Art. 3.
  L'importazione   del    materiale   in   questione    e'   soggetta
all'autorizzazione del Ministero per  le politiche agricole a seguito
di  apposita  richiesta,  nella  quale devono  essere  specificati  i
seguenti dati:
   il tipo di materiale;
   la varieta' e il quantitativo;
   la data dichiarata d'introduzione ed il punto di entrata;
   i nomi, gli indirizzi e l'ubicazione delle aziende  nelle quali le
gemme saranno innestate  e/o nelle quali le  piante innestate saranno
successivamente piantate.