Art. 2.
                        Esclusioni e verifiche
  I contributi di cui sopra  non sono cumulabili con altri contributi
erogati alle  imprese produttrici  distributrici ai sensi  del titolo
IV, lettera B), del provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6.
  Allo scopo di verificare  gli effetti della presente deliberazione,
le imprese  produttricidistributrici che  utilizzino rifiuti  e altri
combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali sono tenute
a  comunicare  all'Autorita',   entro  il  31  marzo   1999,  dati  e
informazioni  circa quantita'  di  combustibili  utilizzati, costi  e
modalita' di  impiego, ed  emissioni ambientali con  riferimento alle
iniziative  e sperimentazioni  avviate  o  completate durante  l'anno
1998.