Art. 2. Gli autobus destinati al servizio di linea possono essere impiegati in servizio di noleggio con conducente, previo rilascio della autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La predetta autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio provinciale competente della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dopo aver verificato sia che il veicolo adibito in servizio di linea abbia le caratteristiche idonee allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, ivi compresa l'installazione di cronotachigrafo se necessario, sia che per lo stesso sia stata rilasciata dall'ente concedente la linea l'autorizzazione di cui all'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.