Art. 4.
  Le  gemme importate  devono essere  innestate su  portinnesti e  il
materiale  innestato deve  essere  successivamente piantato  soltanto
nelle aziende autorizzate.
  Dette gemme devono essere innestate al tavolo e le piante innestate
devono  essere   successivamente  messe  a  dimora   e  coltivate  in
appezzamenti  appartenenti  alle   aziende  autorizzate,  ove  devono
rimanere   sino  al   1999  allorche'   saranno  trasferite   ad  una
destinazione  extracomunitaria.  I   servizi  fitosanitari  regionali
provvederanno a distruggere le eventuali piante non trasferite.
  Nel  periodo di  crescita  successivo  all'importazione, le  piante
innestate  devono   essere  sottoposte  ad  intervalli   regolari  ad
ispezione visiva  per accertare  l'assenza degli organismi  nocivi di
cui trattasi.
  Le piante  che nel  corso delle  ispezioni e  degli esami  non sono
risultate indenni dagli  organismi nocivi, di cui  all'art. 2, devono
essere immediatamente distrutte.