Art. 2.
  La specialita' medicinale di cui  all'art. 1 e' erogabile, a totale
carico  del  Servizio sanitario  nazionale,  ai  soggetti affetti  da
glioma  maligno  ricorrente  che  non  possono  avvalersi  di  valida
alternativa  terapeutica,  nel  rispetto delle  condizioni  per  essa
indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.
  Il presente provvedimento sara' trasmesso  alla Corte dei conti per
la  registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 gennaio 1998
                                                 Il Ministro
                                         Presidente della Commissione
                                                    Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 19