Art. 2.
  Sono  dichiarate  di  carattere  immediatamente  vincolante  per le
amministrazioni ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati,  ai
sensi  e  per gli effetti dell'art. 17, comma 5 della legge 19 maggio
1989, n.  183, le prescrizioni contenute nelle seguenti  norme:  art.
6,  comma 2 lettere a) e b); art. 7, comma 2; art. 15; art. 16, commi
1, 2, 3, 4, 5, 6.
  Dalla data di approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali,
le  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  non  possono  rilasciare
concessioni,  autorizzazioni  e  nullaosta  relativi  ad attivita' di
trasformazione  del  territorio  che  siano  in  contrasto   con   le
prescrizioni di cui al capoverso precedente.
  Ai  sensi  dell'art. 17, comma 6 della legge 19 maggio 1989, n. 183
le regioni, entro novanta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del
piano di bacino, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti
l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.  Decorso  tale
termine,  gli  enti  territorialmente interessati dal piano di bacino
sono comunque  tenuti  a  rispettarne  le  prescrizioni  nel  settore
urbanistico.   Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i
necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici  entro
sei  mesi  dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e
comunque entro nove mesi dalla  pubblicazione  dell'approvazione  del
piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.