Art. 2. Il Tesoro provvedera' a dare notizia alla Morgan Guaranty Trust Company of New York della volonta' di esercitare l'opzione di rimborso anticipato, mediante comunicazione scritta ed inviata cinque giorni lavorativi antecedenti la data del 23 febbraio 1998, cosi' come previsto dal contratto disciplinante il prestito, piu' volte citato.