Art. 2.
  1. La presente autorizzazione entra  in vigore il giorno successivo
alla  pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale ed  ha validita'  fino
all'emanazione  delle  disposizioni   attuative  della  direttiva  n.
95/16/CE.
  2. Entro il  periodo di validita' della  presente autorizzazione il
Ministero   dell'industria,  del   commercio  e   dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la
certificazione.
  3.   Nel  caso   di   accertata  inadeguatezza   sia  tecnica   che
professionale, la  presente autorizzazione viene sospesa  con effetto
immediato. Nei casi di particolare gravita' si procede alla revoca.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 gennaio 1998
                                      Il direttore generale: Visconti