Art. 4.
  Il predetto scivolo e piattaforma sono soggetti alle verifiche e ai
controlli previsti dalla regola 5  del capitolo III della convenzione
Solas, come emendata, nonche' ad una revisione completa ad intervalli
non superiori ad un anno.
  Il  fabbricante   dello  scivolo   e  piattaforma   dovra'  fornire
all'acquirente il  manuale per l'addestramento e  per la manutenzione
come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74,
ed  inoltre  dovra' fornire  alle  proprie  stazioni di  servizio  un
manuale contenente le istruzioni dettagliate relative alle operazioni
di revisione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 febbraio 1998
                                      Il comandante generale: Ferraro