(all. 1 - art. 1)
                           CAPITOLO PRIMO
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                        I SOGGETTI MUTUATARI
I soggetti che possono accedere  al  credito  ordinario  della  Cassa
depositi  e  prestiti  sono  tassativamente  previsti,  per  espressa
riserva, in norme di legge.
L'art. 49, comma 10 della legge 27.12.1997, n. 449,  ha  recentemente
ampliato  la  tipologia  dei  mutuatari  dell'Istituto, che risultano
pertanto ad oggi i seguenti:
a) Enti pubblici e Amministrazioni statali;
b) Regioni;
c) Province;
d) Comuni;
e) Comunita' montane;
f) Consorzi tra Enti locali  e/o  altri  Enti  pubblici  (compresi  i
Consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario);
g) Aziende speciali;
i)  Societa'  per  azioni  o  a responsabilita' limitata a prevalente
capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.
Leggi speciali possono, di volta in volta,  autorizzare  la  Cassa  a
concedere mutui ad altri soggetti per particolari finalita'.