Art. 2.
  Gli autobus destinati al servizio di linea possono essere impiegati
in  servizio  di  noleggio  con  conducente,  previo  rilascio  della
autorizzazione di cui  all'art. 82, comma 6,  del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
  La   predetta   autorizzazione    viene   rilasciata   dall'ufficio
provinciale competente della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione  dopo  aver verificato  sia  che  il veicolo  adibito  in
servizio di  linea abbia  le caratteristiche idonee  allo svolgimento
del servizio di noleggio con conducente, ivi compresa l'installazione
di cronotachigrafo  se necessario,  sia che per  lo stesso  sia stata
rilasciata  dall'ente concedente  la  linea  l'autorizzazione di  cui
all'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni.