Art. 3.
  1.  I  ricorsi  di  riesame  di   cui  all'art.  2,  comma  6,  del
decreto-legge  1   dicembre  1997,   n.  411,   devono,  a   pena  di
irricevibilita',  essere presentati  alla regione  od alla  provincia
autonoma  in   cui  e'   ubicata  l'azienda,   nonche'  all'A.I.M.A.,
esclusivamente attraverso il modulo allegato in facsimile al presente
decreto che sara' fornito dall'A.I.M.A. unitamente alle comunicazioni
di cui al precedente art. 2.  La mancata presentazione dei ricorsi di
riesame rendono definitive le determinazioni dell'A.I.M.A. notificate
ai sensi dell'art. 2, comma 5,  del decreto-legge 1 dicembre 1997, n.
411.
  Nell'ipotesi  di  ricorsi di  riesame  per  le fattispecie  di  cui
all'art. 1,  comma 2, lettera d),  del presente decreto e  qualora le
aziende zootecniche  siano ubicate in regioni  diverse, la competenza
per  il riesame  e' della  regione nella  quale e'  ubicata l'azienda
dell'allevatore a cui e' imputata la produzione.
  2. Ai predetti ricorsi inviati in originale e in bollo alle regioni
e  province autonome  deve essere  allegata almeno  la documentazione
indicata al successivo art. 4.
  3. I ricorsi saranno istruiti  dalle regioni o province autonome le
quali, a tal fine, possono costituire apposite commissioni.
  Delle predette commissioni puo' far  parte un veterinario della ASL
competente per territorio o del servizio veterinario regionale.
  4. A  seguito dell'istruttoria eseguita,  le regioni e  le province
autonome di cui al precedente comma convocano i produttori ricorrenti
e,  ove necessario,  ogni  altra parte  interessata,  per l'esame  di
merito in contraddittorio. Al termine del contraddittorio e' redatto,
a cura delle  regioni o delle province autonome, un  verbale che deve
essere controfirmato dal ricorrente.
  5. Il  verbale di  cui al  precedente comma,  debitamente motivato,
costituisce  accertamento  definitivo  dei  quantitativi  prodotti  e
commercializzati  nei   periodi  1995/96   e  1996/97,   nonche'  dei
quantitativi   di  riferimento   individuali   spettanti  a   ciascun
produttore per i periodi 1995/96, 1996/97 e 1997/98.
  Avverso tale decisione motivata  e' ammissibile soltanto il ricorso
in sede giurisdizionale.
  6.  Qualora il  produttore  non si  presenti  alla convocazione  in
contraddittorio  o   si  rifiuti  di  firmare   il  verbale,  vengono
definitivamente assunti come validi  i quantitativi determinati dalle
regioni o dalle  province autonome, sulla base degli  elementi di cui
dispongono.