Art. 5.
  La gestione dell'area naturale  marina protetta "Penisola del Sinis
- Isola Mal di Ventre", ai sensi del combinato disposto dell'art. 28,
secondo  comma della  legge 31  dicembre 1982  n. 979,  dell'art. 19,
primo comma, della  legge 6 dicembre 1991, n.  394, nonche' dell'art.
25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sara' affidata agli enti locali
competenti, anche  in associazione, secondo le  intese intercorse con
la  regione  autonoma Sardegna,  con  il  contributo di  istituti  di
ricerca  riconosciuti  dal  M.U.R.S.T. e  associazioni  ambientaliste
riconosciute, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986.