Art. 4. Il predetto scivolo e piattaforma sono soggetti alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione Solas, come emendata, nonche' ad una revisione completa ad intervalli non superiori ad un anno. Il fabbricante dello scivolo e piattaforma dovra' fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, ed inoltre dovra' fornire alle proprie stazioni di servizio un manuale contenente le istruzioni dettagliate relative alle operazioni di revisione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 1998 Il comandante generale: Ferraro