Art. 3. 1. Il pagamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera m) (limitatamente agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui all'art. 10-bis, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 ed all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 1992, n. 86), della delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 1998, mediante bonifico bancario da disporre a seguito della ricezione di apposito avviso di pagamento che sara' spedito, entro il 15 marzo 1998, all'indirizzo dei soggetti predetti. Il relativo importo e' computato sulla base dei fondi o comparti gestiti alla data del 2 gennaio 1998. 2. L'avviso di pagamento di cui al comma 1 conterra', tra l'altro, i seguenti dati: a) codice della causale del pagamento, b) descrizione della causale del pagamento. Gli stessi dati, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere obbligatoriamente riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al pagamento; il codice e la descrizione della causale del pagamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario. 3. Il bonifico bancario dev'essere effettuato sul conto corrente n. 11170.33 intestato a "Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo 19/D-E, 00198 Roma", presso Banca di Roma/Agenzia n. 116, via Piave, 88 - 00187 Roma - Italia - Cod. 3002.3 - CAB 03260.7. Copia della documentazione attestante il versamento dev'essere trasmessa alla Consob entro cinque giorni dalla data del versamento stesso.