IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Premesso che:
   il territorio del bacino del Po (interessante le Regioni Piemonte,
Valle  d'Aosta,  Liguria,  Lombardia,  Trentino  Alto  Adige, Veneto,
Toscana, Emilia Romagna) e' stato istituito come  bacino  di  rilievo
nazionale  ai  sensi  e per gli effetti   dell'art. 14 della legge 19
maggio 1989, n. 183;
   l'art. 17 della legge 19 maggio  1989,  n.  183,  come  modificato
dall'art.  12  della  legge  4  dicembre 1993, n. 493, al comma 6-ter
prevede che i piani di bacino idrografico possano  essere  redatti  e
approvati  anche  per  sottobacini  o  per stralci relativi a settori
funzionali  che  devono  costituire  fasi  interrelate,  rispetto  ai
contenuti  del piano di bacino, di cui al richiamato art. 17, comma 3
nelle lettera da a) a s), garantendo la considerazione sistemica  del
territorio  e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative
in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
   con  deliberazione  n.  19  del  9  novembre  1995  del   Comitato
Istituzionale  di questa Autorita' e' stato delineato un programma di
redazione del piano di bacino del Po per stralci relativi  a  settori
funzionali,  ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della legge 19 maggio
1989, n.
 183 e che detta delibera ha, tra l'altro, individuato l'esigenza  di
adottare  nel  breve  periodo, in relazione allo stato di avanzamento
delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino e alle
priorita'  connesse  con  le  necessita'   di   difesa   del   suolo,
determinatesi  anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli
anni 1993, 1994 e 1995, il presente Piano stralcio di bacino relativo
alle fasce fluviali;
   la legge 5 gennaio 1994, n. 37: "Norme per  la  tutela  ambientale
delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre
acque pubbliche" specifica che compete ai piani di bacino indicare le
direttive  alle  quali  devono uniformarsi le Commissioni Provinciali
per  l'incremento  delle  coltivazioni   arboree   sulle   pertinenze
demaniali  dei  corsi  d'acqua pubbliche per determinare modalita' di
uso e forme di destinazione  delle  pertinenze  idrauliche  demaniali
compatibili con la tutela naturale e ambientale dei beni considerati;
   ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge 21 gennaio 1995, n.  22;
"Interventi  urgenti  a  favore  delle zone colpite dalle eccezionali
avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade
del mese di novembre 1994" il Comitato Istituzionale ha approvato  in
data  10  maggio  1995  il "Piano Stralcio per la realizzazione degli
interventi  necessari  al  ripristino  dell'assetto  idraulico,  alla
eliminazione  delle  situazioni  di  dissesto  idrogeologico  e  alla
prevenzione dei rischi idrogeologici nonche' per il ripristino  delle
aree  di  esondazione"  -  chiamato  brevemente  PS  45 - in cui, con
riferimento all'intera asta  principale  del  Po  e  nel  sottobacino
idrografico  del  Tanaro,  alle  aste  del  Tanaro,  del  Belbo e del
Bormida, vengono individuate le  linee  generali  di  intervento  per
l'assetto idraulico e per la difesa dalle piene e i relativi progetti
di attuazione ad un primo livello di definizione;
   con  la  deliberazione  n.  10  del  10  maggio  1995 del Comitato
Istituzionale sono state adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis
della legge 19 maggio 1989, n. 183, misure temporanee di salvaguardia
sulle aree inondate nel corso della piena straordinaria del  novembre
1994  lungo  l'asta  del  fiume  Po,  tra  Torino e il confine con la
Regione Emilia-Romagna, e lungo le aste dei  fiumi  Tanaro,  Belbo  e
Bormida;
   con  la  deliberazione  del  Comitato  Istituzionale  n.  20 del 9
novembre 1995: "Direttive in materia  di  attivita  estrattiva  nelle
aree  fluviali  del  bacino del Po" sono stati approvati indirizzi di
regolamentazione delle attivita' estrattive nelle aree  fluviali  del
bacino  del Po e con la "Direttiva in materia di attivita' estrattive
nelle aree fluviali dei bacino del Po", che costituisce l'allegato IV
delle Norme di Attuazione del presente  Piano  stralcio,  sono  state
aggiornate le direttive tecniche concernenti i criteri, gli indirizzi
e le prescrizioni di progettazione degli interventi di manutenzione e
di  formulazione dei programmi triennali, definendo in particolare le
specifiche di progettazione  degli  interventi  di  manutenzione  che
comportino asportazione di materiali inerti dall'alveo e i criteri di
inserimento degli stessi nei programmi triennali;
  Preso atto che:
   con   deliberazione   n.   1  del  5  febbraio  1996  il  Comitato
Istituzionale ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge
19 maggio 1989, n. 183, il "Progetto di Piano  Stralcio  delIe  Fasce
Fluviali" costituito dai seguenti elaborati:
    a)  n.  135  tavole  grafiche  alla scala 1:25.000 e n. 17 Tavole
grafiche in scala 1:10.000 di delimitazione delle Fasce Fluviali;
    b) Norme di Attuazione del Piano e relativi allegati;
    c) Relazione tecnica.
   dell'adozione del progetto di piano e' stata  data  notizia  nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996 e nei Bollettini Ufficiali
delle  regioni  interessate  con  la  precisazione dei tempi, luoghi,
modalita', ove chiunque poteva prendere  visione  degli  elaborati  e
consultare la documentazione e che il progetto di piano e la relativa
documentazione  sono  stati depositati presso le sedi delle regioni e
delle province interessate rimanendo disponibili per la consultazione
per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta  adozione
nella Gazzetta  Ufficiale;
   il  progetto  di  piano e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 18,
comma 3 della legge 19 maggio 1989, n. 183, in data 29 febbraio  1996
e  ritrasmesso  il 12 aprile 1996 al disciolto Comitato Nazionale per
la Difesa del Suolo che ha trasmesso le proprie osservazioni in  data
14 luglio 1997;
   il  Comitato  Nazionale per la Difesa del Suolo ha valutato, nelle
proprie osservazioni, il progetto di Piano conforme agli obbiettivi e
alle finalita' della legge 19 maggio 1989, n. 183 nonche' ai  criteri
e  agli  indirizzi  contenuti  nel  decreto  del  Presidente    della
Repubblica  18  luglio  1995.  "Approvazione  atto  di  coordinamento
concernente  i  criteri  per  la  redazione del Piano di Bacino" e ha
richiesto che in sede di adozione definitiva  l'Autorita'  di  bacino
valutasse   la   compatibilita'  tra  il  metodo  utilizzato  per  la
delimitazione delle fasce A, B e C e quello indicato dal  decreto  14
febbraio   1997:   "Direttive  tecniche  per  l'individuazione  e  la
perimetrazione  da  parte  delle  Regioni  delle   aree   a   rischio
idrogeologico";
   questa   Autorita'   di   bacino   ha   valutato,   attraverso  la
predisposizione di  uno  specifico  documento  di  studio  denominato
"Compatibilita'  tra  il metodo di delimitazione delle fasce fluviali
del progetto di Piano e quello indicato dal Decreto 14 febbraio  1997
del Ministero Lavori Pubblici", la compatibilita', relativamente alla
delimitazione  delle  fasce  fluviali,  tra  i  metodi  richiamati al
precedente capoverso in quanto sostanzialmente equivalenti;
   le Regioni hanno provveduto a  pubblicare  sui  propri  Bollettini
Ufficiali  i  termini  relativi all'adozione del suddetto Progetto di
Piano Stralcio e alle modalita' di presentazione delle osservazioni;
   le Regioni si sono espresse sulle osservazioni e  hanno  formulato
il  parere  sul  Progetto  di  Piano  Stralcio con i provvedimenti di
seguito elencati:
    Regione  Piemonte:  deliberazione  del  Consiglio  Regionale   n.
384/C.R.    8948  del  18  giugno 1997: "Esame e controdeduzioni alle
osservazioni pervenute al Progetto di Piano Stralcio Fasce  Fluviali"
e  deliberazione  del ConsigIio regionale 385/C.R. 8949 del 18 giugno
1996: "Progetto di Piano Stralcio  Fasce  Fluviali:  espressione  del
parere  regionale  ai  sensi  dell'art.  18, comma 9, legge 18 maggio
1989, n. 183";
    Regione Lombardia: deliberazione della Giunta Regionale n.  25557
del 28 febbraio 1997: "Esame delle osservazioni pervenute al progetto
di  Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e formulazione del parere sul
progetto di piano stesso, formulato ai sensi dell'art. 18,  comma  9,
della legge n. 183/89;
    Regione  Emilia-Romagna:  deliberazione  del Consiglio Regionale.
n. 631 del 4 giugno 1997: "Parere in  merito  al  Progetto  di  Piano
Stralcio  delle  Fasce  Fluviali  del  bacino del Po e di valutazione
sulle osservazioni relative, resi ai sensi dell'art. 18  della  legge
183/89";
    Regione  Valle  d'Aosta:  deliberazione della Giunte Regionale n.
653  del  3  marzo  1997:  "Formulazione  del  parere  relativo  alle
osservazioni  avanzate  sul Progetto di Piano Stralcio Fasce Fluviali
ai sensi della legge n. 183/89";
    Regione Veneto: deliberazione del Consiglio Regionale n.  27  del
30  aprile  1997:  "Autorita'  di bacino del fiume Po: Piano Stralcio
Fasce Fluviali. Parere di competenza regionale";
    Provinca  Autonoma  di  Trento:  deliberazione  della   Provincia
Autonoma  di  Trento n. 7697 del 18 luglio 1997: "Parere in merito al
progetto di Piano stralcio delle fasce fluviali del bacino del Po".
  Considerato:
   che  a  seguito  dei  pareri  espressi  dalle  Regioni  e'   stata
predisposta,  la  versione  definitiva del Piano Stralcio delle Fasce
Fluviali contenente le modifiche normative e cartografiche  enunciate
nella relazione allegata alla presente deliberazione, per farne parte
integrante  (allegato  1),  denominata:  "Quadro  dei pareri espressi
dalle regioni e  predisposizione  degli  elaborati  finali  ai  sensi
dell'art. 18, commi 9 e 10, della legge n. 183/89";
   che  dalla data di approvazione del presente Piano Stralcio e fino
all'attuazione dei  provvedimenti  nel  settore  urbanistico  di  cui
all'art.   17, comma 6 della legge 19 maggio 1989, n. 183, si ritiene
di dichiarare, ai sensi del medesimo art. 17, comma 5,  di  carattere
immediatamente  vincolante  le  prescrizioni contenute nelle seguenti
norme: art. 6, comma 2 lettere a) e b); art. 7,  comma  2,  art.  15;
art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6;
   la   necessita'  di  garantire  adeguata  salvaguardia  alle  aree
interessate dal  presente  Piano  Stralcio  anche  a  modifica  della
precedente  deliberazione  del  Comitato  Istituzionale  n. 10 del 10
maggio  1995  con   l'applicazione   delle   misure   temporanee   di
salvaguardia  di  cui  all'art. 17, comma 6 bis della legge 19 maggio
1989, n. 183, relativamente alle prescrizioni di  cui  alle  seguenti
norme:  art.  6,  comma 2 lettere a) e b); art.  7, comma 2; art. 15;
art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6;
   Da  quanto  premesso  e  considerato,  il  Comitato  Istituzionale
dell'Autorita' di bacino del fiume Po;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  E'  adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 19 maggio
1989, n. 183, il Piano Stralcio delle Fasce  Fluviali  allegato  alla
presente  deliberazione  e  costituito  dai seguenti elaborati: a) n.
135 Tavole Grafiche in scala 1:25.000 e  n.  17  Tavole  Grafiche  in
scala  1:10.000  di  delimitazione delle Fasce Fluviali; b) Relazione
tecnica; c) Norme di attuazione del Piano, e relativi allegati:
  * allegato 1: "Corsi d'acqua oggetto di delimitazione  delle  fasce
fluviali";
  * allegato 2: "Comuni interessati dalla fasce A e B";
  * allegato 3: "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali";
  *  allegato  4: "Direttiva in materia di attivita' estrattive nelle
aree fluviali del bacino del fiume Po".