Art. 4. All'interno dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre", per come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo, circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalita' istitutive dell'area naurale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare sono vietate: a) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali; b) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti; d) le attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela: Zona A di riserva integrale, che comprende: nell'isola Mal di Ventre il tratto di costa nordoccidentale; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine - - A) 39(gradi)58'.42 N 08(gradi)17'.42 E B) 39(gradi)59'.25 N 08(gradi)17'.19 E C) 39(gradi)59'.95 N 08(gradi)17'.51 E D) 40(gradi)00'.20 N 08(gradi)18'.40 E E) 40(gradi)00'.17 N 08(gradi)19'.30 E il tratto di mare "Su Tingiosu", da capo Sturaggia fino a metri 100 dal confine con il comune di Riolo; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine - - I) 39(gradi)59'.95 N 08(gradi)24'.18 E L) 39(gradi)58'.92 N 08(gradi)23'.25 E M) 39(gradi)58'.48 N 08(gradi)23'.02 E il tratto di mare "Torre del Sevo", fino a metri 600 a sud della Torre Mosca; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine - - N) 39(gradi)54'.00 N 08(gradi)24'.02 E O) 39(gradi)54'.00 N 08(gradi)23'.68 E P) 39(gradi)53'.85 N 08(gradi)23'.70 E Q) 39(gradi)53'.59 N 08(gradi)23'.92 E R) 39(gradi)53'.56 N 08(gradi)24'.26 E S) 39(gradi)53'.68 N 08(gradi)24'.73 E T) 39(gradi)53'.92 N 08(gradi)24'.73 E il tratto di mare dal faro per metri 700 a nord fino a Torre Vecchia a sudest, per una distanza di metri 600 verso il largo parallelamente alla costa; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine - - U1) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)26'.20 E U) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)25'.60 E V) 39(gradi)51'.65 N 08(gradi)25'.52 E W) 39(gradi)51'.30 N 08(gradi)25'.71 E X) 39(gradi)51'.11 N 08(gradi)26'.18 E Y) 39(gradi)51'.47 N 08(gradi)26'.71 E Z) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)26'.90 E Z1) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)26'.42 E l'area circoscritta tutt'intorno allo scoglio "Il Catalano", per una distanza di metri 1.000. In tale zona, fatto salvo quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, sono vietati: a) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonche' la balneazione; b) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata; c) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee. In tale zona sono, invece, consentiti: a) le attivita' di studio e di ricerca, previamente definite ed autorizzate dall'ente gestore dell'area e naturale marina protetta; b) il transito delle imbarcazioni e dei natanti di servizio; c) l'approdo nella zona "La Caletta" alle imbarcazioni autorizzate dall'ente gestore. Zona B di riserva generale, che comprende: la fascia costiera dell'ampiezza di metri 600, a partire dalla localita' "Su Siccu", all'interno del golfo di Oristano, fino a congiungersi alla zona di riserva integrale di "Su Tingiosu", avendo intercalate due zone di riserva integrale; fascia delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine - - AA) 39(gradi)54'.21 N 08(gradi)28'.60 E BB) 39(gradi)53'.73 N 08(gradi)28'.52 E CC) 39(gradi)52'.52 N 08(gradi)26'.95 E Z) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)26'.90 E U) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)25'.60 E DD) 39(gradi)52'.22 N 08(gradi)25'.87 E EE) 39(gradi)52'.51 N 08(gradi)25'.88 E S) 39(gradi)53'.68 N 08(gradi)24'.73 E O) 39(gradi)54'.00 N 08(gradi)23'.68 E FF) 39(gradi)54'.50 N 08(gradi)23'.38 E GG) 39(gradi)57'.21 N 08(gradi)23'.75 E M) 39(gradi)58'.48 N 08(gradi)23'.02 E nell'isola Mal di Ventre l'area sudorientale, congiungendosi alla zona di riserva integrale; area delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine - - A) 39(gradi)58'.42 N 08(gradi)17'.42 E H) 39(gradi)58'.55 N 08(gradi)18'.42 E G) 39(gradi)58'.95 N 08(gradi)19'.15 E F) 39(gradi)59'.51 N 08(gradi)19'.32 E E) 40(gradi)00'.17 N 08(gradi)19'.30 E In tale zona, fatto salvo quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietate: a) qualsiasi forma di pesca sportiva e professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta; b) la navigazione parallelamente alla costa. In tale zona sono, invece, consentite: a) la pesca sportiva esercitata con la lenza da terra; b) la balneazione; c) le riprese e la fotografia subacquea; d) la navigazione e l'attracco nelle zone appositamente delimitate dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta. Zona C di riserva parziale, che comprende: il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro dell'area naturale marina protetta, come delimitato al precedente art. 2. In tale zona, fatto salvo quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, sono consentite: a) la pesca sportiva e professionale, esclusa la pesca a strascico; b) le attivita' nautiche, previa autorizzazione dell'ente gestore dell'area naturale marina protetta e con il rispetto, oltre che delle leggi vigenti, anche dei limiti piu' restrittivi posti dall'ente gestore dell'area protetta medesima.