Art. 3.
  1.  Le  imprese  che  ottengono  ecopunti  ai  sensi  dell'articolo
precedente  dovranno   attenersi  per  il  transito   sul  territorio
austriaco alle norme fissate nel decreto dirigenziale 30 ottobre 1997
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  258  del 5  novembre  1997
relativo  al  rilascio  dei  certificati  di  registrazione  e  nella
successiva circolare n. 23/D.C. III - 108/D.G. del 22 ottobre 1997 la
cui applicazione sara' effettiva a partire dal l aprile 1998.