Art. 3. 1. Le imprese che ottengono ecopunti ai sensi dell'articolo precedente dovranno attenersi per il transito sul territorio austriaco alle norme fissate nel decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1997 relativo al rilascio dei certificati di registrazione e nella successiva circolare n. 23/D.C. III - 108/D.G. del 22 ottobre 1997 la cui applicazione sara' effettiva a partire dal l aprile 1998.