Art. 2. 1. All'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto 2 luglio 1996, le parole da "Nel caso di societa'" fino alle parole: "della legge 8 agosto 1991, n. 264" sono soppresse. 2. L'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto 2 luglio 1996 e' sostituito dal seguente: " a) copia autenticata o conforme della licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla quale risulti l'autorizzazione a gestire una agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche ovvero, nell'impossibilita' di produrre la copia autenticata o conforme, idonea attestazione rilasciata dal questore o dalla provincia dalla quale risultino le generalita' anagrafiche dell'intestatario della licenza, la data di rilascio di quest'ultima e l'indicazione che la licenza stessa autorizzava a gestire una agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 1998 Il direttore generale: Berruti