Art. 2.
  1. Le imprese che effettuano trasporto  di merci in conto terzi che
hanno ottenuto ecopunti ai sensi dell'art. 8 del decreto dirigenziale
2   dicembre   1996   possono   presentare   domanda   per   ottenere
un'assegnazione di ecopunti per il 1998.
  2. Per ottenere l'assegnazione di ecopunti per il 1998, le suddette
imprese debbono:
  avere effettuato nell'anno 1997 un numero di transiti pari almeno a
24  con  veicoli aventi  un  Copdokument  attestante un  consumo  non
superiore a 9 ecopunti;
  avere in  disponibilita' almeno  un veicolo  che per  ogni transito
consuma non piu' di 8 ecopunti. (Copdokument).
  3. L'assegnazione  di ecopunti alle imprese  individuate sulla base
dei commi precedenti verra' determinata  tenendo conto del numero dei
transiti  effettuati  da ciascuna  impresa  con  veicoli che  abbiano
consumato non  piu' di 9  ecopunti per ogni transito  e moltiplicando
tale cifra per 8.
  4. Le domande di cui al comma 1 del presente articolo, sottoscritte
dal titolare  o dal  legale rappresentante  dell'impresa richiedente,
con allegata l'attestazione di un  versamento di L. 20.000 sul c.c.p.
4028  (imposta  di bollo),  dovranno  essere  inviate alla  Direzione
generale della MC.T.C.  - Direzione centrale III -  Divisione 33, via
Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il 30 aprile 1998.