Art. 3. L'importazione del materiale in questione e' soggetta all'autorizzazione del Ministero per le politiche agricole a seguito di apposita richiesta, nella quale devono essere specificati i seguenti dati: il tipo di materiale; la varieta' e il quantitativo; la data dichiarata d'introduzione ed il punto di entrata; i nomi, gli indirizzi e l'ubicazione delle aziende nelle quali le gemme saranno innestate e/o nelle quali le piante innestate saranno successivamente piantate.