Art. 6. 1. Ai fini della verifica dell'omesso invio dei contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, come convertito dalla legge n. 5 del 27 gennaio 1998, le regioni e le province autonome richiedono agli acquirenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entro i termini stabiliti dalle regioni stesse, a firma del legale rappresentante dalla quale risulti che i produttori conferenti non hanno consegnato contratti di cui alla disposizione sopra citata.