Art. 2. Sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5 della legge 19 maggio 1989, n. 183, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme: art. 6, comma 2 lettere a) e b); art. 7, comma 2; art. 15; art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalla data di approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al capoverso precedente. Ai sensi dell'art. 17, comma 6 della legge 19 maggio 1989, n. 183 le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.