Art. 2.
  1. Gli  elementi costitutivi  del costo base  di produzione  di cui
all'art. 22  della legge 27 luglio  1978, n. 392, incidono  sul costo
medesimo nelle seguenti percentuali:
  a) 81 per cento per il costo di produzione di cui al secondo comma,
lettera a), dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
  b) 7 per  cento per il contributo di concessione  di cui al secondo
comma, lettera b) del citato art. 22;
  c) 12  per cento per  il costo dell'area  di cui al  secondo comma,
lettera c) del medesimo art. 22.