Art. 2. 1. Il pagamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere a), b), c), e), l), ed m) (esclusi gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui all'art. 10-bis, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 ed all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86), della delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 deve essere effettuato entro il 15 aprile 1998. L'importo relativo al contributo dovuto dai soggetti di cui alle predette lettere a), b), l) ed m) e' computato sulla base delle rispettive situazioni di riferimento alla data del 2 gennaio 1998. Ai fini del pagamento del contributo dovuto dai soggetti di cui alle predette lettere c) ed e) si fa riferimento alla situazione in essere alla data del 2 gennaio 1998. Per l'effettuazione del pagamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato che verra' spedito, entro il 15 marzo 1998, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. 2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del pagamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il pagamento stesso presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: a) nome e cognome (per persone fisiche) o denominazione sociale (per persone giuridiche); b) il codice fiscale ovvero, se richiesto dalla Banca, il "codice utente" con cui il soggetto e' identificato dalla Consob, acquisibile dagli interessati presso la sede della Consob stessa. 3. Il pagamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera d), della citata delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997, deve essere effettuato entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Consob di approvazione dell'incarico di certificazione ovvero di avvenuto conferimento d'ufficio dell'incarico. In entrambi i casi il pagamento deve essere effettuato con le modalita' stabilite all'art. 1 e copia della documentazione attestante il versamento deve essere inviata alla Consob entro cinque giorni dalla data del versamento stesso. 4. Il pagamento del "contributo di vigilanza" dovuto dal soggetto indicato nell'art. 3, lettera f), della citata delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 dev'essere effettuato entro il 31 marzo 1998 con le modalita' stabilite all'art. 1. 5. Il pagamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera g), della citata delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 deve essere effettuato in quote bimestrali, da versare anticipatamente entro il decimo giorno dall'inizio di ciascun bimestre. La quota relativa al primo e secondo bimestre deve essere versata entro il 31 marzo 1998. Per il bimestre in cui si verifica la cessazione delle funzioni dei predetti soggetti il contributo e' dovuto in proporzione ai giorni intercorrenti tra l'inizio del bimestre stesso e la data di cessazione delle funzioni. I relativi versamenti sono effettuati con le modalita' stabilite all'art. 1. 6. Il pagamento del "contributo di vigilanza" dovuto dal soggetto indicato nell'art. 3, lettera i), della citata delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 dev'essere effettuato entro il 31 marzo 1998 con le modalita' stabilite all'art. 1. 7. Il pagamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera n), della citata delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 dev'essere effettuato con le modalita' stabilite all'art. 1, fermi restando i relativi termini stabiliti all'art. 3, commi 7, 8 e 9, della delibera n. 11104 del 18 dicembre 1997. 8. Le modalita' e i termini di pagamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera h), della citata delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 saranno stabiliti con successiva delibera.