Art. 2.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 non sara' piu' possibile:
    negare  il  rilascio  dell'omologazione  CE  o della omologazione
nazionale di un tipo di veicolo o catadiottro;
    rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita dei  veicoli  o
di catadiottri,
per motivi concernenti le caratteristiche costruttive dei catadiottri
se  essi  sono conformi alle prescrizioni del decreto 24 gennaio 1977
come modificate dal presente decreto.
  2. A  decorrere  dal  1  ottobre  1998  non  sara'  piu'  possibile
accordare  il  rilascio della omologazione CE o della omologazione di
portata nazionale di un tipo di veicolo o di un catadiottro,  se  non
sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto.
  3.  A  decorrere  dal  1  ottobre 1999 le prescrizioni del presente
decreto  relative   ai   catadiottri   in   quanto   componenti,   si
applicheranno  agli  effetti  dell'art.  7, paragrafo 2 del decreto 8
maggio 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE.
  4. In deroga ai commi 2 e 3 e relativamente ai  pezzi  di  ricambio
sara'  possibile  concedere  l'omologazione  CE e sara' consentita la
vendita e l'immissione  sul  mercato  di  catadiottri  conformi  alle
prescrizioni  della direttiva 76/757/CE nella versione non modificata
dalla  direttiva  recepita  dal  presente   decreto,   purche'   tali
catadiottri   siano  destinati  al  montaggio  sui  veicoli  gia'  in
circolazione e siano  conformi  alle  prescrizioni  vigenti  all'atto
della prima immatricolazione dei veicoli.