IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre
1992, che istituisce un prelievo  supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattierocaseari;
  Visto il regolamento (CEE) n.  536/93 della Commissione del 9 marzo
1993,  che  stabilisce  le  modalita' di  applicazione  del  prelievo
supplementare nel settore del latte;
  Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel
settore lattierocaseario;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre 1993,
n. 569, recante il regolamento  di esecuzione della legge 26 novembre
1992, n. 468;
  Visto  il decreto-legge  31 gennaio  1997, n.  11, convertito,  con
modificazioni,  in  legge  28  marzo  1997,  n.  81,  recante  misure
straordinarie per la crisi del settore lattierocaseario;
  Visto  il decreto-legge  7  maggio 1997,  n.  118, convertito,  con
modificazioni,   in  legge   3  luglio   1997,  n.   204,  contenente
disposizioni urgenti in materia di quote latte;
  Visto il decreto-legge 19 maggio  1997, n. 130, convertito in legge
16 luglio  1997, n. 228, che  all'art. 6 autorizza il  Ministro della
sanita'  a disporre  una rilevazione  straordinaria di  tutti i  capi
bovini presenti nelle aziende da latte;
  Visto il decreto-legge 1 dicembre  1997, n. 411, concernente misure
urgenti in materia di accertamento della produzione lattiera;
  Visto in particolare, l'art. 2,  comma 10, del citato decreto-legge
che prevede  che con decreto  del Ministro per le  politiche agricole
sono  disciplinate  le modalita'  per  l'istruttoria  dei ricorsi  di
riesame;
  Vista  la legge  n. 5  del 27  gennaio 1998  che ha  convertito con
modificazioni il  decreto-legge 1 dicembre 1997,  n. 411, concernente
"misure  urgenti  per  gli  accertamenti  in  materia  di  produzione
lattiera";
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare ed  integrare  il  decreto
ministeriale 16  gennaio 1998  recante "modalita' per  lo svolgimento
degli  accertamenti  in materia  di  produzione  lattiera", ai  sensi
dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge  1 dicembre 1997, n. 411, in
ragione  delle  modificazioni introdotte  con  la  predetta legge  di
conversione;
  Acquisita l'intesa con la Conferenza  permanente per i rapporti tra
lo Stato,  le regioni e le  province autonome di Trento  e Bolzano ai
sensi  del citato  decreto-legge 1  dicembre 1997,  n. 411,  espressa
nella seduta del 17 febbraio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'A.I.M.A.,  ai fini  delle  comunicazioni  individuali di  cui
all'art. 2,  comma 5, del decreto-legge  1 dicembre 1997, n.  411, si
attiene  al  principio  in  base  al  quale  per  "numero  di  vacche
accertato" si intende  il minor numero di capi  tra quello risultante
dal  modello  L1 e  quello  rilevato  dalle  ASL in  occasione  della
rilevazione straordinaria di cui al  decreto-legge 19 maggio 1997, n.
130,  convertito in  legge  16 luglio  1997, n.  228,  in assenza  di
riscontro, con  la predetta rilevazione straordinaria,  il modello L1
si assimila alla  fattispecie di cui al comma 2,  lettera b). Al fine
di fornire tale  riscontro, l'AIMA tiene conto dei  dati delle schede
informatizzate relative alla rilevazione straordinaria predetta fatte
pervenire  da parte  del  Ministro  della sanita'  entro  la data  di
pubblicazione del presente decreto.
  2. L'A.I.M.A. nell'effettuare  le comunicazioni di cui  al comma 1,
per  quanto attiene  la  determinazione dei  quantitativi prodotti  e
commercializzati  nei   periodi  1995/96  e  1996/97,   segnala  agli
interessati  le  seguenti  modalita' di  trattamento  delle  anomalie
dichiarative riscontrate nelle dichiarazioni:
  a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori:
  la  produzione viene  assunta  uguale a  zero nei  casi  in cui  il
produttore  o l'acquirente  non abbiano  firmato una  qualsiasi delle
pagine costituenti il modello L1;
  b)  modelli L1  senza indicazione  del numero  di capi  o con  capi
indicati uguali a zero:
  la produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui il numero
di vacche, accertato ai sensi del comma 1, risulti uguale a zero;
  c)  modelli L1  con produzione  incompatibile con  il numero  delle
vacche:
  qualora la produzione dichiarata nel  modello L1 superi di oltre il
20% la potenzialita' produttiva  della stalla, ottenuta moltiplicando
il  numero di  vacche accertato  ai sensi  del comma  1 per  la media
produttiva  provinciale  A.I.A.,   viene  assunto  come  quantitativo
determinato, la predetta potenzialita' produttiva;
   d) contratti anomali:
  1) la Commissione  di cui all'art. 2, comma 2,  del decreto-legge 1
dicembre  1997,  n.  411,  verifica  l'eventuale  natura  fittizia  o
comunque illecita dei  contratti di cui all'art. 2,  comma 1, lettera
d), del  citato decreto-legge  n. 411/1997; a  seguito di  tale esame
trasmette all'A.I.M.A. la relazione  ai fini della determinazione dei
quantitativi commercializzati che devono  essere imputati ai soggetti
interessati.
  Ai fini  dell'applicazione dell'art. 2, comma  2, penultimo periodo
del suddetto  decreto-legge n. 411/1997, cosi'  come modificato dalla
legge di conversione  n. 5 del 27 gennaio 1998,  l'A.I.M.A. esamina i
contratti  pervenuti  alla  predetta   Commissione  dopo  il  termine
prescritto  dallo stesso  art. 2,  comma 2,  ed entro  la data  della
presentazione  della  relazione  suddetta  nel rispetto  di  tutti  i
criteri gia' adottati dalla Commissione predetta;
  2) l'A.I.M.A.  invia alle regioni  e province autonome di  Trento e
Bolzano competenti  per territorio un verbale  per ciascun "contratto
anomalo"  verificato,  nel  quale   siano  chiaramente  indicati  gli
elementi su  cui si  e' basata  per dichiarare  la natura  fittizia o
illecita dei singoli contratti;
   e) altre casistiche:
  1) la produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui errori
o  mancanze  di  identificativi  fiscali  validi  non  consentano  di
ricondurre inequivocabilmente la produzione dichiarata con il modello
L1 ad una azienda;
  2)  per  le  aziende  titolari  di  premi  per  vacche  nutrici  il
quantitativo di  latte prodotto e commercializzato  in un determinato
periodo e'  calcolato sulla  base del numero  di vacche  accertato ai
sensi del punto  1, diminuito del numero di  vacche appartenenti alle
razze da  latte di cui  al regolamento  (CEE) n. 2066/92,  ammesse al
premio  per  vacche  nutrici  per il  periodo  medesimo,  secondo  le
modalita' di cui alla lettera c).
  3. L'azzeramento  di cui  alle lettere precedenti  delle produzioni
dichiarate in assenza di ricorso di riesame, di cui all'art. 2, comma
5,  del  decreto-legge 1  dicembre  1997,  n.  411 comporta,  per  il
produttore  interessato, l'applicazione  dell'art.  2,  comma 1,  del
decreto del Presidente della Repubblica  n. 569 del 23 dicembre 1993,
con conseguente revoca della quota posseduta, con effetto dal periodo
successivo a  quello cui la  revoca si riferisce. La  riduzione della
produzione  e' valutata  ai  fini dell'applicazione  dell'art. 3  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 23 dicembre 1993.