Art. 2.
  1. Il pagamento  del "contributo di vigilanza"  dovuto dai soggetti
indicati nell'art. 3, lettere a), b),  c), e), l), ed m) (esclusi gli
organismi di  investimento collettivo in valori  mobiliari di diritto
estero di cui all'art. 10-bis, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n.
77 ed all'art.  1, comma 1, del decreto legislativo  27 gennaio 1992,
n. 86),  della delibera  n. 11103  del 18  dicembre 1997  deve essere
effettuato entro il 15 aprile  1998. L'importo relativo al contributo
dovuto dai soggetti di cui alle predette  lettere a), b), l) ed m) e'
computato sulla base delle  rispettive situazioni di riferimento alla
data del 2 gennaio 1998. Ai  fini del pagamento del contributo dovuto
dai soggetti di cui alle predette  lettere c) ed e) si fa riferimento
alla  situazione  in  essere  alla  data  del  2  gennaio  1998.  Per
l'effettuazione del  pagamento deve essere  utilizzato esclusivamente
l'apposito modulo precompilato che verra'  spedito, entro il 15 marzo
1998, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.
  2.  Se  non  in   possesso  dell'apposito  modulo  precompilato  ed
esclusivamente  nei  dieci  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
pagamento del  contributo, i  soggetti indicati  nel comma  1 possono
effettuare il pagamento stesso presso qualunque sportello della Banca
di  Roma  sul territorio  nazionale,  comunicando  per iscritto  allo
sportello  prescelto  i  seguenti dati  identificativi  del  soggetto
tenuto alla contribuzione:
  a) nome  e cognome  (per persone  fisiche) o  denominazione sociale
(per persone giuridiche);
  b) il codice  fiscale ovvero, se richiesto dalla  Banca, il "codice
utente" con cui il soggetto e' identificato dalla Consob, acquisibile
dagli interessati presso la sede della Consob stessa.
  3. Il pagamento  del "contributo di vigilanza"  dovuto dai soggetti
indicati nell'art. 3, lettera d),  della citata delibera n. 11103 del
18 dicembre  1997, deve  essere effettuato  entro sette  giorni dalla
data di ricevimento della  comunicazione della Consob di approvazione
dell'incarico  di  certificazione  ovvero  di  avvenuto  conferimento
d'ufficio dell'incarico. In entrambi i  casi il pagamento deve essere
effettuato  con  le modalita'  stabilite  all'art.  1 e  copia  della
documentazione  attestante il  versamento  deve  essere inviata  alla
Consob entro cinque giorni dalla data del versamento stesso.
  4. Il pagamento  del "contributo di vigilanza"  dovuto dal soggetto
indicato nell'art. 3, lettera f),  della citata delibera n. 11103 del
18 dicembre 1997 dev'essere effettuato entro  il 31 marzo 1998 con le
modalita' stabilite all'art. 1.
  5. Il pagamento  del "contributo di vigilanza"  dovuto dai soggetti
indicati nell'art. 3, lettera g),  della citata delibera n. 11103 del
18  dicembre 1997  deve  essere effettuato  in  quote bimestrali,  da
versare anticipatamente entro il decimo giorno dall'inizio di ciascun
bimestre. La quota  relativa al primo e secondo  bimestre deve essere
versata entro il 31 marzo 1998. Per il bimestre in cui si verifica la
cessazione  delle funzioni  dei  predetti soggetti  il contributo  e'
dovuto  in  proporzione  ai  giorni intercorrenti  tra  l'inizio  del
bimestre stesso  e la data  di cessazione delle funzioni.  I relativi
versamenti sono effettuati con le modalita' stabilite all'art. 1.
  6. Il pagamento  del "contributo di vigilanza"  dovuto dal soggetto
indicato nell'art. 3, lettera i),  della citata delibera n. 11103 del
18 dicembre 1997 dev'essere effettuato entro  il 31 marzo 1998 con le
modalita' stabilite all'art. 1.
  7. Il pagamento  del "contributo di vigilanza"  dovuto dai soggetti
indicati nell'art. 3, lettera n),  della citata delibera n. 11103 del
18  dicembre 1997  dev'essere effettuato  con le  modalita' stabilite
all'art. 1, fermi  restando i relativi termini  stabiliti all'art. 3,
commi 7, 8 e 9, della delibera n. 11104 del 18 dicembre 1997.
  8.  Le  modalita' e  i  termini  di  pagamento del  "contributo  di
vigilanza"  dovuto dai  soggetti  indicati nell'art.  3, lettera  h),
della citata delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 saranno stabiliti
con successiva delibera.