Art. 2. 1. Le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, sono effettuate dall'A.I.M.A. tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 2. I dati contenuti nelle notifiche individuali di cui al precedente comma vengono altresi' comunicati dall'A.I.M.A. alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, entro gli stessi termini, secondo modalita' tecniche che saranno concordate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano con l'A.I.M.A. stessa. 3. Le comunicazioni individuali restituite al mittente sono trasmesse a cura dell'A.I.M.A. alle competenti regioni e province autonome di Trento e Bolzano per un nuovo inoltro a seguito delle ulteriori necessarie verifiche.