Art. 3. 1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. d) del decreto ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996, e' destinato alla concessione di agevolazioni a favore delle iniziative per nuove attivita', acquisto di attivita' preesistenti e progetti aziendali innovativi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, l'importo complessivo di L. 7.664.780.000, corrispondente alle eccedenze di fondi, indicate in premessa, rela- tive agli interventi previsti dall'art. 4, comma 1, lett. b) e dall'art. 12 della medesima legge, concernenti iniziative per acquisto di servizi reali e programmi realizzati dalle regioni. 2. E' altresi' destinato alla concessione di agevolazione a favore delle iniziative di cui al comma precedente l'importo di L. 1.000.000.000 relativo alla quota di spese di funzionamento non utilizzata entro il 1997.