Art. 2.
  I requisiti specifici da rispettare sono:
  a)  le piante  devono  essere materiale  di moltiplicazione,  sotto
forma di gemme dormienti, delle seguenti varieta':
    Babic;
    Plavaz Mali;
    Plavina;
    Debit;
    Kuc;
    Krvatica;
  b) le gemme devono essere:
  raccolte  da  materiale  di moltiplicazione  coltivato  in  vigneti
ufficialmente  registrati.   Gli  elenchi  dei   vigneti  registrati,
notificati  alla Commissione  U.E. e  al Ministero  per le  politiche
agricole,  devono  inoltre comprendere  il  nome  delle varieta',  il
numero di  file piantate per ogni  varieta', il numero di  piante per
fila in ciascun vigneto;
  adeguatamente imballate, con imballaggio reso riconoscibile tramite
un contrassegno che consenta  l'identificazione del vivaio registrato
e della varieta';
  accompagnate  da  un  certificato  fitosanitario  rilasciato  dalle
autorita' fitosanitarie  competenti, al  fine di accertare  che siano
indenni dai seguenti organismi nocivi:
     Dactulosphaira vitifoliae (Fitch);
     Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.;
     Grapevine flavescence doree MLO;
     Xylella fastidiosa (Well et Raju);
     Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers;
     Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco);
     Tomato ringspot virus (maculatura anulare del pomodoro);
     Blueberry leaf mottle virus;
     Peach rosette mosaic virus.
  Nella "dichiarazione  supplementare" del  certificato fitosanitario
deve essere indicato:  "la presente partita e'  conforme ai requisiti
previsti dal presente decreto";
  c)  gli  organismi  fitosanitari  ufficiali  della  Croazia  devono
garantire l'identita' delle gemme dal  momento della raccolta, di cui
alla lettera b) primo trattino, fino al carico per l'esportazione.