Art. 2.
  I buoni del  Tesoro poliennali emessi con il  presente decreto sono
costituiti da  titoli al portatore  nei tagli  da lire 5  milioni, 10
milioni,  50 milioni,  100  milioni,  500 milioni,  1  miliardo e  10
miliardi di capitale nominale.
  Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente,
ciascuna  tranche del  prestito  e' rappresentata  da un  certificato
globale  provvisorio,  al  portatore,   di  valore  pari  all'importo
nominale   emesso,  da   custodire  nei   depositi  della   "gestione
centralizzata"  in essere  presso  la Banca  d'Italia. I  certificati
provvisori  non hanno  circolazione  al di  fuori  del sistema  della
"gestione centralizzata".
  I  titoli per  i  quali  in sede  di  sottoscrizione  non e'  stata
richiesta la  consegna materiale,  e che  quindi sono  destinati alla
custodia  nei  depositi   della  Banca  d'Italia  di   cui  al  comma
precedente, possono essere rappresentati, in  tutto o in parte, da un
unico certificato al portatore.
  Ai sensi dei decreti ministeriali 27  maggio 1993 e 5 gennaio 1995,
pubblicati, rispettivamente,  nella Gazzetta  Ufficiale n. 129  del 4
giugno 1993  e n.  10 del  13 gennaio  1995, ciascun  depositante dei
titoli immessi nel  sistema centralizzato di cui  ai commi precedenti
puo' chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei
titoli di  propria pertinenza. Ove  la richiesta di ritiro  non possa
essere  immediatamente  soddisfatta  con i  quantitativi  disponibili
nella  "gestione  centralizzata",  la  consegna  avverra'  nei  tempi
tecnici  necessari  per l'allestimento  e  la  spedizione dei  titoli
stessi,  previo  frazionamento  del   certificato  di  cui  al  comma
precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.
  In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per
il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di
cui  al   successivo  art.  17,  possono   essere  rilasciati  titoli
nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale
cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di
tali  titoli  nominativi, e'  previsto  l'allestimento  di titoli  al
portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.
  Sui  nuovi buoni  al portatore  e' ammessa  la riunione  a semplice
richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli
di taglio inferiore; i titoli  al portatore possono essere presentati
per il tramutamento al nome.
  I  buoni  nominativi potranno,  su  domanda  degli aventi  diritto,
essere divisi in  altri titoli nominativi e, se non  siano gravati da
vincoli differenti,  potranno essere  riuniti al nome  della medesima
persona o del medesimo ente.
  I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con
successivo decreto.
  I segni  caratteristici dei titoli nominativi  sono quelli indicati
nel decreto ministeriale 29  novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1986.