Art. 6.
   1.  La  concessione  delle  agevolazioni avviene in relazione alle
domande inserite in  ciascun  elenco,  in  ordine  decrescente  dalla
prima,   fino   all'esaurimento  dei  fondi  disponibili  di  cui  al
precedente art. 5.
   2. I decreti di concessione delle  agevolazioni  vengono  adottati
dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato in
relazione ad ogni singola iniziativa, a seguito  della  comunicazione
da  parte dei beneficiari prevista dall'art. 5, comma 10, del decreto
ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996  e  dopo  aver  acquisito  la
certificazione antimafia prevista dalle vigenti norme.
   3.  La  concessione  delle  agevolazioni  a  favore  delle domande
ammesse all'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
ai sensi del programma operativo multiregionale di cui alle  premesse
e'  subordinata  all'approvazione del programma stesso da parte della
commissione dell'Unione europea.