Art. 3. Dalla data di adozione della presente deliberazione sono sottoposte a vincoli temporanei di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6 bis della legge 19 maggio 1989, n. 183, le aree classificate come fascia A e B dal presente Piano Stralcio e delimitate da apposito segno grafico nelle Tavole in scala 1:25.000 allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante limitatamente alle prescrizioni contenute nelle seguenti norme: art. 6, comma 2 lettere a) e b); art. 7, comma 2; art. 15; art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le misure di salvaguardia, di cui alla deliberazione n. 10 del 10 maggio 1995, sono confermate e restano efficaci sino all'approvazione del presente Piano Stralcio per le parti di territorio che le ricomprendono. Tale efficacia si produce comunque per un periodo non superiore ai tre anni dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 10/95. Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all'art. 17, comma 6 bis della legge 19 maggio 1989, n. 183, dalla data di adozione della presente deliberazione le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al capoverso precedente. Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati (o per i quali sia gia' stata presentata istanza di inizio di attivita' ai sensi dell'art. 2, comma 60, punto 7 della legge 23 dicembre 1996, n. 662) rispetto ai quali i relativi lavori siano gia' stati iniziati al momento di entrata in vigore del Piano Stralcio e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio". Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei comuni interessati alle misure temporanee di salvaguardia, e' pubblicata, entro trenta giorni dall'approvazione, nella Gazzetta Ufficiale dandone notizia sui Bollettini Ufficiali delle regioni interessate.