Art. 4.
  1. I  ricorsi di cui al  precedente art. 3 devono  essere corredati
dalla  documentazione  elencata  per  ciascuna  delle  casistiche  di
seguito specificate:
  a) modelli L1  non firmati dagli acquirenti o dai  produttori o con
firme dichiarate apocrife:
  1) copia della dichiarazione di contestazione, ove prodotta;
  2)  copia  delle  fatture  relative ai  conferimenti  eseguiti  nel
periodo   oggetto  di   contestazione  o   copia  del   registro  dei
corrispettivi o copia del libretto di stalla vidimato IVA;
  3) copia del registro di stalla, qualora previsto.
  Qualora il  produttore confermi  i dati  contenuti nel  modello L1,
validandoli con  la propria  firma, verranno  definitivamente assunti
come  validi  i  dati  dichiarati  nei modelli  L1  fatti  salvi  gli
accertamenti relativi alle altre fattispecie.
  Qualora  il produttore  attesti  la validita'  di  dati diversi  da
quelli dichiarati  nei modelli  L1, gli  stessi vengono  assunti come
validi in sede di verbale  fatti salvi gli accertamenti relativi alle
altre  fattispecie.  Le regioni  e  province  autonome procedono  nei
confronti dell'acquirente ai sensi della normativa vigente.
  Qualora  i   nuovi  elementi   probatori  addotti   dal  produttore
comportino la modifica della consistenza zootecnica accertata in base
alla  rilevazione straordinaria  di cui  alla legge  n. 228/1997,  la
regione  o   la  provincia  autonoma  procede   alla  verifica  della
compatibilita' della produzione dichiarata con il modello L1 rispetto
alla reale  consistenza zootecnica,  secondo le  modalita' di  cui al
successivo punto c);
  b)  modelli  L1  senza  indicazione   del  numero  di  capi  o  con
indicazione di capi "zero":
  1) copia della dichiarazione di contestazione, ove prodotta;
  2)  copia  delle  fatture  relative ai  conferimenti  eseguiti  nei
periodi   oggetto  di   contestazione  o   copia  del   registro  dei
corrispettivi o copia del libretto di stalla vidimato IVA;
  3) copia del registro di stalla, qualora previsto;
  4) documentazione relativa alla compravendita di vacche lattifere.
  In  sede di  contraddittorio, la  regione o  la provincia  autonoma
accerta la  reale consistenza zootecnica dell'azienda  nei periodi di
riferimento, integrando  o modificando, ove necessario,  anche i dati
risultanti  dalla  rilevazione straordinaria  di  cui  alla legge  n.
228/1997.
  La regione  o la  provincia autonoma, accertato  definitivamente il
numero delle vacche, procede alla verifica della compatibilita' della
produzione  dichiarata   con  il  modello  L1   rispetto  alla  reale
consistenza  zootecnica, secondo  le modalita'  di cui  al successivo
punto c);
  c)  modelli  L1 con  produzione  incompatibile  con la  consistenza
zootecnica:
  1) copia della dichiarazione di contestazione, ove prodotta;
  2)  copia  delle  fatture  relative ai  conferimenti  eseguiti  nei
periodi   oggetto  di   contestazione  o   copia  del   registro  dei
corrispettivi o copia del libretto di stalla vidimato IVA;
  3) copia del registro di stalla, qualora previsto;
  4) documentazione relativa alla compravendita di vacche lattifere;
  5) documentazione probatoria degli  effettivi livelli produttivi di
stalla  quali quelli  risultanti  dai  controlli funzionali  eseguiti
dalle   Associazioni    provinciali   allevatori   ai    fini   della
predisposizione dei libri genealogici.
  La   regione  o   la   provincia  autonoma,   tenuto  conto   della
documentazione  predetta, accerta  in via  definitiva i  quantitativi
prodotti e commercializzati nei periodi 1995/96 e 1996/97, nonche' la
reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento,
integrando  o modificando,  ove necessario,  anche i  dati risultanti
dalla  predetta  rilevazione  straordinaria  di  cui  alla  legge  n.
228/1997;
  d) contratti  di affitto o di  comodato di azienda inferiori  a sei
mesi:
  1) copia del contratto di affitto o di comodato;
  2) copia  della domanda presentata in  applicazione del regolamento
CEE n.  1765/92 che  istituisce un  regime di  sostegno a  favore dei
coltivatori di taluni seminativi;
  3) copia della denuncia per carburante agevolato;
  4) prova dell'effettivo pagamento del canone di affitto;
  5) certificato  catastale dell'intera  azienda concessa  in affitto
ovvero  attestazione  delle  particelle catastali  e  delle  relative
superfici;
  6) bollette Enel relative al periodo interessato nonche' al periodo
immediatamente precedente e immediatamente successivo.
  Presa visione  del verbale di  cui al  precedente art. 1,  comma 2,
lettera d), la regione o la provincia autonoma, accerta che l'affitto
o il comodato di azienda e' stato esercitato con l'effettivo utilizzo
delle produzioni  aziendali, nonche' con l'effettiva  lavorazione dei
terreni;
  e) contratti di affitto o di comodato di stalla:
  1) copia del contratto di affitto o di comodato;
  2) copia  della domanda presentata in  applicazione del regolamento
CEE n.  1765/92 che  istituisce un  regime di  sostegno a  favore dei
coltivatori di taluni seminativi;
  3) copia della denuncia per carburante agevolato;
  4) bollette Enel relative al periodo interessato nonche' al periodo
immediatamente precedente e immediatamente successivo.
  Presa visione  del verbale di  cui al  precedente art. 1,  comma 2,
lettera d), la regione o la provincia autonoma, accerta che l'affitto
o il  comodato sia  stato esercitato  con l'effettivo  utilizzo delle
produzioni  aziendali,   nonche'  con  l'effettiva   lavorazione  dei
terreni;
  f) contratti di soccida:
  1) copia del contratto di soccida;
  2) indicazione dell'ubicazione dell'allevamento;
  3) copia  dei documenti comprovanti l'attivita'  di amministrazione
in rappresentanza dell'impresa comune;
  4) copia del documento di accompagnamento del bestiame che comprovi
che lo stesso e' stato consegnato al soccidario;
  5) eventuali contratti di prestazione di lavoro del soccidante;
  6) documentazione  comprovante la  divisione degli  utili derivanti
dall'accrescimento del bestiame;
  7) bollette Enel relative al periodo interessato nonche' al periodo
immediatamente precedente e immediatamente successivo.
  Presa visione  del verbale di  cui al  precedente art. 1,  comma 2,
lettera d),  la regione o  la provincia autonoma,  accerta l'avvenuta
custodia del bestiame da parte del soccidario, nonche' il governo del
medesimo.
  2. Il  ricorrente puo' allegare al  ricorso di cui all'art.  3 ogni
ulteriore  documentazione  ritenuta   idonea  a  sostenere  l'istanza
presentata.
  3. In sede  di contraddittorio la regione o  la provincia autonoma,
puo' richiedere al ricorrente di produrre gli originali dei documenti
allegati in copia ed ogni altra documentazione ritenuta opportuna.
  4.  Le  regioni  o  le  province autonome  accertano,  in  sede  di
contraddittorio, gli identificativi fiscali  al fine di ricondurre le
produzioni dichiarate nei modelli L1 alle rispettive aziende.
  5. Ai  ricorsi presentati da  aziende titolari di premi  per vacche
nutrici si applicano le modalita' istruttorie  di cui al punto c) del
comma 1 del presente articolo.