Art. 2. 1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che hanno ottenuto ecopunti ai sensi dell'art. 8 del decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 possono presentare domanda per ottenere un'assegnazione di ecopunti per il 1998. 2. Per ottenere l'assegnazione di ecopunti per il 1998, le suddette imprese debbono: avere effettuato nell'anno 1997 un numero di transiti pari almeno a 24 con veicoli aventi un Copdokument attestante un consumo non superiore a 9 ecopunti; avere in disponibilita' almeno un veicolo che per ogni transito consuma non piu' di 8 ecopunti. (Copdokument). 3. L'assegnazione di ecopunti alle imprese individuate sulla base dei commi precedenti verra' determinata tenendo conto del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa con veicoli che abbiano consumato non piu' di 9 ecopunti per ogni transito e moltiplicando tale cifra per 8. 4. Le domande di cui al comma 1 del presente articolo, sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, con allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo), dovranno essere inviate alla Direzione generale della MC.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il 30 aprile 1998.