IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 18 giugno 1931,  n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle piante  coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12  ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva CEE del  Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre
1976 e successive modificazioni,  concernente le misure di protezione
contro  l'introduzione  negli Stati  membri  di  organismi nocivi  ai
vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto il  decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.  536, relativo
all'attuazione  della direttiva  del Consiglio  n. 91/683/CEE  del 19
dicembre   1991   concernente   le  misure   di   protezione   contro
l'introduzione negli Stati membri di  organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato  sul
supplemento  ordinario n.  33 alla  Gazzetta Ufficiale  n. 41  del 19
febbraio   1996,  concernente   le   misure   di  protezione   contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto legislativo  4  giugno  1997, n.  143,  recante:
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale";
  Vista la decisione della Commissione n. 98/86/CE del 9 gennaio 1998
che  autorizza  gli Stati  membri,  in  via eccezionale,  a  derogare
determinate  disposizioni  della  direttiva  77/93/CEE  sopraindicata
riguardo alle  piante di  vite (Vitis L.),  ad eccezione  dei frutti,
originarie della Croazia;
  Considerato che  l'applicazione delle misure  fitosanitarie fissate
dal presente  decreto farebbero  escludere i rischi  fitosanitari per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In deroga  a quanto  previsto dal  decreto ministeriale  31 gennaio
1996 le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della
Croazia, possono  essere introdotte  nel territorio  della Repubblica
italiana sino al 30 marzo 1998.