Art. 2. La specialita' medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai soggetti affetti da glioma maligno ricorrente che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per essa indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 1998 Il Ministro Presidente della Commissione Bindi Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1998 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 19