Art. 2.
  1. Le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1
dicembre 1997, n. 411,  sono effettuate dall'A.I.M.A. tramite lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
  2.  I  dati  contenuti  nelle   notifiche  individuali  di  cui  al
precedente  comma  vengono  altresi'  comunicati  dall'A.I.M.A.  alle
regioni e  province autonome  di Trento e  Bolzano, entro  gli stessi
termini,  secondo modalita'  tecniche  che  saranno concordate  dalle
regioni  e  province autonome  di  Trento  e Bolzano  con  l'A.I.M.A.
stessa.
  3.  Le  comunicazioni  individuali   restituite  al  mittente  sono
trasmesse  a cura  dell'A.I.M.A. alle  competenti regioni  e province
autonome di  Trento e Bolzano  per un  nuovo inoltro a  seguito delle
ulteriori necessarie verifiche.