Art. 3.
  Dalla data di adozione della presente deliberazione sono sottoposte
a  vincoli  temporanei  di  salvaguardia,  ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 6 bis della legge 19 maggio 1989, n. 183, le aree
classificate come  fascia  A  e  B  dal  presente  Piano  Stralcio  e
delimitate  da  apposito segno grafico nelle Tavole in scala 1:25.000
allegate alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante
limitatamente  alle prescrizioni contenute nelle seguenti norme: art.
6, comma 2 lettere a) e b); art. 7, comma 2; art. 15; art. 16,  commi
1, 2, 3, 4, 5, 6.
  Le  misure  di salvaguardia, di cui alla deliberazione n. 10 del 10
maggio 1995, sono confermate e restano efficaci sino all'approvazione
del presente Piano  Stralcio  per  le  parti  di  territorio  che  le
ricomprendono.  Tale efficacia si produce comunque per un periodo non
superiore  ai  tre  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
deliberazione n. 10/95.
  Fermi i poteri del Ministro dei Lavori  Pubblici  di  cui  all'art.
17,  comma  6  bis  della legge 19 maggio 1989, n. 183, dalla data di
adozione della presente deliberazione le amministrazioni e  gli  enti
pubblici   non   possono  rilasciare  concessioni,  autorizzazioni  e
nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione del territorio  che
siano   in   contrasto  con  le  prescrizioni  di  cui  al  capoverso
precedente.
  Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati (o per i quali sia
gia' stata  presentata  istanza  di  inizio  di  attivita'  ai  sensi
dell'art.  2, comma 60, punto 7 della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
rispetto ai quali i relativi lavori  siano  gia'  stati  iniziati  al
momento  di entrata in vigore del Piano Stralcio e vengano completati
entro il termine di tre anni dalla data di inizio".
  Copia  della  presente  deliberazione,  con  l'elenco  dei   comuni
interessati  alle  misure  temporanee di salvaguardia, e' pubblicata,
entro  trenta  giorni  dall'approvazione,  nella  Gazzetta  Ufficiale
dandone notizia sui Bollettini Ufficiali delle regioni interessate.