Art. 3.
   1.  Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. d) del
decreto ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996,  e'  destinato  alla
concessione  di  agevolazioni  a  favore  delle  iniziative per nuove
attivita', acquisto di attivita' preesistenti  e  progetti  aziendali
innovativi  di  cui  all'art.  4,  comma  1, lett. a), della legge 25
febbraio 1992, n. 215, l'importo  complessivo  di  L.  7.664.780.000,
corrispondente  alle  eccedenze di fondi, indicate in premessa, rela-
tive agli interventi previsti  dall'art.  4,  comma  1,  lett.  b)  e
dall'art.   12  della  medesima  legge,  concernenti  iniziative  per
acquisto di servizi reali e programmi realizzati dalle regioni.
   2. E' altresi' destinato alla concessione di agevolazione a favore
delle  iniziative  di  cui  al  comma  precedente  l'importo  di   L.
1.000.000.000  relativo  alla  quota  di  spese  di funzionamento non
utilizzata entro il 1997.