Art. 3.
  1. Il pagamento  del "contributo di vigilanza"  dovuto dai soggetti
indicati  nell'art. 3,  lettera m)  (limitatamente agli  organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari  di diritto estero di cui
all'art.  10-bis, comma  1,  della  legge 23  marzo  1983,  n. 77  ed
all'art. 1,  comma 1,  del decreto legislativo  27 dicembre  1992, n.
86),  della  delibera n.  11103  del  18  dicembre 1997  deve  essere
effettuato, entro  il 15 aprile  1998, mediante bonifico  bancario da
disporre a  seguito della ricezione  di apposito avviso  di pagamento
che sara' spedito, entro il 15 marzo 1998, all'indirizzo dei soggetti
predetti. Il  relativo importo  e' computato sulla  base dei  fondi o
comparti gestiti alla data del 2 gennaio 1998.
  2. L'avviso di pagamento di cui  al comma 1 conterra', tra l'altro,
i  seguenti  dati:   a)  codice  della  causale   del  pagamento,  b)
descrizione della causale del  pagamento. Gli stessi dati, unitamente
alla  denominazione  del  soggetto, devono  essere  obbligatoriamente
riportati sul modulo di bonifico bancario come segue:
  la denominazione, nella sezione del  modulo di bonifico che prevede
l'indicazione  delle informazioni  anagrafiche  relative al  soggetto
tenuto al pagamento;
  il  codice e  la  descrizione della  causale  del pagamento,  nella
sezione  del   modulo  di  bonifico  che   prevede  l'indicazione  di
informazioni per il destinatario.
  3. Il bonifico bancario dev'essere effettuato sul conto corrente n.
11170.33  intestato  a  "Consob/Gestione  contribuzioni,  via  Isonzo
19/D-E, 00198 Roma", presso Banca  di Roma/Agenzia n. 116, via Piave,
88 -  00187 Roma -  Italia - Cod. 3002.3  - CAB 03260.7.  Copia della
documentazione  attestante il  versamento  dev'essere trasmessa  alla
Consob entro cinque giorni dalla data del versamento stesso.