Art. 2.
  Il Tesoro  provvedera' a  dare notizia  alla Morgan  Guaranty Trust
Company  of  New  York  della volonta'  di  esercitare  l'opzione  di
rimborso anticipato, mediante comunicazione scritta ed inviata cinque
giorni lavorativi  antecedenti la  data del  23 febbraio  1998, cosi'
come  previsto dal  contratto disciplinante  il prestito,  piu' volte
citato.