IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari; Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalita' di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte; Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattierocaseario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1993, n. 569, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468; Visto il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 1997, n. 81, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattierocaseario; Visto il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, in legge 3 luglio 1997, n. 204, contenente disposizioni urgenti in materia di quote latte; Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228, che all'art. 6 autorizza il Ministro della sanita' a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, concernente misure urgenti in materia di accertamento della produzione lattiera; Visto in particolare, l'art. 2, comma 10, del citato decreto-legge che prevede che con decreto del Ministro per le politiche agricole sono disciplinate le modalita' per l'istruttoria dei ricorsi di riesame; Vista la legge n. 5 del 27 gennaio 1998 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, concernente "misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera"; Ritenuta la necessita' di modificare ed integrare il decreto ministeriale 16 gennaio 1998 recante "modalita' per lo svolgimento degli accertamenti in materia di produzione lattiera", ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, in ragione delle modificazioni introdotte con la predetta legge di conversione; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del citato decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, espressa nella seduta del 17 febbraio 1998; Decreta: Art. 1. 1. L'A.I.M.A., ai fini delle comunicazioni individuali di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, si attiene al principio in base al quale per "numero di vacche accertato" si intende il minor numero di capi tra quello risultante dal modello L1 e quello rilevato dalle ASL in occasione della rilevazione straordinaria di cui al decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228, in assenza di riscontro, con la predetta rilevazione straordinaria, il modello L1 si assimila alla fattispecie di cui al comma 2, lettera b). Al fine di fornire tale riscontro, l'AIMA tiene conto dei dati delle schede informatizzate relative alla rilevazione straordinaria predetta fatte pervenire da parte del Ministro della sanita' entro la data di pubblicazione del presente decreto. 2. L'A.I.M.A. nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 1, per quanto attiene la determinazione dei quantitativi prodotti e commercializzati nei periodi 1995/96 e 1996/97, segnala agli interessati le seguenti modalita' di trattamento delle anomalie dichiarative riscontrate nelle dichiarazioni: a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori: la produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui il produttore o l'acquirente non abbiano firmato una qualsiasi delle pagine costituenti il modello L1; b) modelli L1 senza indicazione del numero di capi o con capi indicati uguali a zero: la produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui il numero di vacche, accertato ai sensi del comma 1, risulti uguale a zero; c) modelli L1 con produzione incompatibile con il numero delle vacche: qualora la produzione dichiarata nel modello L1 superi di oltre il 20% la potenzialita' produttiva della stalla, ottenuta moltiplicando il numero di vacche accertato ai sensi del comma 1 per la media produttiva provinciale A.I.A., viene assunto come quantitativo determinato, la predetta potenzialita' produttiva; d) contratti anomali: 1) la Commissione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, verifica l'eventuale natura fittizia o comunque illecita dei contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 411/1997; a seguito di tale esame trasmette all'A.I.M.A. la relazione ai fini della determinazione dei quantitativi commercializzati che devono essere imputati ai soggetti interessati. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2, penultimo periodo del suddetto decreto-legge n. 411/1997, cosi' come modificato dalla legge di conversione n. 5 del 27 gennaio 1998, l'A.I.M.A. esamina i contratti pervenuti alla predetta Commissione dopo il termine prescritto dallo stesso art. 2, comma 2, ed entro la data della presentazione della relazione suddetta nel rispetto di tutti i criteri gia' adottati dalla Commissione predetta; 2) l'A.I.M.A. invia alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano competenti per territorio un verbale per ciascun "contratto anomalo" verificato, nel quale siano chiaramente indicati gli elementi su cui si e' basata per dichiarare la natura fittizia o illecita dei singoli contratti; e) altre casistiche: 1) la produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui errori o mancanze di identificativi fiscali validi non consentano di ricondurre inequivocabilmente la produzione dichiarata con il modello L1 ad una azienda; 2) per le aziende titolari di premi per vacche nutrici il quantitativo di latte prodotto e commercializzato in un determinato periodo e' calcolato sulla base del numero di vacche accertato ai sensi del punto 1, diminuito del numero di vacche appartenenti alle razze da latte di cui al regolamento (CEE) n. 2066/92, ammesse al premio per vacche nutrici per il periodo medesimo, secondo le modalita' di cui alla lettera c). 3. L'azzeramento di cui alle lettere precedenti delle produzioni dichiarate in assenza di ricorso di riesame, di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411 comporta, per il produttore interessato, l'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 23 dicembre 1993, con conseguente revoca della quota posseduta, con effetto dal periodo successivo a quello cui la revoca si riferisce. La riduzione della produzione e' valutata ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 23 dicembre 1993.