Art. 2. 1. Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali: a) 81 per cento per il costo di produzione di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392; b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al secondo comma, lettera b) del citato art. 22; c) 12 per cento per il costo dell'area di cui al secondo comma, lettera c) del medesimo art. 22.