(all. 1 - art. 1)
                          ISTRUZIONI GENERALI
1.  Premessa
Le  presenti  istruzioni  disciplinano  le  regole  e  lo  schema  di
segnalazione  della  Comunicazione  Valutaria Statistica (CVS) per la
raccolta dei dati  di  Bilancia  dei  pagamenti.  Esse  sostituiscono
integralmente  le  Istruzioni  UIC R.V. n. 1990/1 del 9 maggio 1990 e
successive modifiche.
Le principali innovazioni sono state  introdotte  per  soddisfare  il
fabbisogno  informativo  della  futura  Banca  Centrale Europea. Esse
riguardano in particolare l'organizzazione  delle  causali  valutarie
armonizzate secondo i nuovi standard internazionali, i tempi di invio
delle  segnalazioni  in termini di maggiore tempestivita' e lo schema
della CVS in funzione di esigenze di semplificazione.
2.  Fonti normative
La materia e' disciplinata  dalle  seguenti  norme  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  148 del 31 marzo 1988 (Testo unico
delle norme di legge in materia valutaria):
- art. 1, soggetti residenti e non residenti ai fini valutari;
-  art. 3, operazioni con l'estero, valutarie ed in cambi;
- art. 7, canalizzazione delle informazioni sulle compensazioni;
- art. 21, comma 1, potere dell'Ufficio Italiano dei Cambi  (UIC)  di
chiedere   informazioni   valutarie   per   finalita'  conoscitive  e
statistiche;
- art. 21, comma 2, riservatezza dei dati segnalati;
nonche' dalle  seguenti  disposizioni  del  Decreto  ministeriale  27
aprile  1990  -  Disposizioni  in  materia  valutaria  -  emanate dal
Ministro del Commercio con l'estero e  dal  Ministro  del  Tesoro  in
attuazione del DPR 148/88:
-  art.  3,  attestazione  per  l'accertamento  dei requisiti ai fini
valutari;
- art 6, modalita' di canalizzazione dei trasferimenti valutari;
ed inoltre dal:
- decreto del Ministro del Tesoro del 4 maggio  1990,  direttive  del
Comitato  Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in materia
di segnalazioni canalizzate e non canalizzate;
- T.U. delle disposizioni legislative  in  materia  doganale  del  23
gennaio 1973 e successive modifiche;
-  articolo  4,  comma  5  e art. 7 comma 3 del Decreto Legislativo 6
settembre 1989 n. 322, violazioni delle disposizioni statistiche;
- legge 12 agosto 1993 n. 312, abolizione del fixing delle  valute  e
definizione del cambio alternativo di riferimento;
- decreto del Ministro del Tesoro del 6 ottobre 1995, invio periodico
di  informazioni  e  dati  di  consistenza  concernenti  attivita'  e
passivita' sull'estero all'Ufficio Italiano dei Cambi.
3.  Definizioni
Ai fini della presente disciplina si definiscono:
"operazioni decanalizzate":
a) le  operazioni  regolate  al  di  fuori  delle  banche  residenti,
attraverso:
- la movimentazione di conti all'estero;
- la consegna materiale di mezzi di pagamento in Italia e all'estero,
ivi   compresi  i  titoli  di  credito  che  servono  per  effettuare
pagamenti;
- le procedure automatizzate del tipo RI.BA, Rete  Incassi  ,  RID  ,
MAV;
- le compensazioni;
-  la girata per pagamento di effetti a carico di residenti in favore
di non residenti;
- la girata per pagamento di effetti a carico  di  non  residenti  in
favore di residenti.
b)   le  fasi  doganali  delle  operazioni  correnti  mercantili  con
regolamento interamente posticipato oltre 60  giorni  dall'operazione
doganale e di quelle "senza regolamento".
"operazioni canalizzate", le operazioni regolate:
- per il tramite delle banche residenti;
-  con  assegno in valuta emesso da banche residenti in favore di non
residenti anche se l'assegno e' consegnato od inviato  dall'operatore
residente al creditore non residente;
-  con assegno in lire emesso da residenti in favore di non residenti
consegnato ad  altro  residente  per  il  versamento  sul  conto  del
beneficiario presso banche residenti;
- con assegno "piazzato" in lire in favore di non residente;
-  con  assegni  od  altri  mezzi  di pagamento ricevuti da operatori
turistici in pagamento di prestazioni di  servizi  a  non  residenti,
successivamente negoziati su sportello bancario.
Vanno  inoltre  considerate  canalizzate  le operazioni per le quali,
sebbene regolate con accredito diretto su conto  detenuto  all'estero
dal  beneficiario residente, si disponga il trasferimento bancario in
Italia, entro il mese successivo all'accredito.
"operazioni omogenee", le operazioni  effettuate  nello  stesso  mese
solare (periodo di riferimento) dal medesimo operatore, riconducibili
alla   medesima   categoria   (operazioni  correnti  mercantili,  non
mercantili  e  finanziarie).  Per  esse  devono  inoltre  coincidere,
eccettuato  l'importo,  tutte 1e informazioni statistiche riguardanti
l'operazione  (desumibili  dall'apposita  Sezione  Operazione),   con
l'avvertenza  che,  quanto al codice merce, desumibile dalla "Tariffa
Doganale d'Uso Integrata", il principio di omogeneita' e' soddisfatto
con la coincidenza delle prime due cifre (capitolo);
"lotto", la merce  che  transita  in  dogana  o  che  viene  messa  a
disposizione dell'avente diritto;
"periodo  di  riferimento",  il  mese solare nel corso del quale sono
effettuati gli atti doganali o i regolamenti;
"regolamenti posticipati", i regolamenti totali o  parziali  eseguiti
in  mesi successivi a quello in cui sono effettuati gli atti doganali
, le prestazioni di servizi e le operazioni finanziarie;
"tranche", la quota di erogazione parziale di un prestito.
Limitatamente agli scambi di merci tra gli Stati membri della  Unione
europea, si definisce:
"fase,  operazione  ed atto doganale", la fase, l'operazione e l'atto
rispettivamente di  spedizione  o  invio  per  le  merci  che  escono
dall'Italia verso uno degli altri Paesi membri della Unione ovvero la
fase,  l'operazione  e  l'atto di ricezione o arrivo per le merci che
entrano in Italia da altri Stati membri;
"data di sdoganamento", la data di spedizione o invio ovvero la  data
di  ricezione  o  arrivo risultante dai documenti di trasporto oppure
dai registri di magazzino o da altre evidenze aziendali ;
"lotto", la merce che viene unitariamente spedita;
"periodo di riferimento", e' il mese solare nel corso del quale hanno
inizio  (data  di  spedizione)  o  hanno  termine  (data di arrivo) i
movimenti di merce da segnalare;
"  regolamenti  posticipati",  i  regolamenti   totali   o   parziali
effettuati  in  mesi  successivi a quello di spedizione o a quello di
arrivo delle merci da segnalare.
Si definiscono infine:
"valori mobiliari italiani", i valori mobiliari  emessi  da  societa'
residenti;
"valori  mobiliari esteri", i valori mobiliari emessi da societa' non
residenti;
"seguito statistico",   la segnalazione di  regolamenti  connessi  ad
operazione  gia' segnalata quale la fase doganale, l'erogazione di un
prestito.
4.  Oggetto della segnalazione
Oggetto della CVS sono:
- le operazioni con l'estero tra residenti diversi dalle banche e non
residenti con regolamento valutario, compresa la compensazione;
- le operazioni tra residenti in  valori  mobiliari  esteri,  opzioni
estere,  oro greggio ed altre attivita' sull'estero, quando una delle
controparti e' una banca;
- le operazioni in nome e conto proprio  delle  banche  residenti  su
valori   mobiliari   e  opzioni  italiani  in  contropartita  di  non
residenti;
- le fasi doganali delle operazioni con l'estero correnti  mercantili
con regolamento interamente posticipato previsto oltre 60 giorni dopo
l'operazione doganale (ivi comprese le fasi doganali delle operazioni
con  regolamento originario previsto entro 60 giorni e slittato oltre
tale termine per accordo tra le parti);
- le fasi doganali delle operazioni con l'estero senza regolamento.
Non formano oggetto di CVS:
- le operazioni tra residenti eccetto quelle di cui al secondo alinea
del precedente capoverso;
- le operazioni con l'estero delle banche effettuate in nome e  conto
proprio  in  contropartita di non residenti, eccetto quelle in nome e
conto proprio di cui al terzo alinea del precedente capoverso;
- le negoziazioni in cambi in contropartita di non residenti,  quando
non  determinano  un  aumento  o  una  diminuzione  di disponibilita'
all'estero del residente, salvo la diversa  composizione  per  valuta
dell'attivita';
- l'accensione di conti all'estero di carattere operativo finalizzati
esclusivamente  alla registrazione contabile di partite in acquisto e
in vendita di pari quantita' di valuta con conseguente  pareggiamento
giornaliero;
-  la esterizzazione e la nazionalizzazione di disponibilita' in lire
o in valuta, di valori mobiliari e beni in genere,  conseguenti  alla
modifica dello status valutario del detentore;
-  gli atti di liberalita' aventi per oggetto attivita' diverse dalle
merci e dal denaro (valori mobiliari, immobili, servizi ecc.);
- il ritiro  di  banconote  estere  anche  a  mezzo  di  distributori
automatici  nonche'  la negoziazione delle stesse o di altri mezzi di
pagamento;
-  i  regolamenti  in  valuta  o in lire delle banche in favore o per
conto  dell'UIC  a  fronte  di   operazioni   di   pertinenza   delle
Amministrazioni dello Stato;
- i saldi di compensazione relativi alle operazioni che gli operatori
segnalano   con   la   specifica  CVS  prevista  per  tale  forma  di
regolamento;
- le disponibilita' accreditate in  conti  all'estero  del  residente
destinate,  entro  il  mese  successivo all'accreditamento, ad essere
trasferite  in  Italia   (e   quindi   segnalate   come   regolamento
dell'operazione con l'estero sottostante);
- il regolamento di compensi di lavorazione di merce;
-  i regolamenti in valuta locale a fronte di forniture all'estero di
lavori ed impianti accreditati in conti non  trasferibili  nel  paese
del committente ed i relativi utilizzi;
-  la restituzione e la sostituzione di merce nello stesso periodo di
riferimento.
5.  Soglia di esenzione
L'obbligo della segnalazione di CVS non  riguarda  le  operazioni  di
valore inferiore a 20 milioni di lire. Sotto questa soglia la CVS non
e'  dovuta.  Tuttavia  per  facilitare  la gestione informatica delle
segnalazioni e' libera scelta dell'operatore effettuare  segnalazioni
per importi inferiori.
La  soglia  va  riferita  al valore del contratto globale sottostante
l'operazione, conseguentemente la CVS va compilata anche per  importi
inferiori a 20 milioni di lire quando relativi al:
- regolamento frazionato di un contratto di valore uguale o superiore
o  al  regolamento  di  quote  parziali  (tranches)  di  un  prestito
ugualmente di valore uguale o superiore;
- valore di un  singolo  lotto  di  merce  spedita  a  fronte  di  un
contratto mercantile di valore uguale o superiore.
Nel  caso  di  regolamenti  di  interessi  liquidati  nell'ambito  di
operazioni  di  prestito,  il   valore   di   riferimento   ai   fini
dell'applicazione della soglia e' il contratto di prestito. In genere
per  gli interessi, dividendi od altri redditi di capitale, la soglia
va riferita al valore  nominale  del  cespite  dal  quale  i  redditi
scaturiscono.  Nel caso di regolamento di fitti, canoni, e' il valore
del contratto sottostante. Tuttavia per agevolare la  predisposizione
di  procedure  automatizzate  i redditi inferiori a 5.000.000 di lire
non formano oggetto di segnalazione.
5.1   Eccezioni
In deroga al principio generale di cui sopra, operazioni  di  importo
contrattuale  inferiore  alla  soglia vanno segnalate quando regolate
nell'ambito di :
-  pluralita'  di  contratti  stipulati  sotto  forma  di  "contratto
quadro";
-  pluralita' di contratti ciascuno di importo inferiore alla soglia,
ma aventi per oggetto operazioni omogenee;
- pluralita' di contratti in valori  mobiliari  ciascuno  di  importo
inferiore  alla  soglia  espressi anche in valute diverse, sempreche'
l'operazione  sia  effettuata  con  la  medesima  controparte  ed  il
corrispettivo dell'investimento sia espresso in un unica valuta;
-  pluralita'  di  contratti  mercantili,  anche tutti inferiori alla
soglia, aventi per oggetto operazioni omogenee ed eseguiti con  unico
atto doganale di valore superiore;
-  debito  o  credito  di  valore  inferiore  alla  soglia portato in
compensazione con  partite di segno contrario di valore superiore.
6.  Soggetti segnalanti
I  soggetti  obbligati  alla  segnalazione  sono  le  banche  per  le
operazioni  canalizzate,  gli operatori non bancari per le operazioni
decanalizzate. Per le operazioni regolate in compensazione  la  banca
e'   tenuta   alla   sola   trasmissione  della  segnalazione  mentre
l'obbligato alla segnalazione e' l'operatore.
6.1   Operazioni canalizzate  -  Girofondi
Le banche  entro  il  termine  di  invio  prescritto  nel  successivo
paragrafo  12  effettuano  le segnalazioni sulla base di informazioni
che gli operatori devono fornire  in  tempo  utile.  Le  informazioni
possono essere fornite da questi ultimi anche verbalmente quando rel-
ative ad operazioni che non costituiscono seguiti statistici.
 Nel  caso di introiti dall'estero canalizzati attraverso piu' banche
(girofondi) l'obbligo della segnalazione ricade sulla banca che  pro-
cede  al regolamento finale in favore del beneficiario residente (per
regolamento va inteso l'accreditamento di un conto  in  valuta  o  la
negoziazione della valuta introitata).
 Nel caso di esborsi per mezzo di bonifici bancari di importi in lire
su  conti  esteri  presso  altre  banche (girofondi), l'obbligo della
segnalazione spetta alla banca ordinante il bonifico. A tal  fine  la
banca  detentrice  del  conto  estero  ha  cura di informare la banca
ordinante circa la caratteristica  di  operazione  con  l'estero  che
origina l'accredito nel conto in questione.
6.2   Operazioni decanalizzate effettuate per conto terzi
Nei  casi  di operazioni decanalizzate effettuate per conto terzi, il
segnalante va identificato come segue:
- nel caso di operazioni poste in essere da residenti che agiscono in
nome e nell'interesse di  altri  residenti,  segnalanti  sono  questi
ultimi;
- nel caso di operazioni poste in essere da residenti che agiscono in
nome  proprio  e nell'interesse di altri residenti, segnalanti sono i
primi;
- nel caso di incarico conferito da non  residente  a  residente  per
l'esecuzione   di  operazioni  con  altri  residenti,  segnalante  e'
l'incaricato se l'incarico e' senza  rappresentanza,  ovvero  la  sua
controparte residente se l'incarico e' con rappresentanza;
-  nel  caso di cessione tra residenti di crediti sull'estero, ovvero
di delegazione di pagamento  tra  residenti  in  favore  dell'estero,
segnalante    dell'operazione   valutaria   e'   il   cessionario   o
rispettivamente il delegato;
- nel caso di cessione a  non  residenti  di  crediti  domestici,  il
cedente  e'  tenuto a segnalare l'introito dall'estero costituito dal
corrispettivo della cessione; il debitore ceduto  segnala  invece  il
regolamento in favore dell'estero.
6.3   Regolamenti attraverso procedure automatizzate di incasso
Le  banche che eseguono regolamenti di operazioni con l'estero con le
procedure automatizzate del tipo RI.BA, Rete incassi, RID, MAV  hanno
cura   di  far  conoscere  agli  utenti  l'onere  della  segnalazione
statistica di CVS direttamente a loro carico. A tal fine  nei  moduli
prestampati  emessi per l'esecuzione del pagamento (ricevute, lettere
di avviso, bollettini, conferma  d'ordine  di  bonifico,  lettera  di
addebito  in  conto  ecc. ) va apposto specifico avviso per segnalare
all'utente   l'onere   della  segnalazione  da  inviare  direttamente
all'UIC.
7.  Segnalazioni di CVS delle Amministrazioni dello Stato
Le Amministrazioni dello Stato, che effettuano  operazioni  valutarie
tramite  l'Ufficio  Italiano  dei  Cambi,  assolvono  l'obbligo della
compilazione    della    CVS    riportando    i    dati     necessari
all'identificazione   delle   operazioni  negli  appositi  moduli  di
richiesta di pagamento.
Le banche abilitate, nel caso in cui intervengano nei regolamenti  in
valuta  o  in  lire  in  favore o per conto dell'Ufficio Italiano dei
Cambi a fronte di  operazioni  di  pertinenza  delle  Amministrazioni
dello  Stato, sono esonerate dal raccogliere le informazioni e i dati
delle operazioni e dall'inoltrare le relative CVS.
Le Amministrazioni dello Stato, che ai sensi  di    specifiche  norme
effettuino  operazioni  valutarie tramite le banche abilitate, devono
fornire  i  dati  necessari  all'identificazione   delle   operazioni
direttamente  alle  stesse banche abilitate per il successivo inoltro
all'Ufficio Italiano dei Cambi della CVS.
Le imprese residenti titolari di contratti di prestito  con  garanzia
statale  sui  rischi  di  cambio  sono  tenute  a  fornire all'UIC le
informazioni sull'operatore contenute nella Sezione 1 della CVS entro
i termini previsti nelle presenti istruzioni generali.
8.  Riservatezza
Le informazioni ed i dati raccolti sono prontamente elaborati e, pre-
via cancellazione dei riferimenti  nominativi,  inseriti  in  archivi
anonimi al fine di assicurarne  la riservatezza.
9.  Sistema di rilevazione e struttura della CVS
Il  sistema  di rilevazione dei dati si basa sul principio secondo il
quale ad ogni operazione deve corrispondere una segnalazione di  CVS.
Tuttavia  nel caso di piu' operazioni "omogenee" puo' essere prodotta
una sola CVS.
La struttura della CVS e' articolata in piu' Sezioni aventi  funzioni
diverse:
-  una  Sezione Segnalante per l'identificazione della banca nel caso
di "operazioni canalizzate" o del residente segnalante  nel  caso  di
"operazioni decanalizzate";
- una Sezione Operatore (Sezione 1) per la rilevazione degli elementi
informativi sul soggetto che effettua l'operazione;
-  quattro  Sezioni  Operazione  (Sezioni  2),  per la rilevazione di
elementi  informativi  sull'operazione   oggetto   di   segnalazione,
distinte rispettivamente in relazione al tipo di operazione in:
-  Mercantile
-  Non mercantile
-  Finanziaria
-  Compensazioni
-   una  Sezione  Regolamento  (Sezione  3)  per  la  rilevazione  di
informazioni sul regolamento dell'operazione;
- una Sezione Non Residenti per rilevare informazioni  su  operazioni
effettuate da soggetti non residenti in strumenti finanziari italiani
sul  mercato  regolamentato.  Questa  sezione  non si accompagna alla
Sezione 1 Operatore;
- una Sezione Titoli (Sezione 4) per  rilevare  elementi  informativi
sui valori mobiliari.
La  Sezione  Segnalante  deve  sempre  essere  unita  alla  Sezione 1
Operatore e a seconda dei casi alle Sezioni 2, 3 e 4.
10.  Composizione della CVS in base al tipo di segnalazione
10.1   Segnalazione delle operazioni nella fase doganale
Le  operazioni  di  natura  mercantile  "senza  regolamento"  o   con
regolamento  interamente  posticipato  oltre  60 giorni dalla data di
sdoganamento della merce richiedono per la  segnalazione  della  fase
doganale  la  compilazione delle sole Sezione 1 Operatore e Sezione 2
Mercantile.
10.2   Segnalazione delle operazioni nella fase del regolamento
Le operazioni di natura  mercantile,  non  mercantile  e  finanziaria
richiedono nella fase del regolamento la compilazione della Sezione 1
Operatore, delle rispettive Sezioni 2 e della Sezione 3 Regolamento .
In   particolare   le  operazioni  finanziarie  in  valori  mobiliari
richiedono anche la contestuale segnalazione della Sezione 4  titoli.
Parimenti  tale  Sezione accompagna sempre   la Sezione Non Residenti
per la segnalazione di operazioni su  valori  mobiliari  nei  mercati
regolamentati italiani.
Quando  il  regolamento  e'  relativo  ad  operazione  gia' segnalata
(seguito statistico) la Sezione 3 e' accompagnata dalle Sezioni 1 e 2
con  contenuto  informativo  corrispondente  a   quello   della   CVS
precedentemente inviata.
Vanno  compilate piu' Sezioni 3 quando piu' regolamenti di una stessa
operazione,  effettuati  nel  "periodo  di  riferimento",  presentano
elementi informativi diversi.
10.3   Segnalazione delle compensazioni
 Le operazioni regolate in compensazione richiedono la compilazione:
- della Sezione 1 Operatore e Sezione 2 Compensazioni.
 Questa  forma  sintetica  di segnalazione va effettuata soltanto per
operazioni  che non abbiano formato oggetto di precedenti CVS per  la
segnalazione  della  fase  doganale o dell'erogazione di un prestito.
Nel caso di regolamento in compensazione  di  operazioni  mercantili,
l'utilizzo  di  questa Sezione esclude comunque la segnalazione della
fase doganale. In questa  Sezione  le  operazioni  sono  distinte  in
operazioni di importo uguale o superiore a 20 milioni e operazioni di
importo inferiore  con un dettaglio informativo ridotto;
-  delle  Sezioni  2  (mercantile, non mercantile e finanziaria) e la
Sezione 3 con modalita' di regolamento "compensazione". L'utilizzo e'
obbligatorio nel caso  in  cui  le  partite  debitorie  o  creditorie
portate   in  compensazione  costituiscano  "seguito  statistico"  di
operazioni gia' segnalate. Ciascuna partita debitoria e creditoria va
segnalata con le rispettive Sezioni. La  segnalazione  va  effettuata
quando  almeno  una  delle partite superi la soglia di 20 milioni. La
partita di valore inferiore va comunque segnalata .
10.4   Accordi di compensazione sotto forma di netting multilaterali
Le operazioni con l'estero regolate mediante accordo di compensazione
nella forma  di  netting  multilaterale,  al  quale  aderiscono  piu'
operatori  residenti  con  il  coordinamento di un Centro clearing in
Italia, richiedono la segnalazione delle seguenti Sezioni:
- Sezione segnalante con i dati del Centro clearing;
- Sezione 1 Operatore, con i dati  delle  societa'  per  conto  delle
quali  e'  effettuato  il  netting.  Vanno  prodotte  tante di queste
sezioni quante le societa' aderenti intervenute nel netting;
-  Sezione  2  Compensazioni,  con  i  dati  di  ciascuna  operazione
registrata in compensazione. Vanno prodotte tante di  queste  Sezioni
quante sono le societa' aderenti intervenute nel netting.
Le operazioni in netting multilaterali con Centro clearing all'estero
vanno  segnalate  secondo  le  regole  di cui al precedente paragrafo
10.3.
10.5.  Operazioni di non residenti sui mercati regolamentati italiani
di strumenti finanziari con codice ISIN
Le operazioni in valori mobiliari ed  opzioni  italiani  sui  mercati
regolamentati  italiani  effettuate  da  non  residenti attraverso le
banche richiedono la compilazione da parte di  queste  della  Sezione
Segnalante, della Sezione Non residenti e della Sezione 4 Titoli.  La
Sezione  puo'  essere  utilizzata anche per le operazioni regolate in
compensazione indicando la apposita causale prevista per  tale  forma
di regolamento.
La Sezione e' utilizzata dalle SIM per le operazioni decanalizzate.
11.  Schemi segnaletici semplificati
Categorie  particolari di operatori potranno eventualmente concordare
con  l'UIC  forme  anche  riepilogative  di   segnalazioni,   secondo
tracciati e specifiche tecniche da definire.
12.  Termini di invio delle segnalazioni
Le CVS vanno trasmesse all'UIC:
-  entro  il  25 del mese successivo al periodo di riferimento, dalle
banche per le "operazioni canalizzate" e per  quelle  "decanalizzate"
eventualmente ricevute dagli operatori;
-  entro  il  giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento
direttamente dagli operatori per le operazioni "decanalizzate ";
- entro il giorno 10 del mese successivo al mese in cui le partite di
debito e di credito si  estinguono,  per  le  operazioni  portate  in
compensazione;
-  entro  il  giorno 10 del mese successivo all' eventuale accordo di
slittamento dei termini di regolamento in origine previsti  entro  60
giorni.
Ai  fini  del  rispetto  dei  termini  fa  fede  il timbro postale di
spedizione ovvero l'attestazione di ricevimento.
13.  Rettifica di informazioni
Nel  caso  di  variazioni  significative  delle   informazioni   gia'
trasmesse con CVS, dovute a modifiche contrattuali  o errore, occorre
procedere a rettifica delle informazioni stesse.
Non sono significative:
-  variazioni  fino  a  30  giorni  dei  termini  di regolamento gia'
segnalati;
- variazioni degli importi segnalati in misura non  superiore  al  10
per cento.
La  procedura  di  rettifica  ha  luogo  mediante  annullamento della
precedente CVS e riproposizione di una nuova e va espletata entro  il
giorno  10 del mese successivo a quello in cui interviene la modifica
o risulta l'errore.
Errori di CVS sempreche' significativi, aventi ad oggetto  operazioni
per  le  quali  non  sono  previsti ulteriori adempimenti statistici,
possono essere segnalate direttamente all'UIC  con  semplice  lettera
nella  quale  va  fatto  riferimento  alla segnalazione interessata e
vanno comunicate le informazioni originarie e quelle corrette.
14.  Modalita' di invio e standard EDIFACT
La   trasmissione   delle  informazioni  va  effettuata  su  supporto
magnetico e, previa accordi con l'Ufficio, per via telematica secondo
tracciati record diffusi dall'UIC. Puo' essere  effettuata  anche  su
supporto cartaceo da segnalanti diversi dalle banche.
Le  informazioni  delle operazioni della CVS possono essere trasmesse
con lo standard di messaggio ISO 9735 EDIFACT (Electronic data inter-
change for administration, commerce and transport).  A  tal  fine  e'
disponibile  presso  l'Ufficio  il  manuale  di  implementazione  del
messaggio BOPDIR (Balance of payments - direct) utilizzabile  per  le
segnalazioni  con  la  specifica  Sezione 2 delle compensazioni e dei
netting multilaterali.
15.  Diffusione dei moduli
Gli stampati possono essere reperiti presso l'UIC.  Chiunque vi abbia
interesse puo' stamparli a proprie spese nel rispetto degli  standard
fissati dall'UIC.
16.  Informazioni
Informazioni   e  chiarimenti  in  ordine  alle  presenti  istruzioni
potranno essere chiesti direttamente all'UIC.
17.  Ausili informatici
Allo  scopo  di  venire  incontro  concretamente  alle  esigenze  dei
segnalanti  per  una piu' agevole consultazione della normativa e per
una piu' efficiente,  rapida  e  corretta  compilazione  dei  moduli,
l'Ufficio  ha  curato  una  edizione  aggiornata dell'UIC-MAESTRO. Il
prodotto  e'  fornito  in  due  versioni:  la   prima   consente   la
compilazione   guidata   dei  moduli  e  la  produzione  di  supporti
magnetici; la seconda consente la consultazione dei principi generali
e delle regole specifiche di segnalazione supportate da una casistica
esemplificativa.
Il prodotto UIC-MAESTRO puo' essere richiesto all'UIC che lo fornisce
gratuitamente, curando anche l'invio degli eventuali aggiornamenti.
18.  Istruzioni per la compilazione
La compilazione della CVS  va  effettuata  in  base  alle  istruzioni
generali,   nonche'  alle  indicazioni  riportate  nella  Guida  alla
compilazione  della  CVS  e  nei  moduli  che   costituiscono   parte
integrante delle presenti istruzioni.
19.  Segnalazioni di Matrice valutaria
 Le banche sono tenute alle segnalazioni delle operazioni canalizzate
effettuate in nome proprio e per conto della clientela con la Matrice
valutaria  disciplinata  con  specifica  comunicazione  dell'UIC.  Le
informazioni di Matrice  valutaria  vanno  fornite  indipendentemente
dall' importo.
20.  Abrogazioni
Con  l'entrata  in  vigore delle presenti istruzioni sono abrogate le
Istruzioni UIC R.V. n. 1990/1 del 9 maggio 1990,  le  Istruzioni  UIC
R.V.  n.  1992/1  del  3  settembre  1992  , le Istruzioni UIC R.V n.
1993/1 del 5 ottobre 1993 cosi' come tutte le   Comunicazioni UIC  in
materia di CVS in precedenza emanate.
21.  Entrata in vigore e norme transitorie
 Le presenti istruzioni entreranno in vigore il 1 giugno 1998. I dati
e  le  informazioni  richiesti  sulla  base  del nuovo schema e delle
regole di cui alle  presenti  istruzioni  saranno  inviati,  entro  i
termini  fissati  al precedente paragrafo 12, con le segnalazioni del
mese di giugno 1998.
 Al  fine  di  snellire la gestione delle segnalazioni antecedenti la
suddetta data e che successivamente siano  soggette  a  procedure  di
"annullamento  e  riproposizione"  ovvero a correzioni specificamente
richieste dall'UIC, e' stabilito un periodo transitorio, dal 1 giugno
al 31 dicembre 1998,  entro il quale i segnalanti possono  continuare
ad utilizzare il vecchio schema di CVS.
 Diversamente le segnalazioni di "seguiti statistici" successivi al 1
giugno   e  relative  a  CVS  antecedenti  tale  data  devono  essere
effettuate con il nuovo schema.

                  GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA CVS
La compilazione della CVS  va  effettuata  in  base  alle  istruzioni
generali e le indicazioni riportate nei moduli.
 Al   fine   di  agevolare  i  segnalanti  nel  trattamento  di  casi
particolari, con la presente guida si  illustrano  in  dettaglio  gli
elementi informativi presenti nelle singole  Sezioni.
1.  SEZIONE - Segnalante
Nella  presente  Sezione  vanno  indicati  i  dati identificativi del
soggetto segnalante il quale puo' indicare, oltre alle proprie, anche
le generalita' di altro soggetto, incaricato di inoltrare  le  CVS  o
presso  il  quale  intenda  ricevere eventuali comunicazioni da parte
dell'UIC in merito alle informazioni fornite.
1.2   Data
Va indicato il giorno, mese ed anno in cui viene compilata la Sezione
Segnalante. Ai fini del rispetto dei termini previsti per  l'inoltro,
fa  fede  il  timbro  postale  di spedizione ovvero l'attestazione di
ricevimento dell'UIC.  Nel  caso  di  invio  per  via  telematica  si
applicano le regole in uso per tali forme di trasmissione.
1.3   Firma
La  firma  va apposta dal soggetto segnalante o da chi validamente lo
rappresenti. Nel caso di invio  con  supporti  magnetici  o  per  via
telematica  si  applicano  le regole e le modalita' specifiche in uso
per tali forme di trasmissione.
1.4   Numero fogli allegati
Va indicato il numero  complessivo  di  tutti  i  singoli  fogli  che
compongono  le  CVS  compilate  ed  inviate in allegato alla presente
Sezione. Se l'invio comprende piu' segnalazioni dello stesso soggetto
segnalante, e' sufficiente una sola Sezione Segnalante.
1.5   Generalita' del segnalante
Vanno indicati i dati identificativi del segnalante.
1.6   Eventuale diverso recapito
L'indicazione del  diverso  recapito  e'  funzionale  alla  eventuale
corrispondenza interlocutoria in ordine ai dati forniti.
2.  SEZIONE 1 -  Operatore
In  questa  Sezione  vengono  riportati  i  dati  statistici relativi
all'operatore che di norma e' colui che  pone  in  essere  operazioni
oggetto  di  CVS.  Nei  casi seguenti l'operatore va individuato come
segue:
- operazioni poste in essere da residenti  che  agiscono  in  nome  e
nell'interesse  di  altri  residenti,  i  dati  sull'operatore  vanno
riferiti a questi ultimi;
- operazioni poste in  essere  da  residenti  che  agiscono  in  nome
proprio  e  nell'interesse  di altri residenti, i dati sull'operatore
vanno riferiti a questi ultimi;
- incarico conferito da non residente a residente per l'esecuzione di
operazioni con altri residenti, i dati sull'operatore vanno  riferiti
all'incaricato se l'incarico e' senza rappresentanza, ovvero alla sua
controparte residente se l'incarico e' con rappresentanza;
-  cessione  tra residenti di crediti sull'estero, ovvero delegazione
di pagamento tra residenti in  favore  dell'estero,  le  informazioni
vanno  fornite  con  riferimento  al  cedente  ovvero  al delegante e
all'operazione con l'estero da questi posta in  essere  (analogamente
in  caso di surroga). In caso di cessione ad altro residente di merce
allo stato estero, le informazioni vanno riferite al  cedente  ed  il
cessionario  effettua  le segnalazioni con riferimento all'operazione
posta in essere dal cedente medesimo;
- nel caso di compravendita di  "futures"  su  mercati  regolamentati
italiani  per conto di clientela non residente, le informazioni vanno
riferite alla Cassa di Compensazione e Garanzia.
2.1   Natura operazione
Ai fini dell'attribuzione dei codici 1,  2,  3  e  4  ,  occorre  far
riferimento  all'elenco  delle causali valutarie di cui all'Allegato,
tenendo presente che:
- il  codice  1  -  Corrente  Mercantile  ricomprende  le  operazioni
elencate sotto le voci importazioni ed esportazioni;
-  il  codice  2  - Corrente Non Mercantile ricomprende le operazioni
elencate sotto le voci trasporti,  viaggi  all'estero,  comunicazioni
,costruzioni,  assicurazioni, servizi finanziari, servizi informatici
e di informazione, royalties, licenze e trasferimenti  di  tecnologia
in genere, altri servizi alle imprese, servizi personali, culturali e
ricreativi,  servizi  per  il  governo, redditi da lavoro, redditi da
capitale,  trasferimenti  correnti,   escussione   di   fideiussioni,
bunkeraggi e provveditorie marittime;
-  il codice 3 - Finanziaria ricomprende le operazioni elencate sotto
la voce "Operazioni finanziarie";
- il codice 4 - Compensazione ricomprende le  operazioni  di  cui  ai
precedenti  alinea  regolate  in  compensazione e da segnalare con la
Sezione 2  Compensazioni.
2.2   Numero e data di riferimento
Il numero e la data di riferimento sono scelti ed  inseriti  ai  soli
fini dell'individuazione della CVS.
2.3   Segnalazione annullata - Riproposizione
In  caso  di  variazioni significative come definite nel paragrafo 13
delle Istruzioni generali occorre  procedere  all'annullamento  della
precedente CVS.
L'annullamento  si  effettua mediante presentazione della copia della
CVS da annullare (solo Sezioni 1 e 2),  sulla  quale  va  apposto  il
codice "1" nell'apposita casella. La CVS riproposta (solo Sezioni 1 e
2), va contrassegnata, nella stessa casella, dal codice "2".
La  suddetta  procedura si applica solo nel caso in cui la variazione
riguardi CVS aventi ad oggetto operazioni per le quali siano previsti
ulteriori adempimenti statistici (ad esempio modifica  del  piano  di
ammortamento conseguente al rinnovo di prestito).
          NOTE
          La procedura va utilizzata anche nei casi di inesigibilita'
          del  credito  o  rinuncia  e di remissione del debito (solo
          annullamento).  La restituzione totale  di  merce  comporta
          l'annullamento  del relativo impegno mentre la restituzione
          parziale  comporta  annullamento  della  precedente  CVS  e
          riproposizione  di  una  nuova  di  importo  pari al valore
          residuale.  Analoga  procedura  va  attivata  nel  caso  di
          scioglimento  di  contratto  parziale  o  totale nonche' di
          variazione del valore della  merce  (superiore  al  10  per
          cento) a seguito di sconti e abbuoni accordati dopo la fase
          doganale e prima del regolamento.
          Il  rinnovo  di  prestiti d'uso di merce (ad esempio di oro
          greggio) non  comporta  l'attivazione  della  procedura  di
          annullamento e riproposizione dell'originaria CVS.
2.4   Operatori che non svolgono attivita' di impresa -Tipo operatore
Nel  codice  5  - Altro sono ricomprese le Istituzioni senza scopo di
lucro al servizio delle famiglie e cioe'  gli  enti  ecclesiastici  e
religiosi  nonche'  quelli  con finalita' di assistenza, beneficenza,
istruzione, culturali, sindacali, politiche, sportive,  ricreative  e
simili.
2.5  Operatori che svolgono attivita' d'impresa
Le  informazioni  vanno fornite quando l'operazione oggetto di CVS e'
effettuata  nell'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,  compresa
quella dei piccoli imprenditori e degli imprenditori agricoli.
Le  informazioni richieste vanno riferite alle risultanze dell'ultimo
esercizio aziendale chiuso e pertanto, pur potendo variare  in  corso
d'anno,  vanno  riprodotte  tali  e  quali  fino  alla  prima CVS del
successivo esercizio.
L'impresa  di  nuova  costituzione  indichera'  i  dati   disponibili
all'atto della prima segnalazione.
2.5.1   Numero meccanografico
Va  riportato  dalle  imprese  che  ne siano gia' titolari mentre gli
operatori con l'estero abituali che svolgono attivita' di  impresa  -
sottogruppi  da 430 a 492 e da 614 a 615 - sprovvisti del numero sono
tenuti  a  richiederlo  alla  Camera  di  commercio   e   artigianato
territorialmente   competente.   A   tal   fine  il  requisito  della
abitualita' si intende soddisfatto allorche' venga effettuata piu' di
una operazione all'anno, indipendentemente dal valore e dalla  natura
(mercantile,  non mercantile e finanziaria) delle singole operazioni.
Il  numero  non  va  pertanto  richiesto  per  effettuare  la   prima
operazione destinata a rimanere verosimilmente l'unica dell'anno.
L'UIC  procedera'  alla  cancellazione  di  tale  numero  non  appena
ultimata l'elaborazione dei dati.
Per i soggetti residenti in  San  Marino  che  effettuano  operazioni
tramite  il  sistema  bancario  italiano,  va  utilizzato  il  codice
convenzionale 88888888.
2.5.2   Caratteristiche operative dell'impresa
Va apposto il  codice  corrispondente  alla  categoria  economica  di
appartenenza.  Le principali categorie economiche e i relativi codici
sono riportati a tergo della Sezione. L'elenco completo  e'  allegato
alle presenti istruzioni.
2.5.3   Attivita' economica prevalente
Il   codice   indicato   nella   tabella  a  tergo  della  Sezione  e
nell'allegato alle presenti istruzioni  va  riportato  dalle  imprese
appartenenti ai sottogruppi da 430 a 492 (societa' non finanziarie) e
da 614 a 615 (famiglie produttrici).
2.5.4   Ultimo esercizio
Le voci "fatturato", "fatturato esportazione" e "acquisti all'estero"
si riferiscono rispettivamente a:
-  fatturato globale dell'impresa (vendite a residenti piu' vendite a
non residenti);
- fatturato relativo alle sole vendite a non residenti;
-  ammontare  complessivo  degli  acquisti  effettuati   presso   non
residenti.
Le   informazioni   relative  al  "fatturato  esportazione"  ed  agli
"acquisti all'estero" non includono importi incassati o  pagati  da/a
altre  imprese  residenti  nell'ambito  di  lavori  o forniture a non
residenti.
L'impresa che a decorrere dal periodo transitorio  della  terza  fase
dell'Unione monetaria (1/1/1999 - 31/12/2001) ha scelto di utilizzare
l'euro nella propria contabilita' ha cura di controvalutare in euro i
dati   relativi  al  fatturato  espresso  in  lire  nelle  precedenti
segnalazioni.
L'informazione va fornita dalle imprese appartenenti  ai  sottogruppi
da  430  a  492  (societa'  non finanziarie) e da 614 a 615 (famiglie
produttrici).
2.5.5   Numero addetti
Va indicato il numero corrispondente riportato a sinistra.
L'informazione va fornita dalle imprese appartenenti  ai  sottogruppi
da  430  a  492  (societa'  non finanziarie) e da 614 a 615 (famiglie
produttrici).
2.5.6       Partecipazione  dell'impresa  in  soggetti  esteri      -
Partecipazione diretta o  indiretta
Va  riportato  il  numero  corrispondente indicato a sinistra tenendo
presente che nel caso di  piu'  partecipazioni  occorre  indicare  la
classe di partecipazione superiore.
L'informazione  non  va  fornita  dalle Autorita' bancarie centrali e
dalle   banche   rispettivamente   classificate    nei    sottogruppi
300,301,245,329.
Per partecipazione diretta si intende quella posseduta senza tramiti,
per partecipazione indiretta quella posseduta per il tramite di uno o
piu' soggetti terzi residenti o non residenti.
Si  ha  partecipazione  indiretta rilevante ai fini statistici, cioe'
uguali o superiori al 10%, quando sono  verificate  le  due  seguenti
condizioni:
1)  ciascun rapporto di partecipazione che si interpone tra l'impresa
interessata e il soggetto estero deve essere uguale  o  superiore  al
10%;
2)  in  presenza  di  un  rapporto  compreso  tra  il 10% e il 50%, i
successivi devono essere  uguali o superiori al  50%  (partecipazioni
di controllo).
A titolo di esempio valgono i seguenti casi:
-  societa'  A  possiede  il  100% di societa' B la quale a sua volta
possiede l'8% di societa' C.  In questo caso tra la societa' A  e  la
societa'  C  non vi e' partecipazione indiretta "rilevante" in quanto
non e' soddisfatta la prima condizione;
- societa' A possiede il 30% di societa'  B  la  quale  a  sua  volta
possiede   il  25%  di  societa'  C.    In  questo  caso  non  vi  e'
partecipazione indiretta "rilevante" tra la societa' A e la  societa'
C in quanto non e' soddisfatta la seconda condizione;
-  societa'  A  possiede  il  9%  di  societa' B la quale a sua volta
possiede  il  100%  di  societa'  C.    In  questo  caso  non  vi  e'
partecipazione  indiretta "rilevante" tra la societa' A e la societa'
C  in quanto non e' soddisfatta la prima condizione;
- societa' A possiede il 30% di societa'  B  la  quale  a  sua  volta
possiede il 55% di societa' C.  In questo caso tra la societa' A e la
societa'  C vi e' partecipazione indiretta "rilevante" in quanto sono
soddisfatte ambedue le condizioni;
-  societa'  A  possiede  il  70%  di societa' B la quale a sua volta
possiede il 15% di societa' C.  In questo caso tra la societa' A e la
societa' C vi e' partecipazione indiretta "rilevante" in quanto,  pur
in  presenza  tra  la societa' B e C di un rapporto di partecipazione
compreso tra il 10% e il 50%, non esistono rapporti di partecipazione
successivi.
2.5.7   Paese estero della casa madre o del partecipante estero
Il Paese estero nel quale  e'  insediata  la  casa  madre  ovvero  il
soggetto  partecipante va indicato solo nel caso di partecipazione di
controllo   di   soggetti   esteri   nell'impresa   segnalante.   Per
partecipazione  di  controllo  si intende una partecipazione uguale o
superiore al 50%.  L'informazione  va  indicata  anche  nel  caso  di
partecipazione di controllo indiretta.
I  Paesi  e  i  relativi  codici sono indicati a tergo della Sezione.
L'elenco completo e' allegato alle presenti istruzioni.
Le  Autorita'  bancarie  centrali   e   le   banche   rispettivamente
classificate nei sottogruppi 300, 301, 245, 329 non forniscono queste
informazioni.
Unita' di Euro - Milioni di lire
L'operatore  e'  tenuto ad indicare, nel caso di operazioni in valuta
estera, in quale moneta, lira od euro, effettua le  controvalutazioni
richieste nella CVS. L'indicazione e' correlata alla possibilita' per
le  imprese  di adottare l'euro nella propria contabilita' durante il
periodo transitorio della terza fase dell'Unione monetaria.
3.  SEZIONE 2 - Operazione corrente mercantile
La Sezione va utilizzata per segnalare le operazioni  elencate  sotto
la  voce  "Operazioni correnti mercantili" riportate in allegato alle
presenti istruzioni. Le operazioni di bunkeraggio e di  provveditoria
marittima sono ricomprese tra le operazioni correnti non mercantili.
          NOTE
          Le  operazioni  di  leasing  sono  equiparate  a  tutti gli
          effetti ad operazioni di importazione/esportazione per  cui
          i  canoni  relativi  vanno segnalati come rate di pagamenti
          di operazioni mercantili (seguiti statistici).
          Le  operazioni  di  prestito  d'uso  sono  equiparate  alle
          operazioni  mercantili  in  temporanea  per cui nel caso di
          acquisizione o restituzione di merci a titolo  di  prestito
          d'uso  va  resa una CVS con riferimento al residente che ha
          assunto il prestito. Cio' vale anche quando la merce  viene
          prelevata  da  o  reintrodotta  in  deposito costituito dal
          proprietario non residente presso altro soggetto  residente
          (ad   esempio,   deposito   di   oro   greggio   presso  un
          intermediario abilitato).
          La trasformazione delle temporanee in  acquisto  definitivo
          con   regolamento  va  segnalata  con  l'apposita  causale.
          Diversamente  la   trasformazione   in   definitiva   senza
          regolamento non comporta segnalazione alcuna.
3.1   Riferimenti contrattuali  - Controparte estera
Controparte  estera  e'  il  non  residente  nei  confronti del quale
l'operatore residente e' obbligato. Va intesa per:
- filiale, qualsiasi  stabile  organizzazione  creata  dall'operatore
residente;
- partecipazione diretta, quella posseduta senza tramiti;
-  partecipazione indiretta, quella posseduta per il tramite di uno o
piu' soggetti terzi, residenti o non residenti.
Nel codice 7 "famiglie e diversi" vanno inclusi tutti i soggetti  non
riconducibili nelle altre voci.
I  codici  che contraddistinguono il settore della controparte estera
(1-Amministrazioni  Pubbliche,  7-Famiglie  e  diversi,   8-Organismi
dell'U.E,  9-  Altri  organismi  internazionali,  10-  Rappresentanze
estere -Ambasciate e Consolati) vanno indicati solo in  presenza  del
codice "Altra" relativo alla controparte estera.
Il  paese in cui risiede la controparte estera puo' essere diverso da
quello dal quale proviene ovvero al quale e' destinato  l'importo  di
regolamento.
Nel  caso  di  operazioni  di  compravendita  tra  banche e operatori
residenti di oro l'informazione sulla controparte estera  va  fornita
come segue:
- controparte estera: codice "3-Altra";
-  tipo controparte estera: codice "3 - Sistema bancario";
- Paese di residenza della controparte: codice "799".
3.2   Operazione - Tipologia dell'operazione
I  termini "importazione" ed "esportazione" si riferiscono, oltre che
alle operazioni che danno luogo al passaggio doganale della merce  ed
agli   scambi  intracomunitari,  anche  a  tutte  le  operazioni  che
comportano acquisti o vendite di merce. Sono ricomprese le operazioni
senza regolamento intendendosi per tali quelle cui non  e'  collegata
alcuna  controprestazione  come  diretto  corrispettivo in denaro. Il
valore di queste operazioni va riportato anche nell'apposito riquadro
"senza regolamento".
Riguardo  alla  tipologia  dell'operazione  va  riportato  il  codice
corrispondente  alle  causali  elencate  tra  le  operazioni correnti
mercantili riportate in allegato alle presenti istruzioni.
3.3   Elementi descrittivi dell'operazione
3.3.1   Data di sdoganamento
Va indicata la data della bolletta  doganale  nel  caso  di  avvenuto
sdoganamento  (per  gli  scambi intracomunitari va invece indicata la
data di ricezione/spedizione risultante dai  documenti  di  trasporto
oppure dai registri di magazzino o da altre evidenze aziendali).
          NOTE
          Se  la CVS viene resa prima dello sdoganamento (regolamento
          anticipato) va  indicata  la  data  desunta  dagli  impegni
          contrattuali in cui si presume che avverra' lo sdoganamento
          della merce.
          La  data  di  sdoganamento  delle  merci  che  non  vengono
          importate od esportate,  ovvero  estratte  da  deposito  di
          proprieta'  di  non  residente per la successiva cessione a
          residente, coincide con la data della messa a  disposizione
          delle merci medesime.
          Nel  caso  di  sdoganamenti "a ripresa" che oltrepassino il
          periodo di riferimento la CVS va resa con riferimento  agli
          sdoganamenti effettuati nello stesso mese.
3.3.2   Codice merce
E'  il  codice  identificativo  della  merce riportato nella "Tariffa
Doganale d'Uso Integrata".
Ai fini delle  segnalazioni  e'  sufficiente  l'indicazione  soltanto
delle  prime  quattro  posizioni.  Per l'applicazione del criterio di
"omogeneita'", e' sufficiente che coincidano le prime due  posizioni:
le successive due verranno convenzionalmente indicate con zeri.
3.3.3   Paese di destinazione/provenienza
L'informazione  "paese  di destinazione", relativa alle esportazioni,
va riferita al paese verso il quale la merce e' destinata.
L'informazione "paese di provenienza", relativa alle importazioni, va
riferita al paese dal quale proviene la merce. Nel caso  di  cessioni
che   non   comportino   passaggio   della   linea  doganale,  questa
informazione va riferita al paese - Italia compresa - in cui la merce
viene messa a disposizione dell'acquirente.
3.3.4   Sigla della provincia
Va indicata la sigla della provincia dell'unita'  produttiva  locale.
Pertanto, nel caso di imprese aventi piu' unita' produttive locali va
indicata  la  sigla della provincia nella quale e' prodotto il bene o
servizio da segnalare . Per unita' produttiva locale deve  intendersi
una   impresa   o   parte   di  essa  (ad  esempio  un'officina,  uno
stabilimento, un magazzino, un ufficio, miniera o  deposito)  situata
in un luogo geograficamente identificato.
3.4   Valore dell'operazione
3.4.1   Importo - controvalutazione
L'informazione     e'     relativa    al    valore    dell'operazione
indipendentemente da quello regolato. Gli  importi  in  valuta  vanno
arrotondati  all'unita'  (inferiore  o  superiore), essendo esclusi i
decimali. Quando il valore dell'operazione e' espresso in lire  o  in
euro  lo spazio relativo al "controvalore" va lasciato in bianco.  Le
valute ed i relativi codici sono  indicati  a  tergo  della  sezione.
L'elenco completo e' allegato alle presenti istruzioni.
Le  controvalutazioni  in  milioni  di lire o in unita' di euro vanno
effettuate sulla base del costo/ricavo effettivo ovvero,  quando  non
disponibile,  sulla  base  dell'ultimo cambio di riferimento rilevato
dalla Banca d'Italia per le valute di cui alla  legge  312/93  ovvero
dell'ultimo cambio rilevato a titolo indicativo dall'UIC per le altre
valute.
Per  le  operazioni con clausola di resa della merce Cif o assimilate
il valore dell'operazione e' comprensivo dell'  importo  da  indicare
nella  successiva  casella  "spese  di trasporto e di assicurazione".
Tale valore se espresso in valuta diversa, va convertito nella valuta
dell'operazione.
          NOTE
          Per le operazioni di "leasing" il valore da indicare e'  il
          valore del bene oggetto di leasing.
          Per  la riesportazione o reimportazione di merce lavorata a
          titolo oneroso per conto di committente estero od italiano,
          il valore dell'operazione e'  pari  al  valore  finale  del
          bene.  Il regolamento del compenso di lavorazione non forma
          oggetto di CVS.
          Nel prestito d'uso il valore dell'operazione  e'  dato  dal
          valore dell'oro e degli interessi del prestito.
          Nel  caso  di  regolamento  anticipato  di  esportazione il
          valore  dell'operazione  corrisponde   a   quello   globale
          dell'operazione cui il regolamento anticipato si riferisce.
3.4.2   Spese di trasporto e di assicurazione (di cui)
L'importo  da  indicare va riferito al costo dell'assicurazione e del
trasporto inclusi nel valore dell'operazione.  Va  fornito  solo  nel
caso  di operazioni con clausole di consegna CIF o assimilate (per le
importazioni l'importo, se non conosciuto, va indicato anche in  base
a stima).
3.5   Trasporto
3.5.1   Clausola di resa della merce
Va  indicata  la  clausola  di  resa  della  merce  sia  nel  caso di
importazioni che di esportazioni. A tal  fine  va  fatto  riferimento
alle  regole standard   denominate "Incoterms" (International commer-
cial terms) a cura della Camera di commercio internazionale (CCI).  A
tergo  della  Sezione  sono riportate le clausole di resa della merce
"assimilate".
3.5.2   Paese del vettore
L'informazione circa il paese di residenza del  vettore  va  indicato
sempreche' acquisibile dall'operatore.
3.5.3   Prevalente mezzo di trasporto
In  caso  di  utilizzo di piu' mezzi, va indicato quello il cui costo
sia prevalente rispetto agli altri.
3.6   Regolamenti posticipati
Sono posticipati i regolamenti totali o  parziali  previsti  in  mesi
successivi a quello dell'operazione doganale ovvero, in caso di merci
che non vengono esportate od importate, previsti in mesi successivi a
quello  in  cui  la  merce  viene  messa  a  disposizione dell'avente
diritto.
          NOTE
          In caso di leasing finanziario nel piano dei  pagamenti  va
          considerato anche il prezzo di riscatto.
          In  caso  di  prestito  d'uso nel piano dei pagamenti vanno
          considerati solo gli interessi, i quali nel caso di rinnovo
          vanno segnalati con la Sezione -  Operazione  corrente  non
          mercantile.
          Nel  caso  di regolamento posticipato in unica soluzione la
          data prevista va indicata come "data prima rata", lasciando
          in bianco la "data ultima rata".
          Le date possono essere indicate anche in  base  a  elementi
          presunti nel caso di oggettive difficolta' di reperimento.
3.7   Senza regolamento
In linea di principio sono "senza regolamento" le operazioni correnti
mercantili  alle quali non e' collegata alcuna controprestazione come
diretto corrispettivo in denaro. Fa eccezione il caso delle forniture
di merci collegate all'esecuzione di lavori e impianti le  quali,  se
liquidate  indistintamente nell'ambito della fornitura, vanno consid-
erate senza regolamento (gli incassi connessi alla realizzazione  dei
lavori  ed impianti a titolo di anticipo, "stato avanzamento lavori",
saldo a collaudo, ecc. vanno segnalati con apposita  causale  tra  le
operazioni non mercantili).
Quando l'operazione e' totalmente "senza regolamento" l'importo coin-
cide  con  quello  evidenziato nel riquadro "valore dell'operazione",
quando lo e' parzialmente, va indicata la quota parte.
Vanno  considerate  totalmente  senza  regolamento  le   segnalazioni
concernenti le lavorazioni per conto.
                  GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA CVS
4.  SEZIONE 2 - Operazione corrente non mercantile
La sezione va utilizzata per segnalare le operazioni  elencate  sotto
la  voce  "operazioni correnti non mercantili"  riportato in allegato
alle presenti istruzioni.
          NOTE
          La sezione va utilizzata anche per segnalare:
          - liquidazione in Italia  di  cedole  su  valori  mobiliari
          emessi da residenti e depositati presso banche estere;
          - escussione di fideiussioni;
          - bunkeraggi e provviste di bordo.
          Non va utilizzata:
          -  per  gli interessi e/o dividendi liquidati attraverso le
          banche  in  favore  di  non  residenti  relativi  a  valori
          mobiliari   italiani  acquistati  da  non  residenti.  Tali
          redditi vanno segnalati  nella  casella  "di  cui  redditi"
          della Sezione Non Residenti;
          -  per  i compensi di lavorazione (in quanto ricompresi nel
          valore della merce reimportata o riesportata).
4.1   Riferimenti contrattuali - Controparte estera
Controparte estera e'  il  non  residente  nei  confronti  del  quale
l'operatore residente e'  obbligato. Va intesa per:
-  filiale,  qualsiasi  stabile  organizzazione creata dall'operatore
residente;
- partecipazione diretta, quella posseduta senza tramiti;
- per partecipazione indiretta si intende  quella  posseduta  per  il
tramite di uno o piu' soggetti terzi residenti o non residenti.
Nel  codice 7 "famiglie e diversi" vanno inclusi tutti i soggetti non
riconducibili nelle altre voci.
I codici che contraddistinguono il settore della  controparte  estera
(1-Amministrazioni   Pubbliche,  7-Famiglie  e  diversi,  8-Organismi
dell'U.E,  9-  Altri  organismi  internazionali,  10-  Rappresentanze
estere  (Ambasciate  e Consolati) vanno indicati solo in presenza del
codice "Altra" relativo alla controparte estera.
Il paese in cui risiede la controparte estera puo' essere diverso  da
quello  dal  quale proviene ovvero al quale e' destinato l'importo di
regolamento.
4.2   Operazione
Va indicato il codice 1  "acquisto"  o  2  "vendita"  a  seconda  che
l'operazione  comporti, rispettivamente, un esborso od un introito di
valuta o di lire come  contropartita  della  prestazione  ottenuta  o
resa.
4.2.1   Tipologia dell'operazione
Va  riportato  il  codice corrispondente alle causali elencate tra le
"operazioni correnti non mercantili"    riportate  in  allegato  alle
presenti istruzioni.
          NOTE
          I  redditi  di  capitale,  in  alternativa,  possono essere
          segnalati con la sezione 2 - operazioni finanziarie.
4.3   Elementi descrittivi dell'operazione
4.3.1   Data della prestazione
L'informazione va riferita alla data di adempimento dell'obbligazione
di  cui  il regolamento costituisce controprestazione (ad esempio nel
caso di prestazioni di servizi va indicata la data in cui il servizio
e' stato prestato, nel caso di redditi di capitale  la  data  in  cui
sono percepiti dal beneficiario).
4.3.2   Codice merce
Il  codice deve essere indicato soltanto per le causali relative alla
tecnologia e ai compensi di riparazioni .
Ai fini delle  segnalazioni  e'  sufficiente  l'indicazione  soltanto
delle  prime  quattro  posizioni.  Per l'applicazione del criterio di
"omogeneita'" e' sufficiente che coincidano le prime  due  posizioni,
le successive due verranno convenzionalmente indicate con zeri.
4.3.3   Paese di destinazione/provenienza
L'informazione va individuata come segue:
Paese di destinazione:
a)  nel  caso  di  vendita  di prestazioni di servizi, va indicato il
paese nel quale e' fornita la prestazione;
b) nel caso  di  vendita  di  royalties,  licenze  e  tecnologia,  va
indicato il paese al quale i "beni immateriali" sono ceduti;
c)  nel  caso  di esborsi relativi a redditi di capitale e lavoro, va
indicato il paese  del soggetto al quale il reddito e' corrisposto;
d) nel caso di esborsi relativi a operazioni  classificate  sotto  la
voce "trasferimenti correnti", va indicato il paese verso il quale il
trasferimento e' effettuato.
Paese di provenienza:
a)  nel  caso  di  acquisto di prestazioni di servizi, va indicato il
paese estero fornitore del servizio;
b) nel caso di  acquisto  di  royalties,  licenze  e  tecnologia,  va
indicato il paese dal quale  sono acquisiti i beni immateriali;
c)  nel  caso di introiti relativi a redditi di capitale e lavoro, va
indicato il paese del soggetto erogante;
d) nel caso di introiti relativi a operazioni classificate  sotto  la
voce  "trasferimenti  correnti",  va indicato il paese di provenienza
degli importi.
4.3.4   Sigla della provincia
Va  indicata  la  sigla  della  provincia  in  cui  risiede  l'unita'
produttiva  nella  quale  e' prodotto il servizio. In caso di imprese
aventi piu' unita' produttive locali,  va  indicata  la  sigla  della
provincia  nella quale il servizio e' prodotto. Per unita' produttiva
locale deve intendersi una  impresa  o  parte  di  essa  (ad  esempio
un'officina,  uno  stabilimento,  un magazzino, un ufficio, miniera o
deposito) situato in un luogo geograficamente identificato.
4.4   Valore dell'operazione
L'informazione   si   riferisce   al   valore    della    operazione,
indipendentemente  dall'importo    regolato.  Nel caso di regolamenti
relativi a lavori ed impianti il valore  dell'operazione  corrisponde
all'importo regolato.
Le  controvalutazioni  in  milioni  di lire o in unita' di euro vanno
effettuate sulla base del costo/ricavo effettivo ovvero,  quando  non
disponibile,  sulla  base  dell'ultimo cambio di riferimento rilevato
dalla Banca d'Italia per le valute di cui alla  legge  312/93  ovvero
dell'ultimo cambio rilevato a titolo indicativo dall'UIC per le altre
valute.
          NOTE
          Nel  caso  di  cessione  alle  banche di mezzi di pagamento
          espressi in valute diverse, acquisite da residenti a fronte
          di vendita in Italia di beni d'uso o servizi turistici resi
          a non  residenti,  va  indicato  esclusivamente  il  valore
          complessivo in lire o in euro della cessione.
4.5   Regolamenti posticipati
Sono  posticipati  i  regolamenti  totali o parziali previsti dopo la
data (mese) della prestazione.
Nel caso di  regolamento  posticipato  in  unica  soluzione  la  data
prevista  va  indicata  nella casella "data prima rata", lasciando in
bianco la "data ultima rata".
Le date possono essere segnalate anche in base  a  elementi  presunti
nel caso di oggettive difficolta' di reperimento.
5.  SEZIONE 2 - Operazione finanziaria
La   Sezione   va   utilizzata  per  segnalare  l'acquisizione  o  la
dismissione di attivita' e passivita' finanziarie elencate  sotto  la
voce  "operazioni  finanziarie"  riportate  in allegato alle presenti
istruzioni.
In deroga al principio generale secondo il quale formano  oggetto  di
segnalazione   le  operazioni  tra  residenti  e  non  residenti,  le
operazioni in valori mobiliari esteri, in opzioni estere e  in  altre
attivita'  sull'estero  formano  oggetto  di  segnalazione  anche  se
effettuate tra residenti, quando una delle controparti e' una banca.
          NOTE
          In sintesi, per i valori mobiliari, gli strumenti  derivati
          e i prestiti occorre tener presente i seguenti aspetti.
          Valori mobiliari
          La sezione va utilizzata per:
          -  la  compravendita  diretta tra operatore residente e non
          residente  di  valori   mobiliari   italiani   ed   esteri,
          denominati in lire o in valuta;
          -   la   compravendita  tra  banca  abilitata  e  operatore
          residente di valori  mobiliari  esteri  anche  quando  sono
          quotati nel mercato regolamentato italiano;
          -  la  compravendita  da  parte  di non residente di valori
          mobiliari  italiani  sul  mercato  regolamentato   italiano
          attraverso  o in contropartita di banca o SIM;
          -  la  compravendita  tra  residenti  di  valori  mobiliari
          depositati  all'estero  presso  istituzioni  internazionali
          (CEDEL,    EUROCLEAR,    ecc.)   regolati   tramite   conti
          intrattenuti da queste societa'  presso  banche  residenti.
          Nel  caso  oggetto  della  transazione siano titoli esteri,
          l'operazione  va  segnata   rispettivamente   dalla   banca
          dell'acquirente  come  investimento  italiano  in  titoli e
          dalla banca del venditore come disinvestimento  dei  titoli
          medesimi.  Nel  caso  l'operazione riguardi titoli italiani
          l'operazione va segnalata come movimentazione  di  conti  e
          depositi all'estero di residenti.
          Strumenti derivati
          La sezione va utilizzata per segnalare:
          -  la  compravendita  diretta tra operatore residente e non
          residente di opzioni italiane  (emesse  da  residenti)    e
          opzioni estere (emesse da non residenti);
          -   la   compravendita  tra  banca  abilitata  e  operatore
          residente di opzioni estere;
          - la compravendita tra operatore residente e non  residente
          di futures su mercati regolamentati esteri;
          -  la  compravendita  di  futures  su mercati regolamentati
          italiani per conto di non residenti. In questo  caso  nella
          Sezione Operatore vanno indicati i dati relativi alla Cassa
          di  Compensazione  e Garanzia come soggetto controparte del
          non residente.
          I margini di variazione  giornaliera  vanno  segnalati  con
          unica  CVS per il saldo trasferito a debito o a credito del
          conto  del  non  residente  o  residente  nel  periodo   di
          riferimento.   La   segnalazione   del  saldo  va  comunque
          effettuata nel rispetto dei criteri di omogeneita'.
          I margini iniziali su futures vanno segnalati sia  in  fase
          di costituzione che di estinzione.
          Prestiti
          Vanno segnalati con questa Sezione i prestiti tra operatori
          residenti  e  non residenti sia nella fase della erogazione
          che  della  estinzione.  Diversamente,  non  va   segnalata
          l'erogazione  all'estero  di  prestiti  da  non residenti a
          residenti e da questi ultimi utilizzati per il  regolamento
          di  debiti verso altri non residenti.  Infatti in tali casi
          va  segnalata  la   estinzione   del   finanziamento   come
          regolamento  della  sottostante operazione, utilizzando, di
          volta in volta,  la  sezione  2  della  CVS  specificamente
          prevista.  A questa regola generale fa eccezione il caso di
          acquisto  da parte di residente di immobile sito all'estero
          con erogazione o accollo di  mutuo  ipotecario.  In  questa
          ipotesi  infatti l'erogazione del mutuo va considerata come
          modalita' di regolamento dell'immobile da segnalare con  il
          codice  "2- all'estero" della Sezione Regolamento mentre il
          rimborso delle rate di mutuo non va segnalato.  L'operatore
          e'  tenuto  a  fornire  la  causale  valutaria  alla  banca
          eventualmente intervenuta.
          Non vanno  segnalati  come  prestiti  ma  come  acquisto  o
          vendita  di  valori mobiliari le operazioni di collocamento
          di titoli obbligazionari (esteri o italiani) anche del tipo
          zero coupons.
          Non va infine segnalato il prestito di  titoli  esteri  con
          controparte   non   residente,  salvo  il  regolamento  del
          compenso spettante al  prestatore  il  deposito  cauzionale
          eventualmente richiesto.
5.1   Riferimenti contrattuali - controparte estera
Valgono  le  stesse  istruzioni di cui al paragrafo 3.1 riguardo alla
Sezione 2 Mercantile.
Nel caso di  operazioni  di  compravendita  tra  banche  e  operatori
residenti  di  valori  mobiliari  esteri,  opzioni  e altre attivita'
sull'estero la informazione sulla controparte estera va fornita  come
segue:
- controparte estera: codice "3-Altra";
- tipo controparte estera: codice "3-Sistema bancario";
- Paese di residenza della controparte: codice "799".
5.2   Operazione
I  codici  1  "pagamento"  ovvero  2  "incasso" indicano la direzione
(uscita o entrata) del flusso derivante dalla operazione  finanziaria
e   dall'eventuale   reddito   congiuntamente   regolato  (interesse,
dividendo o reddito in genere). I redditi regolati congiuntamente  al
capitale, in alternativa, possono essere segnalati separatamente  con
la Sezione 2 - Operazione corrente non mercantile.
5.2.1   Tipologia dell'operazione
Va riportato il codice corrispondente alle causali  elencate sotto la
voce  "operazioni  finanziarie"   riportate in allegato alle presenti
istruzioni.
          NOTE
          Per i casi che seguono occorre tener presente che :
          - l'informazione relativa ai "depositi, conti  correnti  ed
          altre disponibilita' all'estero" va riferita esclusivamente
          alla   costituzione,   alimentazione  ed  estinzione.  Sono
          escluse le movimentazioni  finalizzate  al  regolamento  di
          altre  operazioni  che  vanno  segnalate con la sezione 3 -
          regolamento della pertinente sezione 2;
          - la cessione di crediti domestici a factors non  residenti
          va  segnalata  all'atto  del  regolamento  della  cessione,
          utilizzando il codice "altre  attivita'".  Analogamente  va
          segnalato  con  questa sezione l'assolvimento degli impegni
          da parte dei debitori ceduti nei  confronti  del  creditore
          non  residente,  utilizzando  il  codice  di  cui alla voce
          "Altre attivita'";
          - l'acquisto di crediti di non residenti da questi  vantati
          nei confronti di altri non residenti, va segnalato all'atto
          del  regolamento utilizzando il codice di cui alla suddetta
          voce  .  La  medesima  causale  sara'  utilizzata  per   la
          segnalazione   alla   scadenza   dell'incasso  dei  crediti
          acquistati.
5.2.2   Paese
Per quanto concerne l'indicazione del Paese:
- il paese di residenza dell'emittente riguarda i valori mobiliari;
- il paese di  residenza  del  mutuante  riguarda  i  prestiti  e  le
operazioni  "pronti  contro termine" su titoli. (Per queste ultime va
indicato il paese dell'acquirente a pronti);
- il paese di ubicazione riguarda  le  attivita'  reali  e  le  altre
attivita' finanziarie.
          NOTE
          Per  le  opzioni  il  paese di residenza corrisponde con il
          paese dell'emittente; per gli altri strumenti derivati  con
          il paese creditore.
5.3   Valore dell'operazione
Il   "valore  dell'operazione"  e'  di  norma  quello  corrispondente
all'importo regolato. Tuttavia, nel caso di rimborso di  prestiti  va
ripetuto   l'importo   effettivo   erogato,   cosi'   come  segnalato
inizialmente.
Gli acquisti di beni immobili da non residente  comportano  una  sola
CVS  anche  nel  caso  in  cui  il prezzo degli immobili sia in parte
costituito   da   un   mutuo   accordato   dall'estero;   il   valore
dell'operazione  sara'  comprensivo  della  quota  in  contanti e del
mutuo.
Per  le  operazioni  di riporto e pronti contro termine su titoli, il
valore operazione e  l'importo  in  linea  capitale,  sono  di  norma
corrispondenti al valore dell'importo effettivamente erogato.
Le  controvalutazioni  in  milioni  di lire o in unita' di euro vanno
effettuate sulla base del costo/ricavo effettivo ovvero,  quando  non
disponibile,  sulla  base  dell'ultimo cambio di riferimento rilevato
dalla Banca d'Italia per le valute di cui alla  legge  312/93  ovvero
dell'ultimo cambio rilevato a titolo indicativo dall'UIC per le altre
valute.
5.3.1   Sigla della provincia
Va  indicata  la sigla della provincia in cui risiede l'operatore che
crea le operazioni con l'estero.
5.4   Titoli azionari ed obbligazionari
L'informazione richiesta e' finalizzata  a  conoscere  l'esistenza  o
meno  di  un  rapporto  diretto  o  indiretto  di  partecipazione tra
l'investitore e l'emittente i titoli uguale o superiore al  10%.    A
tal fine la segnalazione va fornita per ciascun tipo di titolo.
In  caso  di  risposta  affermativa alla domanda posta va indicato se
trattasi:
-  di partecipazione italiana all'estero;
-  di partecipazione estera in Italia.
Per partecipazione indiretta  si  intende  quella  posseduta  per  il
tramite  di  uno o piu' soggetti terzi residenti o non residenti, per
partecipazione diretta quella posseduta senza tramiti  (v.  paragrafo
2.5.6).
          NOTE
          A  titolo  esemplificativo  si  dia  il  caso  di  Societa'
          residente   A  (partecipante)  che  abbia  un  investimento
          diretto o indiretto verso  una  societa'  non  residente  B
          (partecipata) - partecipazione italiana all'estero.
          Successivamente la societa' B non residente acquista azioni
          od  obbligazioni  emesse dalla societa' A residente. Questa
          situazione comporta una risposta affermativa  alla  domanda
          circa  l'esistenza  di  un  rapporto  di partecipazione tra
          l'emittente i titoli e l'investitore.
          Al fine di rispondere correttamente alla successiva domanda
          il segnalante deve tener conto  del  rapporto  preesistente
          all'operazione  in  corso.  Per  cui  nella  ipotesi  sopra
          prospettata   deve   essere   indicato   il    codice    1-
          partecipazione italiana all'estero.
5.5   Prestiti/Riporti e pronti contro termine
5.5.1   Tipo prestito
L'informazione  "tipo  del  prestito"  riguarda  le  finalita'  e  le
caratteristiche dell'operazione nel senso che segue:
-  il  codice  1  indica  prestiti  destinati  al  finanziamento   di
operazioni commerciali;
-  il  codice  2 indica "riporti e pronti contro termine" per i quali
vanno osservate le regole di carattere generale che seguono;
- il codice 3 indica prestiti "permanenti", cioe'  quelli  di  durata
superiore  a  5  anni  e  destinati  a  stabilire  o mantenere legami
economici durevoli.
          NOTE
          Riporti e pronti contro termine
          Per  riporti  e pronti contro termine (attivi e passivi) su
          titoli  esteri  e  titoli  italiani  con  controparte   non
          residente valgono le seguenti indicazioni:
          a)  Operazioni in contropartita diretta di non residente
          Le  operazioni  della specie, assimilate alle operazioni di
          prestito, vanno segnalate nella fase di erogazione e  nella
          fase  di  chiusura.    La  componente reddituale costituita
          dalla differenza tra l'importo regolato a pronti e quello a
          termine puo' essere  segnalata  nella  sezione  regolamento
          alla voce "di cui interessi".
          Nella  fase  di chiusura vanno osservate le disposizioni in
          materia di rimborso  dei  prestiti  di  cui  al  successivo
          paragrafo  7.4  secondo le quali occorre produrre una nuova
          Sezione Finanziaria con gli  stessi  contenuti  informativi
          segnalati  nella  Sezione relativa alla fase di accensione,
          salvo l'informazione "Incasso/Pagamento" che  e'  di  segno
          opposto,  e  produrre  la connessa Sezione Regolamento come
          "seguito statistico".
          In caso di rinnovo va chiusa la  precedente  operazione  di
          erogazione  con  una  nuova  Sezione  Finanziaria,  causale
          "riporti e pronti  contro  termine",  accompagnata  da  due
          sezioni  "Regolamento"  di segno contrario all'erogazione ,
          la  prima  con   l'indicazione   tra   le   "Modalita'   di
          regolamento"  del codice "4 - compensazione" di valore pari
          all'importo  del  prestito,  la  seconda  di  valore   pari
          all'importo  da trasferire per la componente reddituale. Il
          rinnovo va segnalato  con  ulteriore  Sezione  Finanziaria,
          causale  "riporti  e pronti contro termine" con il piano di
          ammortamento che il rinnovo ha  comportato  e  una  Sezione
          Regolamento codice "4 - compensazione".
          b)  Operazioni effettuate in contropartita di banche
          Non  formano  oggetto di segnalazione di CVS configurandosi
          come operazioni di finanziamento bancario.
5.5.2   Piano di ammortamento
Il piano di ammortamento di un prestito  va  sempre  segnalato  anche
quando  il rimborso avviene in una unica soluzione. In questo caso la
data della prima rata coincide con la data dell'ultima.
Le date possono essere segnalate anche in base  a  elementi  presunti
nel caso di oggettive difficolta' di reperimento.
          NOTE
          La   modifica   del  piano  di  ammortamento  anche  quando
          conseguente al rinnovo del prestito comporta  la  procedura
          di annullamento e riproposizione del nuovo.
          L'erogazione  dei  prestiti  puo'  avvenire  in  una o piu'
          soluzioni.  In  questo  ultimo  caso,  di  norma  ad   ogni
          erogazione  corrisponde  un  piano di ammortamento. Qualora
          per   particolari   accordi   contrattuali   sia   prevista
          l'erogazione  in  piu'  soluzioni  con  un  unico  piano di
          ammortamento, ogni erogazione va  segnalata  autonomamente.
          In occasione della segnalazione dell'ultima tranche occorre
          annullare ciascuna segnalazione delle precedenti erogazioni
          (compresa  l'ultima)  e  riproporne  una  nuova  con valore
          dell'operazione  pari  alla  somma  degli   importi   delle
          erogazioni annullate.
          5.5.3   Numero rate
          Nel  caso  di operazioni di riporto e pronti contro termine
          il numero delle rate e' sempre pari a uno.
6.  SEZIONE 2 - Compensazioni
Con questa Sezione vengono  rilevati,  al  lordo,  debiti  e  crediti
compensati  in  via  bilaterale  o in sede di clearing multilaterale,
relativi ad operazioni che non hanno formato  oggetto  di  precedenti
segnalazioni  (fase  doganale  di importazioni ed esportazioni ovvero
regolamenti rateali). Possono essere segnalate tipologie  diverse  di
crediti  e debiti (mercantili ,non mercantili, finanziari) in capo ad
un soggetto residente.
La Sezione si compone di due parti  nelle  quali  vanno  indicate  le
partite oggetto di compensazione a seconda del valore.
          NOTE
          Non  vanno segnalate con questa Sezione ma con le Sezioni 2
          (mercantile,   non   mercantile   e   finanziaria)   e   la
          corrispondente sezione 3 regolamento (utilizzando il codice
          "4  compensazione" previsto nelle "modalita' di regolamento
          "della sezione 3):
          - gli scambi di  merce  con  merce  e/o  servizi  (permuta,
          "counter trade");
          -  il  regolamento in compensazione di operazioni su valori
          mobiliari codificati (ISIN) effettuate da residenti  e  non
          residenti in quanto l'uso di questa sezione non consente la
          rilevazione  del  dettaglio  dei  valori medesimi (Allegato
          Titoli);
          - la trasformazione di una operazione in  altra  di  natura
          diversa   quando   essa   comporta  la  segnalazione  della
          estinzione  di  una  delle   due   come   ad   esempio   la
          trasformazione  di prestito in partecipazione (da segnalare
          rispettivamente per l'estinzione  del  prestito  e  per  la
          partecipazione  nella  societa')  o  la  trasformazione  di
          crediti commerciali  verso  partecipate  non  residenti  in
          sottoscrizioni di aumenti di capitale delle medesime.
6.1   Singole partite di importo uguale o superiore a 20 milioni
Vanno  riportate  le  operazioni  che  presentano ciascuna un importo
uguale o superiore a  20  milioni  di  lire,  indicate  singolarmente
ovvero aggregate secondo le seguenti caratteristiche di omogeneita':
- natura;
- codice merce o causale;
- provincia in cui risiede l'operatore;
- data origine debito/credito (mese/anno);
- paese debitore/creditore;
- debito o credito;
- valuta di fatturazione.
L'informazione  relativa  alla  data di origine del debito/credito va
riferita  per  1e  operazioni  correnti  mercantili  alla   data   di
sdoganamento;  per  le  operazioni  non mercantili o finanziarie alla
data di esecuzione dell'operazione.  Le  societa'  di  assicurazione,
limitatamente al regolamento delle "poste tecniche", indicano la data
di registrazione contabile.
Per  le altre informazioni valgono le indicazioni fornite nelle altre
sezioni.  Nelle  compensazioni  multilaterali  (netting)   il   paese
creditore/debitore    e'    quello    del   soggetto   titolare   del
credito/debito, non quello del  soggetto  che  funge  da  "stanza  di
compensazione".
L'importo  da  imputare in compensazione coincide con il valore lordo
dei debiti e dei crediti nel mese in cui questi  vengono  compensati.
Il controvalore al cambio convenuto tra le parti puo' essere espresso
oltre che in milioni di lire anche in unita' di euro.
6.2   Totali delle singole partite di importo inferiore a 20 milioni
Vanno  aggregate le partite di importo inferiore a 20 milioni di lire
(portate in compensazione con altre partite singole di importo uguale
o superiore a tale soglia), suddivise solo per natura dell'operazione
(mercantile, non mercantile, finanziaria) e segno (debito, credito).
7.  SEZIONE 3 - Regolamento
La Sezione Regolamento va utilizzata per segnalare il regolamento  in
qualsiasi  forma  eseguito,  sia  "canalizzato"  che "decanalizzato".
Nella stessa  CVS  possono  coesistere  piu'  sezioni  3,  ovviamente
riportanti  la  stessa  data, quando il regolamento presenta elementi
informativi diversi. Le controvalutazioni in milioni  di  lire  o  in
unita'  di euro vanno effettuate secondo le istruzioni fornite per la
Sezione 2 - Operazione corrente mercantile.
7.1   Numero e data di riferimento
Il numero e la data di riferimento sono scelti ed  inseriti  ai  soli
fini dell'individuazione della CVS.
7.2   Data di regolamento
Qualora  a  fronte  della  stessa operazione vengano effettuati nello
stesso periodo di  riferimento  piu'  regolamenti,  anche  in  giorni
diversi,  e'  possibile compilare una sola sezione 3 a condizione che
le informazioni previste risultino omogenee. In tal caso va  indicato
come giorno l'ultimo giorno di calendario del mese di riferimento.
          NOTE
          Nel  caso  di  effetti  a  carico di non residenti scontati
          dalla banca a clientela residente la  data  di  regolamento
          della   operazione   sottostante  coincide  con  quella  di
          accreditamento   del   netto   ricavo   dello   sconto   al
          beneficiario   degli   effetti.   Nessuna  segnalazione  e'
          richiesta  alla  loro  scadenza.  Viceversa,  nel  caso  di
          effetti  a  carico  di  residenti  scontati  dalla  banca a
          clientela  non   residente,   la   data   del   regolamento
          dell'operazione  sottostante coincide con la scadenza degli
          effetti scontati cioe' il momento della estinzione.
7.3   Codici ABI - CAB
Vanno indicati solo in caso di CVS relativa ad operazioni  effettuate
per il tramite delle banche (operazioni canalizzate).
7.4   Regolamento di operazione gia' segnalata (seguiti statistici)
Va indicato il codice "1":
-  in caso di primo regolamento di operazioni correnti mercantili con
pagamento interamente posticipato oltre 60 giorni;
- in tutti i casi di regolamenti rateali successivi  al  primo  anche
quando non e' dovuta la segnalazione della fase doganale.
          NOTE
          Nel  caso  di  regolamento  di  una  singola operazione con
          l'intervento di piu'  banche  abilitate,  al  fine  di  una
          corretta  indicazione  circa l'esistenza o meno del seguito
          statistico, le banche interessate hanno  cura  di  chiedere
          alla  clientela  se  a fronte del regolamento disposto sono
          stati  impartiti  altri  ordini  di  pagamento presso banca
          diversa.
          Le operazioni finanziarie, ad eccezione  dei  rimborsi  dei
          prestiti,  non  danno  luogo  a seguiti statistici anche se
          regolate in piu' soluzioni (ad esempio nel caso di acquisto
          di un immobile o di una partecipazione del  valore  globale
          di  Lit.  100 milioni, regolato in due soluzioni di Lit. 50
          milioni, andranno prodotte due  CVS  ciascuna  con  "valore
          dell'operazione"  pari a Lit. 50 milioni). Ogni regolamento
          in questo caso costituisce operazione finanziaria  autonoma
          e l'importo regolato rappresenta il valore dell'operazione.
          Le  operazioni  di  rimborso  dei  prestiti vanno segnalate
          sempre come seguiti statistici  nella  Sezione  Regolamento
          alla  quale  non  vanno  mai  unite  le  fotocopie (o altri
          supporti) della Sezione 1 e 2 di erogazione. Cio' in quanto
          il  rimborso  determina  un  flusso  di   segno   contrario
          all'erogazione. Occorre pertanto produrre per la prima rata
          una  CVS  con gli stessi contenuti informativi della CVS di
          erogazione       ad       eccezione       dell'informazione
          "Incasso/Pagamento" che e' di segno opposto.
7.5   Importo
Le  principali  valute  di  regolamento  ed  i  relativi  codici sono
indicati a tergo della sezione. L'elenco completo  e'  allegato  alle
presenti  istruzioni. La valuta di regolamento puo' essere diversa da
quella contrattualmente stabilita e indicata nella Sezione 2.
Quando l'importo e' comprensivo di interessi  (e/o  redditi),  questi
ultimi vanno evidenziati nella relativa voce. Nel caso di regolamento
di  soli  interessi  (e/o  redditi),  i  due  importi coincidono. Gli
interessi per regolamenti dilazionati di merci non vanno segnalati in
quanto inclusi nel prezzo della merce.
7.6   Modalita' di regolamento
Le informazioni relative alle modalita' di regolamento indicano se il
regolamento  avviene  con  movimentazione  di  conti  all'interno  od
all'estero:
-  il  codice  1  "all'interno"  va  indicato  quando  il pagamento o
l'incasso comportano movimento di conti interni;
- il  codice  2  "all'estero"  va  indicato  quando  il  pagamento  o
l'incasso comportano movimento di conti all'estero del residente.
 Il  medesimo  principio  vale  anche nel caso di regolamenti a mezzo
assegni o per mezzo  di  banconote  indipendentemente  dal  luogo  di
consegna o ricezione;
- il codice 4 "compensazione" va indicato quando per l'operazione non
e' utilizzata la Sezione 2 Compensazione.
Queste  informazioni sono alternative, pertanto la segnalazione di un
trasferimento,  anche  unico,  eseguito  con  modalita'  diverse,  va
effettuata con piu' Sezioni 3.
                  GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA CVS
8.  SEZIONE  - Non residenti
La Sezione Non Residenti va utilizzata per segnalare le operazioni su
valori mobiliari e opzioni italiani effettuate da non  residenti  sui
mercati  regolamentati  italiani. La segnalazione e' effettuata dalle
banche per le operazioni canalizzate , dalle SIM  per  le  operazioni
decanalizzate.
La Sezione puo' essere inoltre utilizzata per segnalare:
-  le  operazioni  di  non  residenti  in  valori mobiliari e opzioni
italiani in contropartita diretta di banche residenti  (ivi  comprese
le sottoscrizioni di titoli italiani a seguito di aumento di capitale
a pagamento);
-  gli interessi e dividendi liquidati attraverso le banche in favore
di non residenti relativi a valori mobiliari italiani.
Per  quanto  riguarda  la  descrizione  degli  elementi   informativi
previsti  nei riquadri valgono le relative descrizioni  nelle sezioni
precedenti.
La Sezione Non Residenti puo' essere utilizzata per gli  investimenti
e disinvestimenti regolati in compensazione utilizzando le specifiche
causali  previste  per  tale  forma  di  regolamento. Va prodotta una
Sezione  per  ciascuna  operazione  di   segno   monetario   diverso.
Alternativamente  le operazioni della specie possono essere segnalate
con la Sezione Finanziaria e la Sezione Operatore nella  quale  vanno
indicati  i  dati  relativi all'intermediario intervenuto sul mercato
(anche in tal caso va prodotta una Sezione per ciascuna operazione di
segno monetario diverso).
9.  SEZIONE 4 - Titoli
La Sezione Titoli va compilata, insieme ad ogni Sezione 3,  nel  caso
di  acquisti  e  vendite  di  valori mobiliari ed opzioni codificati.
Vanno compilate tante  Sezioni  Titoli  quante  Sezioni  Regolamento.
Possono essere aggregati valori mobiliari aventi il medesimo codice e
modalita' di regolamento.
Questa  Sezione  accompagna  sempre  la  Sezione  Non  Residenti  per
operazioni in valori mobiliari ed  opzioni  italiani  codificati  sui
mercati regolamentati.
9.1   Codice titolo - Codice ISIN
Nella  casella  "codice  titolo"  va  riportato  il codice dei valori
mobiliari secondo lo standard internazionale ISO 6166 (codice  ISIN).
Il  codice  ISIN  dei  titoli  emessi in Italia e' assegnato dall'UIC
nella veste di Agenzia nazionale ed e' disponibile presso le  banche.
In  ogni  caso esso puo' essere richiesto all'UIC per fax o telefono.
Per il codice della valuta in cui sono espressi i titoli  valgono  le
indicazioni gia' fornite con riferimento alle altre sezioni.
9.2   Valore nominale
Va  riportato,  ad eccezione delle azioni, dei fondi comuni, dei war-
rant e dei diritti di opzione, il valore nominale del  titolo  ovvero
il valore nominale complessivo dei titoli con uguale codice.
9.3   Quantita'
Nella  casella "quantita'"' va indicato il numero dei titoli soltanto
nel caso di azioni, di fondi comuni di investimento, di warrant e  di
diritti di opzione.
9.4   Importo regolato
Va  riportato  il  valore  dell'investimento o disinvestimento, nella
valuta di regolamento.
9.5   Controvalore dell'importo regolato
Il controvalore dell'investimento o disinvestimento,  in  milioni  di
lire  o  in unita' di euro, va indicato secondo le istruzioni fornite
nella Sezione 2 - Operazione corrente mercantile.


         ---->  vedere allegati da pag. 47 a pag. 94  <----