prima forma farmaceutica, a prescindere dal grado e dal numero delle diluizioni L. 50.000 per ogni ulteriore forma farmaceutica a prescindere dal grado e dal numero delle diluzioni " 10.000 2. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la registrazione di medicinali omeopatici per uso umano a base di due o piu' componenti attivi (composti o complessi): a) fino ad un massimo di 8 componenti attivi L. 250.000 per ogni eventuale ulteriore forma farmaceutica di pari composizione " 10.000 b) oltre gli 8 componenti attivi " 350.000 per ogni eventuale ulteriore forma farmaceutica di pari composizione " 10.000 3. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una integrazione o alla modifica della registrazione di un medicinale omeopatico oggetto di un singolo decreto di registrazione: a) per ogni integrazione o modifica non imposta dal Ministero della sanita' attinente alla composizione, al confezionamento, al numero di unita' posologiche, alle modalita' di distribuzione, vendita o dispensazione ..................... L. 20.000 per medicinale omeopatico fino ad un massimo di L. 20.000.000 b) per ogni integrazione o modifica attinente alla sede di produzione L. 20.000 per medicinale omeopatico fino ad un massimo di L. 20.000.000 c) per ogni modifica concernente la ragione o denominazione sociale della societa' titolare della registrazione anche a seguito di trasferimento della proprieta' del medicinale o dei medicinali L. 20.000 per medicinale omeopatico fino ad un massimo di L. 20.000.000 d) per ogni modifica concernente la ragione o denominazione sociale della societa' distributrice o della societa' che rappresenta in Italia la societa' estera titolare della registrazione L. 1.000.000 per il complesso dei prodotti interessati 4. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione all'importazione di medicinali omeopatici per uso umano ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 178/1991 L. 50.000 per medicinale omeopatico (*) fino ad un massimo di L. 20.000.000 Per le prestazioni non specificate nel presente settore si ritengono applicabili le tariffe gia' previste per le analoghe fattispecie, da quello delle specialita' medicinali. Le tariffe di cui ai punti 1), 2) e 3) debbono intendersi applicabili ai medicinali omeopatici sottoposti a procedura semplificata (articoli 3 e 5 decreto legislativo n. 185/1995) sia di nuova registrazione, sia in sede di primo rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 185/1995. B) Medicinali omeopatici non soggetti a procedura semplificata. Per i medicinali omeopatici non contemplati nell'art. 3 del decreto legislativo n. 185/1995, soggetti cioe' alle stesse procedure di registrazione previste per le specialita' medicinali, si dovranno applicare le tariffe gia previste, per le analoghe fattispecie, dal settore delle specialita' medicinali e dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44. ___________ (*) Per gli omeopatici unitari si prescinde dalla forma farmaceutica e dalle diluizioni.