IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Viste le regole 48.1 e 48.6 del cap. III, parte C, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54(66); Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza, in data 12 novembre 1997, della societa' Taimar s.a.s. con sede in Milano, viale Evaristo Stefini, 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di "tipo approvato" per la gru per zattere di salvataggio e battelli di emergenza denominata "SPMOB-SRR 350 /4.0/21-12E"; Vista la nota in data 27 gennaio 1997 della societa' Umoe Schat-Harding A.S. con sede a Rosendal (Norvegia), con la quale ha nominato quale proprio rappresentante per l'Italia la societa' Taimar s.a.s. con sede in Milano, viale Evaristo Stefini, 3; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo, come da relazione tecnica, in data 21 ottobre 1997, trasmessa in allegata alla suddetta istanza; Decreta: Art. 1. E' dichiarato di "tipo approvato" la gru per zattere di salvataggio e battelli di emergenza denominata "SPMOB-SRR 350 /4.0/21-12E", fabbricata dalla societa' Umoe Schat-Harding A.S. con sede a Rosendal (Norvegia) della quale e' rappresentante in Italia la societa' Taimar s.a.s sopracitata. La predetta gru per zattere di salvataggio e battelli di emergenza dovra' essere costruita in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica pota' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione: marchio nominativo del fabbricante; denominazione commerciale della gru per zattere di salvataggio e battelli di emergenza: "SPMOB-SRR 350 /4.0/21-12E"; carico massimo di lavoro: (CL = 21kN); marchio: "tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione" ai sensi della Solas 74(83) e risoluzione IMO A. 689(17); numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.