Art. 8.
  Il   regolamento  di   esecuzione   del  presente   decreto  e   di
organizzazione  dell'area naturale  marina protetta  sara' approvato,
sentita  la   regione  autonoma  della  Sardegna   e  l'ente  gestore
interessato, ai sensi  dell'art. 28 della legge 31  dicembre 1982, n.
979,  come  modificato dall'art.  19,  quinto  comma, della  legge  6
dicembre 1991, n.  394, entro centoventi giorni  dalla convenzione di
affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato.
  Nel suddetto regolamento dovra' essere prevista l'istituzione di un
comitato tecnicoscientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e
alla  commissione  di  riserva.   In  tale  organismo  dovra'  essere
assicurata adegnata rappresentanza al  Ministero dell'ambiente e alla
regione Sardegna.