Art. 3.
  Nell'ambito delle finalita' di cui  all'art. 27, terzo comma; della
legge 31  dicembre 1982, n. 979  e all'art. 18, secondo  comma, della
legge  6  dicembre 1991,  n.  394,  l'area naturale  marina  protetta
"Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre", in particolare, persegue:
  a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
  b)  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  risorse  biologiche  e
geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;
  c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e
della biologia  degli ambienti  marini e costieri  dell'area naturale
marina  protetta  e  delle  peculiari  caratteristiche  ambientali  e
geomorfologiche della zona;
  d)  l'effettuzione  di  programmi  di carattere  educativo  per  il
miglioramento della cultura generale  nel campo dell'ecologia e della
biologia marina;
  e) la  realizzazione di programmi  di studio e  ricerca scientifica
nei  settori  dell'ecologia, della  biologia  marina  e della  tutela
ambientale,  al   fine  di   assicurare  la   conoscenza  sistematica
dell'area;
  f)  la  promozione di uno  sviluppo socio-economico compatibile con
la  rilevanza      naturalisticopaesaggistica   dell'area,      anche
privilegiando   attivita'   tradizionali   locali     gia'  presenti;
nell'ambito dell'azione di promozione di uno  sviluppo    compatibile
con   le   predette   finalita',   per  le  attivita'  relative  alla
canalizzazione  dei  flussi  turistici  e  di  visite   guidate,   la
determinazione della disciplina relativa dovra' prevedere  specifiche
facilitazioni    per    i   mezzi    di  trasporto collettivi gestiti
preferibilmente da  cittadini residenti nel comune di Cabras.