IL COMANDANTE GENERALE
                del corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste  le  regole  48.1  e  48.6  del  cap.  III,  parte  C,  della
convenzione internazionale  per la  salvaguardia della vita  umana in
mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio
1980, n. 313;
  Vista la risoluzione  IMO A. 689(17) adottata il 6  novembre 1991 e
successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54(66);
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 della legge 28  gennaio 1994, n. 84, come modificata
dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con
modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza,  in data 12  novembre 1997, della  societa' Taimar
s.a.s.  con sede  in Milano,  viale  Evaristo Stefini,  3, intesa  ad
ottenere la dichiarazione di "tipo  approvato" per la gru per zattere
di  salvataggio e  battelli  di emergenza  denominata "SPMOB-SRR  350
/4.0/21-12E";
  Vista  la  nota  in  data  27  gennaio  1997  della  societa'  Umoe
Schat-Harding A.S.  con sede a  Rosendal (Norvegia), con la  quale ha
nominato quale proprio rappresentante per l'Italia la societa' Taimar
s.a.s. con sede in Milano, viale Evaristo Stefini, 3;
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano  navale  hanno  avuto  esito  positivo,  come  da  relazione
tecnica, in data 21 ottobre 1997, trasmessa in allegata alla suddetta
istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarato di "tipo approvato" la gru per zattere di salvataggio
e  battelli  di  emergenza denominata  "SPMOB-SRR  350  /4.0/21-12E",
fabbricata dalla societa' Umoe Schat-Harding A.S. con sede a Rosendal
(Norvegia) della quale e' rappresentante in Italia la societa' Taimar
s.a.s sopracitata.
  La predetta gru per zattere  di salvataggio e battelli di emergenza
dovra' essere  costruita in conformita' al  prototipo sottoposto agli
accertamenti  tecnici  citati  in premessa.  Nessuna  modifica  pota'
essere  apportata  senza  la   preventiva  autorizzazione  di  questo
Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
  denominazione commerciale  della gru  per zattere di  salvataggio e
battelli di emergenza: "SPMOB-SRR 350 /4.0/21-12E";
   carico massimo di lavoro: (CL = 21kN);
  marchio:   "tipo  approvato   Ministero  dei   trasporti  e   della
navigazione"  ai  sensi  della  Solas 74(83)  e  risoluzione  IMO  A.
689(17);
  numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.