Art. 4.
  1.  Le imprese  che effettuano  trasporto di  merci in  conto terzi
titolari  di  ecopunti nell'anno  1997  che  non hanno  provveduto  a
presentare la  domanda di  rinnovo dell'assegnazione  per il  1998 ai
sensi dell'art. 5 del decreto dirigenziale 16 settembre 1997, possono
presentare una domanda per la riassegnazione degli ecopunti.
  2. La  quantita' di ecopunti  che verra' assegnata alle  imprese di
cui al comma precedente verra' determinata secondo i criteri indicati
al comma  3 dell'art. 2  del presente  decreto e comunque  non potra'
essere superiore alla quantita' di ecopunti che le imprese in oggetto
hanno utilizzato nell'anno 1997.
  3. Le domande di cui al comma 1 del presente articolo, sottoscritte
dal titolare  o dal  legale rappresentante  dell'impresa richiedente,
con allegata l'attestazione  di un versamento di L.  20.000 sul c.c.p
n. 4028  (imposta di bollo),  dovranno essere inviate  alla Direzione
generale della M.C.T.C. - Direzione  centrale III - Divisione 33, via
Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il 30 aprile 1998.