Art. 7. 1. Le domande che, a causa dell'insufficienza delle disponibilita' finanziarie, occupano nel relativo elenco una posizione che non consente la concessione delle agevolazioni, possono essere ripresentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 2. Le domande che, a causa dell'esaurimento delle disponibilita' finanziarie, occupano nel relativo elenco una posizione che consente soltanto una concessione parziale delle agevolazioni, possono essere ripresentate entro il medesimo termine di cui al comma 1, a condizione che i soggetti interessati rinunciano formalmente alle agevolazioni parziali concedibili. 3. Ai fini della ripresentazione della domanda, ciascun soggetto interessato invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.C.I.I. - Divisione II, via del Giorgione 2/b - 00147 Roma, entro il termine di cui al comma 1, una comunicazione con la quale rendono noto di voler riconfermare la domanda medesima. 4. I soggetti che intendono apportare variazione a quanto attestato con la precedente domanda, inviano una richiesta, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di notorieta', ai sensi dell'art. 20 della legge 14 gennaio 1968, n. 15, con la quale vengono chiaramente illus- trate le modifiche da apportare, allegando la relativa certificazione prevista dall'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996. Per eventuali modifiche riguardanti l'importo o il contenuto tecnico degli investimenti occorre altresi' allegare la perizia giurata prevista, a seconda dei casi, dall'art. 5, comma 1, lett. c) o dall'art. 12, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale.