Art. 6. 1. La concessione delle agevolazioni avviene in relazione alle domande inserite in ciascun elenco, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili di cui al precedente art. 5. 2. I decreti di concessione delle agevolazioni vengono adottati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad ogni singola iniziativa, a seguito della comunicazione da parte dei beneficiari prevista dall'art. 5, comma 10, del decreto ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996 e dopo aver acquisito la certificazione antimafia prevista dalle vigenti norme. 3. La concessione delle agevolazioni a favore delle domande ammesse all'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ai sensi del programma operativo multiregionale di cui alle premesse e' subordinata all'approvazione del programma stesso da parte della commissione dell'Unione europea.