Art. 5. La gestione dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre", ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, secondo comma della legge 31 dicembre 1982 n. 979, dell'art. 19, primo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sara' affidata agli enti locali competenti, anche in associazione, secondo le intese intercorse con la regione autonoma Sardegna, con il contributo di istituti di ricerca riconosciuti dal M.U.R.S.T. e associazioni ambientaliste riconosciute, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986.