Art. 5.
  1.  Le regioni  e  province  autonome trasmettono  progressivamente
all'A.I.M.A., con cadenza settimanale e comunque non oltre il termine
di cui  all'art. 2, comma  8, del  decreto-legge 1 dicembre  1997, n.
411,  copia dei  verbali redatti,  ai fini  del loro  inserimento nel
fascicolo personale di ciascun produttore.
  2.  L'A.I.M.A.,  sulla  base  degli  avvisi  di  ricevimento  delle
raccomandate con le  quali sono state recapitate  le comunicazioni di
cui all'art. 2,  comma 5, del decreto-legge 1 dicembre  1997, n. 411,
ai singoli produttori, provvede a  verificare il rispetto dei termini
di cui  al comma 5 del  citato art. 2 del  decreto-legge n. 411/1997.
Nel caso  in cui  da tale  verifica risulti  il mancato  rispetto dei
detti   termini   il  ricorso   non   e'   preso  in   considerazione
indipendentemente  dall'esito  della   istruttoria  effettuata  dalle
regioni o dalle province autonome.
  3.  I  dati  risultanti  dai verbali  vengono  altresi'  comunicati
all'A.I.M.A. dalle  regioni e province autonome  secondo le modalita'
tecniche che saranno  concordate dalle regioni e  province autonome e
dall'A.I.M.A. stessa.