Art. 6.
  1. Ai  fini della verifica  dell'omesso invio dei contratti  di cui
all'art. 2, comma  1, lettera d), del decreto-legge  1 dicembre 1997,
n. 411,  come convertito  dalla legge  n. 5 del  27 gennaio  1998, le
regioni  e  le  province  autonome  richiedono  agli  acquirenti  una
dichiarazione sostitutiva di atto  notorio, entro i termini stabiliti
dalle regioni stesse,  a firma del legale  rappresentante dalla quale
risulti che i produttori conferenti non hanno consegnato contratti di
cui alla disposizione sopra citata.