Art. 4. 1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi titolari di ecopunti nell'anno 1997 che non hanno provveduto a presentare la domanda di rinnovo dell'assegnazione per il 1998 ai sensi dell'art. 5 del decreto dirigenziale 16 settembre 1997, possono presentare una domanda per la riassegnazione degli ecopunti. 2. La quantita' di ecopunti che verra' assegnata alle imprese di cui al comma precedente verra' determinata secondo i criteri indicati al comma 3 dell'art. 2 del presente decreto e comunque non potra' essere superiore alla quantita' di ecopunti che le imprese in oggetto hanno utilizzato nell'anno 1997. 3. Le domande di cui al comma 1 del presente articolo, sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, con allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p n. 4028 (imposta di bollo), dovranno essere inviate alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il 30 aprile 1998.