Art. 5. 1. Le regioni e province autonome trasmettono progressivamente all'A.I.M.A., con cadenza settimanale e comunque non oltre il termine di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, copia dei verbali redatti, ai fini del loro inserimento nel fascicolo personale di ciascun produttore. 2. L'A.I.M.A., sulla base degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali sono state recapitate le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, ai singoli produttori, provvede a verificare il rispetto dei termini di cui al comma 5 del citato art. 2 del decreto-legge n. 411/1997. Nel caso in cui da tale verifica risulti il mancato rispetto dei detti termini il ricorso non e' preso in considerazione indipendentemente dall'esito della istruttoria effettuata dalle regioni o dalle province autonome. 3. I dati risultanti dai verbali vengono altresi' comunicati all'A.I.M.A. dalle regioni e province autonome secondo le modalita' tecniche che saranno concordate dalle regioni e province autonome e dall'A.I.M.A. stessa.