Con la circolare 28 luglio 1995, n. 21, erano state fornite disposizioni, ai sensi della direttiva 93/43/CEE, riguardanti linee guida per l'elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi igienica. Con l'emanazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, anche alla luce dell'esperienza maturata dall'applicazione della circolare suindicata, sentito il primo gruppo di lavoro della commissione permanente di coordinamento interregionale per i problemi relativi al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, si e' ravvisata l'esigenza sia di ridefinire procedure e modalita' del processo di valutazione dei manuali e sia di puntualizzare i contenuti minimi di detti manuali al fine di assicurare la necessaria uniformita' di valutazione. 1. Riferimenti. 1.1. Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155. 1.2. Circolare 28 luglio 1995, n. 21. 1.3. Direttiva igiene 93/43/CEE del 14 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della CE il 19 luglio 1993, relativa all'igiene delle derrate alimentari. 1.4. Linee guida per l'applicazione del sistema dell'analisi del rischio - Punti critici di controllo (HACCP) del Codex alimentarius. 2. Elaborazione dei manuali di corretta prassi igienica. I manuali di corretta prassi igienica sono dei documenti di applicazione volontaria elaborati in conformita' a quanto stabilito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155. In allegato viene riportato lo schema di strutturazione a cui attenersi per la stesura del manuale. I singoli capitoli dovranno essere sviluppati tenendo conto delle specificita' dei diversi settori alimentari. 3. Valutazione dei manuali di corretta prassi igienica. In applicazione della direttiva 93/43/CEE del 14 giugno 1993, recepita con decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, la richiesta di valutazione da parte dell'autorita' pubblica viene trasmessa al Ministero della sanita' - Dipartimento di alimenti, nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria - Ufficio IV, a cura delle organizzazioni degli operatori che hanno messo a punto il manuale, contestualmente all'inoltro di un congruo numero di copie dello stesso, che non potra' comunque essere inferiore a trenta. Il Ministero della sanita' al fine di valutare la conformita' dei manuali alle prescrizioni stabilite dall'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, provvede alla successiva trasmissione degli stessi all'Istituto superiore di sanita'. Contestualmente il Ministero della sanita' provvedera' ad inviare i manuali presso le regioni, le associazioni di categoria potenzialmente interessate e le associazioni di consumatori che, desiderando partecipare al processo di valutazione, provvederanno ad informare il Ministero della sanita' entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale. I suindicati soggetti che successivamente a tale data intenderanno partecipare al processo di valutazione provvederanno ad informare il Ministero della sanita' entro il 31 gennaio di ogni anno. Comunque le eventuali osservazioni e le eventuali proposte di modifica dovranno pervenire al Ministero della sanita' entro un periodo di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei manuali. Il Ministero della sanita', tenuto conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti e sulla base delle proprie valutazioni, provvedera' a notificare le necessarie modifiche all'organizzazione proponente anche prevedendo un esame congiunto delle stesse. Nel caso di valutazione favorevole, il Ministero della sanita' trasmettera' i manuali ritenuti conformi alla Commissione europea, dandone nel contempo comunicazione all'organizzazione di settore che ha elaborato il manuale. Tale organizzazione potra' quindi pubblicare il manuale con il proprio logo e con l'aggiunta della dizione "valutato conforme all'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 - secondo il parere numero .... del Ministero della sanita'". I manuali gia' pervenuti in applicazione della circolare n. 21 sono valutati secondo le procedure suindicate. 4. Aggiornamento dei manuali. La procedura per l'adeguamento dei manuali allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche e' identica a quella precedentemente descritta. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: Bindi