Art. 7.
   1. Le domande che, a causa dell'insufficienza delle disponibilita'
finanziarie,  occupano  nel  relativo  elenco  una  posizione che non
consente  la   concessione   delle   agevolazioni,   possono   essere
ripresentate  entro  sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto.
   2. Le domande che, a causa dell'esaurimento  delle  disponibilita'
finanziarie,  occupano nel relativo elenco una posizione che consente
soltanto una concessione parziale delle agevolazioni, possono  essere
ripresentate  entro  il  medesimo  termine  di  cui  al  comma  1,  a
condizione che i soggetti  interessati  rinunciano  formalmente  alle
agevolazioni parziali concedibili.
   3.  Ai  fini della ripresentazione della domanda, ciascun soggetto
interessato  invia  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato - D.G.C.I.I. - Divisione II, via del Giorgione 2/b -
00147 Roma, entro il termine di cui al comma 1, una comunicazione con
la quale rendono noto di voler riconfermare la domanda medesima.
   4.   I  soggetti  che  intendono  apportare  variazione  a  quanto
attestato con la precedente domanda, inviano una richiesta, in regola
con le disposizioni vigenti in materia di bollo, resa nella forma  di
dichiarazione sostitutiva di notorieta', ai sensi dell'art.  20 della
legge 14 gennaio 1968, n. 15, con la quale vengono chiaramente illus-
trate le modifiche da apportare, allegando la relativa certificazione
prevista  dall'art.  5, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale n.
706 del  5  dicembre  1996.    Per  eventuali  modifiche  riguardanti
l'importo  o il contenuto tecnico degli investimenti occorre altresi'
allegare la perizia giurata prevista, a seconda dei  casi,  dall'art.
5,  comma  1, lett. c) o dall'art. 12, comma 1, lett. b) del medesimo
decreto ministeriale.