CAPITOLO SECONDO _____________________________________________________________________ IL D.M. TESORO 7.1.1998 2. L'OGGETTO DEI FINANZIAMENTI L'art. 1 del D.M. Tesoro 7.1.1998, confermando la natura di mutui a specifica destinazione (mutui di scopo) dei finanziamento dell'Istituto, delimita l'ambito oggettivo di intervento della Cassa, facendolo coincidere con il campo degli investimenti attivabili per il perseguimento delle finalita' pubbliche affidate alla cura dei soggetti mutuatari, secondo le valutazioni al riguardo operate dagli stessi. 2.1 In quest'ottica l'art. 1 del decreto elenca le seguenti voci: Art. 1 D.M. A) Costruzione, ristrutturazione e manutenzione Tesoro straordinaria di beni immobili; 7.1.1998 B) Acquisizione di aree e di altri beni immobili; C) Acquisto e realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili. D) Altri investimenti di interesse pubblico e interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, costituite in base alle facolta' concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente. Resta esclusa la concedibilita' di mutui richiesti per il finanziamento di trasferimenti di capitale (contributi) in favore di soggetti privati, a meno che questi ultimi non siano soggetti mutuatari ordinari dell'Istituto ovvero concessionari di costruzione e gestione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 109/94 o di un servizio pubblico. 2.2 Come gia' accennato, lo Stato richiede spesso Leggi l'intervento della Cassa, con specifiche leggi che speciali fissano di volta in volta soggetti, oggetti e procedure dei relativi finanziamenti. Per tutto cio' che non sia espressamente disciplinato nella normativa speciale, si fa rinvio alle disposizioni generali per l'accesso al credito Cassa, ora fissate nel D.M. Tesoro 7.1.1998. 3. LA PROCEDURA 3.1 In base all'art. 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998 la Art. 2 D.M. procedura di finanziamento della Cassa depositi e Tesoro prestiti si articola in: 7.1.1998 a) adesione di massima; b) concessione; c) erogazioni. Il secondo comma dello stesso articolo 2 prevede che, in presenza di particolari esigenze legate alla natura degli investimenti da finanziare ovvero alla tipologia dei fondi utilizzati, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti possa introdurre modifiche alla procedura di cui al comma precedente. Cosi', a mero titolo esemplificativo, in presenza di particolare urgenza, quale quella che si determina in situazioni calamitose, l'Istituto potrebbe decidere per la contestuale concessione ed integrale erogazione dei mutui. Per i progetti cofinanziabili in ambito U.E., il Consiglio di amministrazione ha gia' deliberato di fornire, su apposita istanza dei mutuatari, un formale impegno alla concessione del mutuo, giuridicamente vincolante e dunque utile allo stesso mutuatario per ottenere il cofinanziamento a livello comunitario. In questi casi la successiva formale concessione del mutuo avverra' comunque seguendo l'ordinaria procedura e con la relativa documentazione di cui al primo comma dell'art. 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998. L'istanza volta ad ottenere il formale impegno alla concessione da parte del Consiglio di amministrazione, dovra' contenere la quantificazione del fabbisogno finanziario complessivo e di quello che si intende coprire con mutuo-Cassa, nonche' l'indicazione della natura dell'intervento o del programma di interventi da realizzare. La medesima istanza dovra' essere corredata da un'attestazione dalla quale risulti l'appartenenza del soggetto ad una delle aree depresse del territorio nazionale individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lett. c del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione (cfr. art. 1, lett. a, D.L. n. 32/95). In dettaglio si procede ora alla illustrazione delle varie fasi della procedura ordinaria. 3.2 L'adesione di massima viene fornita sulla base di una Adesione di richiesta contenente l'indicazione dell'oggetto massima dell'investimento e la quantificazione del fabbisogno Art. 3 D.M. finanziario, quali individuati dagli atti programmatori Tesoro approvati dal soggetto mutuatario. 7.1.1998 La stessa non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento. La soglia minima sulla quale si sviluppa l'istruttoria, e' dunque rappresentata dalla quantificazione del fabbisogno finanziario. Per l'individuazione concreta degli atti propedeutici al mutuo si fa rinvio al quarto capitolo della presente Circolare, in relazione alle diverse tipologie dei soggetti e degli investimenti da finanziare (si trattera', generalmente, di mere attestazioni, salvi eventuali approfondimenti istruttori, in particolari casi imposti dalla necessita' di valutare la piena solvibilita' del mutuatario). Risulta ribadito il principio secondo il quale l'affidamento di massima non puo' considerarsi una promessa di finanziamento giuridicamente vincolante, in quanto la stessa non e' resa dall'organo - il Consiglio di Amministrazione - abilitato dalla legge a concedere i mutui. 3.3 La concessione dei mutui viene deliberata sulla base Concessione degli atti di assunzione e garanzia, nonche', avuto Art. 4 D.M. riguardo alla tipologia dell'investimento, Tesoro dell'intervenuta approvazione del progetto 7.1.1998 definitivo/esecutivo. La Cassa puo' richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari. La concessione viene proposta dal direttore generale al consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie. In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui, mediante proprie "Determine", le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione. L'articolo 4 del D.M. Tesoro 7.1.1998 riproduce l'art. 12 del precedente decreto (che a sua volta sostanzialmente confermava le norme gia' contenute nel T.U. del 1913 e del regolamento attuativo del 1919) per quanto riguarda la concessione del mutuo (proposta dal Direttore generale al Consiglio di Amministrazione, deliberata dal Consiglio sulla base degli elenchi delle operazioni, e disposta con determina direttoriale sulla base della deliberazione del Consiglio). Come per l'adesione di massima, si rinvia al quarto capitolo per l'individuazione concreta degli atti di assunzione e garanzia da prodursi per la formale concessione del mutuo. Viceversa, cio' che si ritiene fin d'ora di segnalare, in quanto rappresenta una notevole novita' rispetto al passato, e' la circostanza che l'indicazione degli estremi dell'atto approvativo del progetto (definitivo), ove trattasi di opere, non e' piu' condizione essenziale per ottenere l'adesione al finanziamento, potendo essere prodotta per l'attivazione della successiva fase della concessione definitiva. Nei casi in cui si faccia ricorso all'appalto-concorso, peraltro, l'indicazione degli estremi progettuali sara' sostituita, sempre in fase di concessione, da un'attestazione in ordine alla chiusura del verbale di gara da parte della commissione giudicatrice. Qualora i mutuatari producano, a corredo dell'istanza di mutuo, tutta la documentazione completa e regolare ai fini della formale concessione, la stessa verra' deliberata unitamente all'adesione di massima. 3.4 I mutui sono somministrati, in una o piu' soluzioni, Erogazioni sulla base della domanda di erogazione corredata da Art. 5 D.M. una dichiarazione del responsabile del procedimento Tesoro dalla quale risultino analiticamente la natura e gli 7.1.1998 importi delle spese sostenute da imputare in conto mutuo. Il soggetto mutuatario risponde della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto. La Cassa resta comunque estranea ai rapporti tra il mutuatario e i suoi creditori. Sui mutui concessi con oneri a totale carico del mutuatario, qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'ammontare del mutuo, la Cassa puo', su richiesta, somministrare il residuo capitale, purche' lo stesso non superi il 5 per cento dell'importo del finanziamento ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque inferiore al limite di importo fissato per le devoluzioni dal consiglio di amministrazione. La somministrazione dei mutui e', in uno con l'oggetto dei finanziamenti, la materia su cui si gioca la forza innovativa del regolamento ministeriale, rappresentando quelli citati i due momenti piu' importanti della delegificazione. Tutti i decreti ministeriali emanati successivamente alla delegificazione avevano riproposto sostanzialmente le modalita' indicate nel T.U. del 1913 nonche' dall'art. 19 della legge n. 1/78: erogazioni per stati di avanzamento sulla base dei documenti di spesa. Il D.M. Tesoro 7.1.1998, innovando, ha invece disposto: - di non condizionare alla acquisizione dei documenti di spesa le somministrazioni, valutando sufficiente un'attestazione del responsabile circa l'effettuazione della spesa per la quale si richiede l'erogazione (comma 1) (cfr. MODELLO II-01-432) 1); - di consentire l'erogazione su domanda di quanto residua sul mutuo, dopo l'accertamento definitivo del costo dell'investimento, qualora la somma non utilizzata non superi il 5 per cento dell'importo mutuato e in ogni caso quando sia inferiore al limite fissato dal Consiglio di Amministrazione per le devoluzioni (comma 3); quest'ultima disposizione consente di erogare i residui non devolvibili perche' di importo inferiore - attualmente - ai 5 milioni, ma superiori al 5% del mutuo. Le innovazioni favoriscono, da un lato, la fluidita' dei rapporti Enti-Cassa, assegnando alla piena responsabilita' dell'ente la correttezza della procedura sottesa alle attestazioni (fatta comunque salva la facolta' di trasmettere direttamente, ove ritenuto opportuno, la documentazione di spesa), facendo consequenzialmente venir meno le esigenze di controllo e di verifica da parte della Cassa; dall'altro lato forniscono una adeguata risposta all'esigenza, fortemente rappresentata negli ultimi periodi dagli enti sempre piu' attenti alla gestione oculata delle risorse finanziarie, di utilizzare integralmente il mutuo in ammortamento anche per la parte eccedente la spesa realmente sostenuta. _____________________________________________________________________ (1) Per i mutui in base a legge speciale per i quali apposite disposizioni disciplinano le modalita' di erogazione (es. legge n. 35/95, legge n. 265/95, ecc.) restano applicabili le speciali norme all'uopo previste. La disposizione di cui al comma 3 operera' solo in assenza di morosita' dei mutuatari istanti nei confronti della Cassa. Per completare il quadro di riferimento in materia di erogazioni sembra importante evidenziare che sono finanziabili, e dunque erogabili in conto dei mutui della Cassa, tutte le spese che concorrono a determinare il costo dell'opera finanziata, purche' le stesse risultino previste nel quadro economico progettuale (originario o aggiornato) e non siano esplicitamente escluse da norme di legge o regolamentari o che abbiano natura risarcitoria. 3.4.1 Si e' discusso in passato circa l'ammissibilita' Incentiva- a mutuo degli incentivi per la progettazione, zione per la rappresentati dall' "1 per cento del costo preventivato progettazio- di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della ne: art. 18 tariffa professionale relativa a un atto di della legge pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva" 11.2.1994, da destinarsi "alla costituzione di un fondo interno da n. 109 ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori". Il Ministero dell'interno, interpellato dalla Cassa e dall'ANCI in ordine alla natura della spesa in parola (corrente o di investimento), ha chiarito che se il "progetto e' parte integrante di un'opera, ......, secondo un criterio interpretativo 'finalistico', possa essere partecipe della natura dell'opera e possa, quindi, essere ricompreso tra le spese di investimento. Di conseguenza, il progetto e' da ritenere ammissibile, in quanto fase preliminare e strumentale dell'opera, a finanziamento in conto mutuo". Sulla base dell'intervenuta autorevole interpretazione, l'Istituto ha disposto la finanziabilita' ed erogabilita' della spesa in parola. Sul piano istruttorio, potra' darsi corso alle relative somministrazioni in conto mutuo sulla base di un'attestazione del responsabile del procedimento del soggetto mutuatario dalla quale risulti: a) l'esatto importo che deve corrispondersi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 109/94; b) che la spesa risulta inserita nel quadro economico progettuale dell'opera finanziata dalla Cassa. 3.4.2 L'art. 5 del D.L. n. 79 del 28.3.97, convertito, con Divieto di modificazioni, dalla legge n. 140 del 28.5.97, ha anticipazioni introdotto il divieto, per le amministrazioni pubbliche sui lavori di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 3.2.1993 n. 29, di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi. La legge di conversione n. 140 del 28.5.97 del citato D.L. ha esteso tale divieto agli enti pubblici economici. In forza di tale divieto non potranno piu' essere disposte somministrazioni per anticipazioni, con esclusione dei contratti gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore della legge citata. L'unica eccezione prevista dalla stessa legge n. 140/97 si riferisce ai contratti riguardanti attivita' oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea: in questi casi si potra' quindi spesare l'anticipazione, previa acquisizione di una dichiarazione dell'ente circa la sussistenza del cofinanziamento europeo. Si ricorda infine che restano escluse dal divieto le societa' per azioni e le S.r.l. a prevalente capitale pubblico. 4. LE GARANZIE 4.1 Ai sensi dell'art. 6 del D.M. Tesoro 7.1.1998, i mutui Forme di della Cassa depositi e prestiti possono essere garanzia garantiti: Art 6 D.M. Tesoro a) per i soggetti di diritto pubblico: nelle forme 7.1.1998 previste dalla legge per i singoli enti mutuatari; b) per i soggetti di diritto privato: mediante delegazioni sulle entrate effettive di bilancio del servizio pubblico gestito ovvero con idonee forme di garanzia fideiussoria o reale; c) con provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purche' sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza, provvedera' al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario; d) con la cessione di contributi in semestralita' o annualita', concessi dallo Stato o dalle regioni per favorire determinati investimenti, secondo le modalita' di cui all'art. 7 del D.M. Tesoro 7.1.1998. La Cassa puo' accettare delegazioni di pagamento rilasciate da un soggetto mutuatario a garanzia di un mutuo assunto da altro mutuatario. Le delegazioni di pagamento costituiscono il tesoriere o il cassiere debitore principale nei confronti della Cassa depositi e prestiti e sono sempre rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto. Anche il settore delle garanzie dei mutui della Cassa risulta compreso nell'ambito della delegificazione operata dalla legge n. 3/79. Le norme in esame non hanno apportato comunque alcuna modifica sostanziale alla disciplina gia' prevista dal previgente D.M. Tesoro 1.12.1995. Il quadro di riferimento, per i soggetti mutuatari gia' previsti come tali al 31.12.1997, resta pertanto il seguente: A) Enti locali: delegazioni di pagamento ex artt. 48 e 62 del D.Lgs. n. 77/95. L'atto di delega deve essere notificato al tesoriere, nelle forme di legge, ma per legge non e' soggetto ad accettazione e costituisce titolo esecutivo (art. 48, comma 2 D.Lgs. n. 77/95). La delegazione di pagamento e' rilasciata "pro solvendo" e non "pro soluto", cioe' l'Ente mutuatario e' sempre responsabile del pagamento della rata di ammortamento. Il Tesoriere, per effetto della notifica della delega di pagamento ed indipendentemente dalla materiale disponibilita' di fondi dell'Ente mutuatario, e' tenuto a versare l'importo dovuto alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento (art. 62 D.Lgs. n. 77/95). Nessuna eccezione inerente al rapporto sottostante la delegazione puo' essere opposta al mutuante. Il rilascio della delegazione e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse (4o comma, art. 3 legge n. 843/78). B) Aziende speciali e consorzi degli enti locali: delegazioni di pagamento ex art. 10 bis L. n. 440/87. Il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 della legge n. 843/78 consente alle Aziende speciali, e per estensione ai Consorzi, di rilasciare delegazioni di pagamento sulle proprie entrate effettive a garanzia dei mutui contratti per spese di investimento. Le delegazioni di pagamento, rilasciate ai sensi della legge n. 440/87, devono essere sottoscritte dal direttore, non necessitando piu' la sottoscrizione (prevista in precedenza per le Aziende) anche del rappresentante legale dell'ente locale di riferimento (1o comma dell'art. 10 bis della legge n. 440/87). Sulle stesse delegazioni, non essendo soggette ad accettazione ai sensi del 2o comma dell'art. 3 della legge n. 843/78, non e' necessaria la sottoscrizione del Tesoriere/Cassiere. Permane l'obbligo, in capo agli Enti mutuatari, di notificare l'atto di delega. In mancanza della notifica l'atto e' inefficace. Anche in questo caso la delegazione di pagamento e' rilasciata "pro solvendo" e non "pro soluto", e per effetto della notifica il Tesoriere/Cassiere e' obbligato in proprio a versare all'Istituto mutuante, alle relative scadenze, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardo, l'importo oggetto delle delegazioni, effettuando gli opportuni accantonamenti sulle "entrate effettive" degli enti deleganti. Il Tesoriere, per effetto della delega, diviene debitore in proprio nei confronti degli enti mutuanti, senza necessita' di ricorrere, come in precedenza, ad una regolamentazione convenzionale tra delegato e delegante (che produceva gli effetti ora scaturenti direttamente dalla legge). Il rilascio della delegazione e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse (4o comma, art. 3 legge 843/78). C) S.p.A. a prevalente capitale pubblico locale: mandati irrevocabili di pagamento sulle entrate effettive di bilancio del servizio pubblico gestito ovvero idonee forme di garanzia fidejussoria o reale. Ai fini della garanzia si dovra' procedere a canalizzare i proventi del servizio (o servizi) svolti dalla S.p.A. in un solo Istituto di credito, a cui sara' conferito, con atto negoziale, il mandato irrevocabile per il pagamento "pro solvendo" e non "pro soluto" delle rate alle rispettive scadenze, con l'impegno ad anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti. La delega di pagamento, rilasciata sulle entrate effettive, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della societa' ed accettata dall'Istituto bancario mandatario nei cui confronti, in caso di ritardo nel pagamento, sara' applicata la mora. Un cenno a parte merita la garanzia dei nuovi soggetti mutuatari introdotti, come visto in precedenza, dal collegato alla finanziaria '98. Per questi dovra' farsi riferimento alla normativa vigente applicabile a ciascun soggetto. In assenza di norme speciali in materia, lo strumento di garanzia ordinaria dei mutui da assumere sara' rappresentato da fideiussioni bancarie o assicurative. 4.2 L'art. 7 del D.M. Tesoro 7.1.1998 disciplina la Contributi possibilita' di garantire i mutui attraverso la statali e cessione di contributi statali o regionali. regionali Art. 7 D.M. In particolare la norma dispone che detti contributi Tesoro possono essere accettati esclusivamente se siano ceduti 7.1.1998 direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo. La Cassa depositi e prestiti rimane peraltro estranea ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente beneficiario in dipendenza della cessione del contributo. Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa puo' scontare le semestralita' o annualita' di contributo, concedendo all'ente beneficiario un mutuo pari al valore attuale delle stesse semestralita' o annualita'. Con il D.M. Tesoro 7.1.1998 resta dunque operante la possibilita' di garanzia sussidiaria regionale, nonche' quella di cessione di contributi statali o regionali. Questi ultimi, laddove siano prodotti dopo l'inizio di ammortamento del corrispondente mutuo, dovranno conseguentemente avere decorrenza successiva ma scadenza comunque identica a quella del mutuo. 5. L'AMMORTAMENTO Gli artt. 8 e 9 del D.M. Tesoro 7.1.1998 riguardano rispettivamente le "modalita' di ammortamento" e gli "interessi attivi, passivi e recupero coattivo". 5.1 I mutui sono ammortizzati in un periodo non superiore a Modalita' di venti anni, mediante rate comprensive di capitale ed ammortamento interesse, decorrenti dal 1o gennaio successivo alla Art. 8 D.M. data di concessione dei mutui stessi. Tesoro 7.1.1998 Su richiesta degli enti mutuatari, le quote di ammortamento di loro pertinenza possono decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione. Per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi dal 1o luglio possono essere posti in ammortamento dal 1o luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione. Il 1o ed il 2o comma dell'art. 8 recepiscono le modalita' di ammortamento rispettivamente previste dall'art. 46, 2o co., lett. b) del D.Lgs. n. 77/95 e dall'art. 5, 7o co. del D.L. n. 444/95 (quest'ultima norma ha introdotto il differimento). Il 3o comma introduce invece una diversa possibile decorrenza (1o luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione, se quest'ultima e' successiva al 1o luglio) per i soggetti mutuatari diversi da Comuni, Province e Comunita' montane. Si precisa che l'istanza di differimento deve essere contenuta nella stessa domanda di mutuo, per consentire a questo Istituto di predisporre l'adesione di massima ed il piano di ammortamento in maniera conforme alla richiesta. In via eccezionale e' possibile accettare istanze di differimento avanzate dai mutuatari in un momento successivo a quello della domanda di mutuo, nel periodo intercorrente tra la formale concessione e l'inizio dell'ammortamento originariamente stabilito. In tali ipotesi la domanda deve comunque pervenire all'Istituto entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di concessione del finanziamento (o entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di concessione, per i mutui in ammortamento dall'1.7), per consentire il perfezionamento dei relativi adempimenti in data anteriore a quella di chiusura delle operazioni di rettifica dei ruoli di riscossione. 5.2 La durata dell'ammortamento dei mutui e' fissata in via Durata ordinaria in venti anni, al fine di ridurre l'impatto dell'ammorta- delle rate sui bilanci degli Enti e rilanciare gli mento e investimenti. Resta nella facolta' del mutuatario pagamento richiedere l'ammortamento decennale o quindicennale. rate I mutui vengono posti in ammortamento, attualmente, mediante rate semestrali costanti posticipate comprensive di capitale ed interesse, da corrispondersi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno. Si riporta la formula da adottare per il calcolo della rata semestrale: i (1+i)n Rata semestrale = C . ------------ (1+i)n - 1 dove: C = capitale mutuato i = tasso di interesse semestrale = tasso annuo : 2 n = numero delle rate semestrali di rimborso Considerato un capitale pari a 100 ed un tasso semestrale di interesse pari a 0,03, i coefficienti percentuali per il calcolo delle rate comprensive di capitale ed interessi, da rapportare all'importo del mutuo, sono i seguenti: 10 anni 15 anni 20 anni - semestralita' 6,721571 5,101926 4,326238 Considerato un capitale pari a 100 ed un tasso semestrale di interesse pari a 0,0275, i coefficienti percentuali per il calcolo delle rate comprensive di capitale ed interessi, da rapportare all'importo del mutuo, sono i seguenti: 10 anni 15 anni 20 anni - semestralita' 6,567173 4,938442 4,153151 5.3 Sulle somme erogate in conto mutuo anteriormente alla Interessi data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli attivi, interessi al medesimo saggio di concessione, dalla data passivi e del mandato al 31 dicembre antecedente il periodo di recupero ammortamento, da versare con valuta 31 dicembre di coattivo ciascun anno di preammortamento entro il successivo 31 Art. 9 D.M. gennaio. Tesoro 7.1.1998 Ovviamente per i mutui di cui al 3o comma dell'art. 8 si fara' riferimento, rispettivamente, alle date del 30 giugno e del 31 luglio. Salvo norme speciali, in corrispondenza delle somme rimaste da erogare sui mutui in ammortamento viene annualmente retrocessa agli enti pagatori parte della rata di ammortamento, parametrata ad un saggio di interesse pari a quello vigente per i depositi volontari, cosi' come previsto dall'art. 20, comma 1 della legge n. 3/79 (attualmente il 2 per cento in ragione d'anno). Sulle somme dovute alla Cassa a qualsiasi titolo, in caso di ritardo nel pagamento devono essere corrisposti gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, ad un tasso superiore del 50 per cento quello di concessione vigente per i mutui al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora. Per il recupero dei crediti di mora o delle somme comunque dovute, oltre a procedere direttamente contro i debitori, la Cassa puo' estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari. E' in facolta' della Cassa di sospendere ogni erogazione in conto mutui in caso di morosita'. Risultano oggi unificate le modalita' di calcolo e versamento degli interessi di preammortamento, nel previgente decreto viceversa distinte a seconda che l'ammortamento del mutuo decorresse dal primo o dal secondo anno successivo a quello della concessione. La modalita' prescelta andra' certamente incontro alle esigenze dei mutuatari-Cassa, non piu' costretti a sopportare l'onere di un ulteriore semestre di interessi sugli interessi di preammortamento. I commi 3, 4 e 5 riguardano gli interessi di mora e dotano l'Istituto dei relativi meccanismi di garanzia (compensazione e blocco delle erogazioni). Nel comma 3 e' stato parametrato il tasso di mora ad una percentuale (50%) del tasso di concessione vigente al momento della maturazione dei medesimi interessi. 6. IL TASSO In base al vigente D.M. Tesoro 24.1.1998 (in G.U. 28.1.1998, n. 22), il tasso d'interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo e' determinato nella misura del 6 per cento in ragione d'anno. Per le operazioni di mutuo, con oneri di rimborso a carico degli enti mutuatari, per le quali viene richiesto ed assentito il piano economico finanziario di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 504/92, il saggio di interesse viene fissato nella misura del 5,50 per cento in ragione d'anno. Il tasso agevolato si applica non solo nell'ipotesi di totale rimborso del finanziamento da parte del soggetto mutuatario, ma anche in caso di rimborso parziale, limitatamente alla quota dallo stesso sostenuta. E' evidente che laddove al finanziamento concorrano, in qualita' di enti pagatori/contributori, piu' enti mutuatari ordinariamente ammessi al credito dell'Istituto, il tasso agevolato sara' applicato a ciascuno di essi. 7. LE VARIAZIONI DOPO LA CONCESSIONE Le variazioni che possono verificarsi dopo la concessione del mutuo sono di due tipi, a seconda che lascino immodificate le condizioni di ammortamento ovvero producano cambiamento delle stesse. Nella prima fattispecie rientrano le novazioni soggettive ed oggettive. 7.1 Di regola le variazioni dei soggetti intestatari dei Novazioni mutui concessi sono imposte dalla legge. Attualmente le soggettive fattispecie piu' ricorrenti conseguono all'adeguamento degli Enti ad alcune disposizioni della legge n. 142/90. Le novazioni della specie possono comunque avvenire solo in favore di soggetti ordinariamente ammessi al credito della Cassa depositi e prestiti. In via generale, fatte salve le peculiarita' che ogni fattispecie presenta, la documentazione necessaria per procedere alla novazione soggettiva e' rappresentata dalle deliberazioni degli Enti coinvolti, rispettivamente di cedere e di subentrare nel finanziamento da novare e dalla deliberazione dell'Ente garante di confermare la garanzia a suo tempo prestata. Qualora oltre alla novazione dell'intestatario si proceda anche alla modifica dell'Ente garante, e' necessario produrre le nuove garanzie e la relativa delibera di assunzione, nonche' la dichiarazione circa la capacita' di indebitamento ove prevista. 7.2 L'art. 10 del D.M. Tesoro 7.1.1998 e' dedicato Novazioni all'Istituto della devoluzione (novazione oggettiva). oggettive Art. 10 D.M. La norma prescrive che e' consentito l'utilizzo Tesoro parziale o totale del mutuo concesso, per finalita' 7.1.1998 diverse da quelle originarie, a condizione che si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 1 del D.M. Tesoro 7.1.1998 e che rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento. 7.2.1 Il terzo comma pone un limite alla devolvibilita': Limiti infatti non' e' consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verra' periodicamente determinato dal consiglio di amministrazione (attualmente 5 milioni di lire). 7.3 E' peraltro ora consentita la devoluzione del residuo Accorpamento capitale da somministrare accertato su mutui diversi, residui per il finanziamento parziale o totale di un nuovo investimento, a condizione che si tratti di investimento finanziabile ai sensi dell'articolo 1 del D.M. Tesoro, che rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli mutui e infine che i singoli mutui siano interamente garantiti dall'ente mutuatario e/o assistiti da contribuzione regionale. La norma regolamentare da' piena attuazione alla previsione legislativa di cui all'art. 49, comma 16 della legge n. 449/97. Dal punto di vista istruttorio, la documentazione da inoltrare e' quella di rito per le devoluzioni (integrata da alcuni elementi), che di seguito si riassume: - domanda; - attestazione in ordine alle economie accertate su ogni singola posizione il cui residuo si intende devolvere; - attestazione sugli estremi della delibera approvativa del progetto definitivo (laddove si tratti di opere); - delibera di devoluzione, con la quale l'ente, prendendo atto che rimangono invariate le condizioni degli ammortamenti originari o rinegoziati, rinuncia a qualsiasi facolta' di richiedere variazioni dopo la concessione del finanziamento oggetto dell'accorpamento dei residui; - decreto devolutivo del contributo regionale o statale (per i soli mutui assistiti da contribuzione in conto rata); - delibera di mantenimento della garanzia originaria di eventuali enti garanti diversi dal mutuatario. 7.3.1 L'operazione e' consentita soltanto sui mutui concessi Limiti in base al D.M. Tesoro 7.1.1998 e precedenti decreti ministeriali sull'attivita' ordinaria; sono dunque esclusi tutti gli altri mutui, sia pure concessi a "condizioni ordinarie", in base a norme di legge speciali. Non si pongono limiti all'importo delle singole economie "accorpabili", bensi' sulla somma delle stesse, che non puo' essere inferiore ai 5 milioni, in analogia a quanto fissato dal C.d.A. in data 5.2.1985, per le concessioni. 7.4 Vediamo ora le piu' ricorrenti variazioni successive Variazioni alla concessione che comportano modifiche alle di condizioni di ammortamento. ammortamento Si ricorda preliminarmente che dall'esercizio 1997 tutte le variazioni di ammortamento incidono direttamente sul piano di ammortamento del singolo finanziamento modificato, con decorrenza ed effetto corrispondente al 1o gennaio (o 1o luglio, per i mutui in ammortamento dall'1.7) successivo la variazione stessa. Tale meccanismo elimina la retroattivita' della decorrenza dell'operazione all'entrata in ammortamento del mutuo. Come si vedra' al punto 7.4.3, per quanto riguarda i rimborsi a seguito di revoche di finanziamento, nulla cambia rispetto al passato; ai sensi del 2o comma dell'art. 11 del D.M. Tesoro 7.1.1998 l'Istituto restituisce la quota di capitale versata in conto delle rate pregresse ammortizzata al 31 dicembre dell'esercizio in cui il provvedimento di revoca viene formalizzato. 7.4.1 L'art. 11 del D.M. Tesoro 7.1.1998 e' dedicato agli Art. 11 D.M. istituti della estinzione anticipata, della revoca e Tesoro della rinuncia. 7.1.1998 7.4.2 La Cassa depositi e prestiti puo' aderire alla Estinzione richiesta di estinzione anticipata del mutuo assunto, anticipata da operarsi mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue, calcolato utilizzando come tasso di sconto il tasso nominale vigente per i mutui ordinari dell'Istituto, e il residuo debito stesso. Il 1o comma dell'art. 11 del nuovo regolamento ministeriale muove dalla considerazione che il rimborso anticipato determina delle perdite a carico del bilancio dell'Istituto tutte le volte che il tasso di reimpiego delle somme ricevute (tasso di concessione sui nuovi mutui) sia inferiore al saggio di interesse del finanziamento rimborsato. In base alla norma, per estinguere anticipatamente un mutuo il soggetto mutuatario dovra' corrispondere: - la differenza tra il capitale somministrato ed il capitale gia' ammortizzato al 31.12 dell'anno in cui si determina l'estinzione (per i mutui in ammortamento dall'1.7 si fara' riferimento al capitale ammortizzato al 30.6 successivo alla data di determina dell'estinzione); - un indennizzo, pari alla differenza fra il valore attuale delle rate residue calcolato utilizzando, quale tasso di sconto, il tasso vigente al momento della domanda per la concessione di nuovi mutui ed il residuo debito, intendendosi per tale il residuo capitale da ammortizzare all'1.1 dell'anno successivo a quello in cui si commina l'estinzione, desumibile dal piano di ammortamento (anche qui, per i mutui in ammortamento dall'1.7, si fara' riferimento al capitale da ammortizzare all'1.7 successivo alla data di determina dell'estinzione). Qualora non fossero state effettuate somministrazioni in conto del mutuo da estinguere anticipatamente, l'Istituto provvedera' alla restituzione del capitale ammortizzato mediante compensazione con quanto dovuto a titolo di indennizzo. Il meccanismo non dara' luogo ad applicazione di alcun indennizzo nell'ipotesi in cui il tasso di reimpiego per la Cassa risulti maggiore del saggio originario di concessione. L'estinzione anticipata comporta il versamento, da parte del soggetto mutuatario, di tutto il residuo debito in capitale, ivi compreso quello a carico di eventuali altri soggetti pagatori/contributori diversi dall'intestatario del mutuo, nonche' dell'intero importo dell'indennizzo. La Cassa rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto mutuatario e gli eventuali altri soggetti pagatori/contributori. Non e' consentita l'estinzione anticipata parziale di un mutuo. 7.4.2.1 La procedura di estinzione anticipata, da attivarsi su Procedura apposita istanza del soggetto mutuatario, si articola nel seguente modo. La Cassa (Divisione V) fornisce i conteggi relativi alla somma da corrispondere per il perfezionamento dell'operazione, fissando le condizioni applicate per il computo degli oneri relativi all'estinzione anticipata del mutuo, con esplicito riferimento al tasso di sconto sulla base del quale viene calcolato il valore attuale delle rate residue di ammortamento. Il soggetto mutuatario trasmette la delibera di estinzione anticipata, esecutiva, con cui si impegna al versamento di quanto dovuto per la definizione dell'operazione. La Divisione V della Cassa delibera l'estinzione anticipata del mutuo, fissando l'onere da versare entro il 31 dicembre (ovvero entro il 30 giugno per i mutui in ammortamento dall'1.7) successivo. L'estinzione anticipata comporta la cancellazione del mutuo dai ruoli di riscossione a far data dal 1o gennaio (ovvero dall'1.7), successivo al perfezionamento dell'operazione. Il soggetto mutuatario provvede al versamento della somma dovuta, entro la scadenza fissata, a mezzo di versamento sul c/c postale intestato alla Cassa depositi e prestiti (il bollettino di versamento predisposto viene trasmesso in allegato all'informativa sul costo dell'operazione inviata dall'Istituto), oppure con apposito ordinativo diretto effettuato presso la Tesoreria provinciale - c/c di Tesoreria intestato all'Istituto. Tale versamento deve essere munito di apposita causale che ne favorisca l'individuazione. Il pagamento effettuato oltre la data stabilita determinera' il computo di interessi di mora secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 3 del D.M. Tesoro 7.1.1998. Il mancato pagamento comportera' il recupero coattivo della somma con le modalita' indicate nell'art. 9, comma 4 del citato D.M. Tesoro. Al fine di permettere all'Ufficio competente dell'Istituto di deliberare l'estinzione anticipata di un mutuo in tempo utile alla cancellazione dello stesso dai ruoli di riscossione, la richiesta, corredata dalla documentazione idonea, deve pervenire all'Istituto entro il 30 ottobre (ovvero entro il 30 aprile per i mutui in ammortamento dall'1.7). 7.4.3 Nel caso di revoca del mutuo concesso, dipendente da Revoca qualsiasi causa non imputabile alla Cassa, verranno restituite al soggetto mutuatario e agli eventuali altri enti pagatori, le sole quote capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata comminata la revoca. Il Consiglio di amministrazione puo', in casi particolari, deliberare di restituire parzialmente anche la quota interessi delle rate di ammortamento pagate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata comminata la revoca. Per i mutui in ammortamento dall'1/7, si fara' riferimento alle quote capitale ammortizzate al 30.6 successivo alla data di revoca. A titolo esemplificativo, si ricorda che costituiscono cause di revoca il venir meno del requisito della maggioranza pubblica nelle societa' per azioni o a responsabilita' limitata ammesse al credito ordinario dell'Istituto, ovvero, in base al principio del mutuo di scopo, l'utilizzo non autorizzato del finanziamento per una spesa diversa da quella posta a base della formale concessione. Nel caso di revoca, le somme saranno restituite in via ordinaria mediante compensazione con quanto dovuto sui ruoli relativi a rate di ammortamento vigenti con effetto dall'esercizio successivo alla revoca. Quest'ultima, indipendentemente dal fatto che il mutuo risulti o meno in ammortamento, comporta l'obbligo per il mutuatario di restituire alla Cassa le eventuali somme erogate. Gli eventuali interessi di preammortamento sono dovuti limitatamente al periodo intercorrente tra la data del mandato con cui e' stata disposta l'erogazione in conto mutuo e la data indicata dalla Cassa come termine ultimo per la restituzione della somma. 7.4.3.1 Nel caso di revoca comminata prima dell'inizio Commissione dell'ammortamento e' dovuta una commissione pari all'1 per cento dell'importo del mutuo, con un massimo stabilito attualmente dal Consiglio di amministrazione in L. 1.300.000. La commissione deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene comminata la revoca, mediante versamento corredato da specifica causale. Per i mutui in ammortamento dall'1.7, occorrera' far riferimento al 30 giugno successivo la data di revoca. 7.4.4 E' in facolta' del soggetto mutuatario rinunciare al Rinuncia mutuo concesso anteriormente alla data di inizio del relativo ammortamento. Il soggetto mutuatario che intende rinunciare al mutuo deve trasmettere l'istanza corredata da una delibera esecutiva. 7.4.4.1 Il mutuatario deve corrispondere, ai sensi del 4o comma Commissione dell'art. 11 del D.M. Tesoro 7.1.1998, una commissione dell'1 per cento dell'importo mutuato, con un massimo stabilito attualmente dal Consiglio di amministrazione in L. 1.300.000. Il pagamento della commissione deve avvenire secondo le modalita' di cui al precedente punto 7.4.3.1. Anche per cio' che attiene alla restituzione delle somme eventualmente erogate ed al versamento degli interessi di preammortamento, si rimanda a quanto gia' detto per le revoche in preammortamento. 7.4.5 Il soggetto mutuatario puo' chiedere la riduzione Riduzioni dell'importo di un mutuo con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento con decorrenza ed effetto al 1o gennaio (o 1o luglio) successivo alla variazione. Per i mutui "a condizioni ordinarie", la riduzione puo' essere effettuata al termine dei lavori finanziati, commisurando l'importo del mutuo alle erogazioni disposte. L'operazione viene perfezionata a seguito di una domanda, corredata dalla dichiarazione circa l'accertamento definitivo del costo dell'investimento. I mutui possono essere ridotti anche nei casi in cui il mutuatario comunichi una minore occorrenza finanziaria, determinata da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori, da una sopravvenuta disponibilita' di fondi propri o di contribuzioni in c/ capitale di soggetti terzi o, infine, dall'attivazione di altre forme di finanziamento. In tutti questi casi la domanda di riduzione dovra' essere corredata da una delibera dell'organo competente dalla quali risulti debitamente motivata detta minore occorrenza finanziaria. Per i mutui assistiti da contributo regionale in conto rata, sia esso parziale o totale, l'operazione puo' essere disposta su presentazione di un atto regionale nella forma del decreto, della delibera, della determina del Dirigente responsabile competente per materia, che accerti in via definitiva l'ammontare della spesa ammessa a contributo. Per i mutui assistiti da contributo statale in conto rata ovvero per i mutui concessi in base a leggi speciali con oneri a carico dello Stato, la riduzione viene effettuata su domanda del soggetto mutuatario con modalita' analoghe a quelle indicate precedentemente per i mutui "a condizioni ordinarie". Richiamando la parte introduttiva alle variazioni di ammortamento, l'eliminazione della decorrenza retroattiva dell'operazione all'entrata in ammortamento del mutuo ha, di fatto, eliminato i conguagli cosi' come venivano a determinarsi sulla base delle precedenti disposizioni. Attualmente, ridurre un mutuo consiste nell'abbattimento del residuo debito in capitale all'1.1 (o 1.7) successivo all'operazione (il valore e' desumibile dal piano di ammortamento) a cui segue la rideterminazione della rata a carico di ciascun soggetto pagatore calcolata sulla durata residua dell'ammortamento. I mutui non vengono ridotti per importi inferiori a 150.000 lire; in tali casi l'Istituto provvede d'ufficio, in sede di pagamento a saldo, alla somministrazione dell'eventuale residuo inferiore al predetto importo, ovvero alla sua compensazione con quanto dovuto per rate d'ammortamento relative a prestiti in vigore iscritte sui ruoli di scadenza pross Per la riduzione d'importo mutuo, attualmente non e' dovuta alcuna commissione. 7.4.6 Dopo la concessione del mutuo possono effettuarsi Variazione modifiche circa la ripartizione degli oneri di soggetto ammortamento del prestito a seguito di: pagatore - cessione di contributi in conto rata da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome; - sostituzione del soggetto pagatore delle rate di ammortamento per cause diverse dalla precedente fattispecie, riconosciute comunque ammissibili dall'Istituto. Nel primo caso la cessione del contributo in sostituzione parziale o totale degli oneri di ammortamento a carico dell'Ente e' accettata esclusivamente se il provvedimento concessivo della contribuzione soddisfi tutte le condizioni gia' illustrate nel precedente punto 4.2 (Contributi statali o regionali). Si ribadisce che per i casi in cui il mutuo sia gia' in ammortamento, l'impegno di spesa registrato puo' essere assunto a decorrere dall'anno successivo la variazione e per tutta la durata residua dell'ammortamento. Con la comunicazione dell'avvenuto accoglimento della contribuzione, il soggetto mutuatario e/o pagatore viene autorizzato a versare le rate nella nuova misura al netto della contribuzione stessa, diversamente da quanto aveva precedentemente garantito a mezzo della delegazione rilasciata. Questa rimane agli atti dell'Istituto e non e' restituita al titolare se non su esplicita richiesta alla quale seguira' la trasmissione in sostituzione di una nuova delegazione commisurata al nuovo importo della rata. Si segnala che in caso di mancata sostituzione, la delegazione agli atti si intende valida solo per gli oneri di ammortamento ricalcolati a seguito dell'aggiornamento della rata. Nel secondo caso di sostituzione del soggetto pagatore, colui che subentra nel pagamento delle rate lo fa alle medesime condizioni di ammortamento, con particolare riferimento alla durata e al saggio. In questo caso dovranno essere rilasciate nuove delegazioni di pagamento ovvero, a seconda della tipologia del soggetto che subentra nel pagamento, altre forme di garanzie indicate nel precedente punto 4.1 (Forme di garanzia). La Cassa depositi e prestiti rimane sempre estranea ai rapporti intercorrenti tra gli Enti pagatori in dipendenza delle rate versate precedentemente alla modifica del carico degli oneri di ammortamento. 8. LE RESPONSABILITA' 8.1 Ai sensi dell'art. 12 del D.M. Tesoro 7.1.1998, il Art. 12 D.M. rappresentante legale ovvero il responsabile del Tesoro procedimento del soggetto mutuatario risponde nei 7.1.1998 confronti della Cassa della corrispondenza della domanda di erogazione allo scopo del mutuo. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 197/83 non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti sulle delegazioni di pagamento rilasciate dai soggetti mutuatari per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa, sui prestiti stessi, nonche' sui mandati di pagamento fino all'atto dell'erogazione delle relative somme, da parte del soggetto mutuatario a favore dei legittimi creditori finali, quali risultanti dalla documentazione giustificativa di spesa che e' alla base della domanda di somministrazione. Ai sensi del citato art. 13 della legge n. 197/83, gli atti compiuti in difformita' sono nulli e improduttivi di qualsiasi effetto sospensivo. La nullita' deve essere rilevata d'ufficio dall'autorita' giudiziaria. Il responsabile del procedimento e' tenuto ad accertare il rispetto delle forme di pubblicita' di cui all'art. 13 del D.M. Tesoro 7.1.1998. 8.2 Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 5, comma 2 Art. 5, del D.M. Tesoro 7.1.1998 per le erogazioni il soggetto comma 2 D.M. mutuatario risponde della tempestiva destinazione delle Tesoro somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto e che 7.1.1998 la Cassa resta comunque estranea ai rapporti tra il mutuatario e i suoi creditori. 9. LA PUBBLICITA' 9.1 I soggetti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei Art. 13 D.M. lavori finanziati un cartello con la dicitura: "Opera Tesoro finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi 7.1.1998 del risparmio postale". Analoga dicitura deve risultare nella pubblicita' delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia gia' stata prescelta la Cassa quale istituto mutuante.