IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 82,  comma 6, del decreto legislativo  30 aprile 1992,
n. 285;
  Visto il decreto legislativo del 28 giugno 1993, n. 214;
  Visto il decreto legislativo del 10 settembre 1993, n. 360;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 19  gennaio 1996  concernente:
"Nuovi  criteri e  direttive  per la  distrazione  degli autobus  dal
servizio di linea al noleggio e viceversa", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1996;
  Tenuto conto  che avverso il  su citato decreto  ministeriale hanno
proposto  ricorso per  conflitto di  attribuzioni dinanzi  alla Corte
costituzionale   la  provincia   autonoma  di   Trento,  la   regione
Emilia-Romagna, la regione Campania e la regione Marche;
  Vista la  sentenza della  Corte costituzionale n.  135/97 dell'8-16
maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 21 del 21 maggio
1997,  con la  quale  la Corte  costituzionale,  previa riunione  dei
ricorsi, ha annullato il decreto  del Ministero dei trasporti e della
navigazione  del  19  gennaio  1996, nonche'  la  relativa  circolare
esplicativa della  Direzione generale  della motorizzazione  civile e
dei trasporti in concessione del 19 marzo 1996;
  Preso  atto  che  in  detta sentenza  la  Corte  costituzionale  ha
dichiarato  che non  spetta  allo Stato  disciplinare la  distrazione
degli autobus dal servizio di linea a quello di noleggio e viceversa,
relativamente   a   profili    che   non   involgono   l'accertamento
dell'idoneita' tecnica dei veicoli;
  Tenuto conto dell'obbligo che incombe alla pubblica amministrazione
di dettare le  norme applicative conseguenti alla  su citata sentenza
provvedendo,  in  via  transitoria   ad  una  regolamentazione  della
materia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  autobus  destinati  al  servizio di  noleggio  con  conducente
possono essere impiegati  in servizio di linea  previo rilascio della
autorizzazione di cui  all'art. 82, comma 6,  del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
  La   suddetta   autorizzazione    viene   rilasciata   dall'ufficio
provinciale   della  motorizzazione   civile  e   dei  trasporti   in
concessione del  luogo ove ha  sede l'impresa richiedente,  dopo aver
accertato la compatibilita' delle caratteristiche del veicolo oggetto
di  distrazione con  le  modalita' e  condizioni  di esercizio  delle
singole linee sulle quali lo stesso deve essere impiegato.