(all. 2 - art. 1)
                          CAPITOLO SECONDO
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                        IL D.M. TESORO 7.1.1998
           2. L'OGGETTO DEI FINANZIAMENTI
              L'art. 1 del D.M. Tesoro 7.1.1998, confermando la
              natura di mutui a specifica destinazione (mutui di
              scopo) dei finanziamento dell'Istituto, delimita
              l'ambito oggettivo di intervento della Cassa, facendolo
              coincidere con il campo degli investimenti attivabili
              per il perseguimento delle finalita' pubbliche affidate
              alla cura dei soggetti mutuatari, secondo le
              valutazioni al riguardo operate dagli stessi.
          2.1 In quest'ottica l'art. 1 del decreto elenca le seguenti
              voci:
Art. 1 D.M.   A) Costruzione, ristrutturazione e manutenzione
Tesoro        straordinaria di beni immobili;
7.1.1998
              B) Acquisizione di aree e di altri beni immobili;
              C) Acquisto e realizzazione di attrezzature, mezzi di
              trasporto e altri beni mobili.
              D) Altri investimenti di interesse pubblico e
              interventi consentiti da norme comunitarie, statali e
              regionali, ivi compresi i conferimenti o le
              partecipazioni al capitale di societa' per azioni o a
              responsabilita' limitata, costituite in base alle
              facolta' concesse ai medesimi enti mutuatari dalla
              legislazione vigente.
              Resta esclusa la concedibilita' di mutui richiesti per
              il finanziamento di trasferimenti di capitale
              (contributi) in favore di soggetti privati, a meno che
              questi ultimi non siano soggetti mutuatari ordinari
              dell'Istituto ovvero concessionari di costruzione e
              gestione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 109/94 o
              di un servizio pubblico.
          2.2 Come gia' accennato, lo Stato richiede spesso
Leggi         l'intervento della Cassa, con specifiche leggi che
speciali      fissano di volta in volta soggetti, oggetti e procedure
              dei relativi finanziamenti. Per tutto cio' che non sia
              espressamente disciplinato nella normativa speciale, si
              fa rinvio alle disposizioni generali per l'accesso al
              credito Cassa, ora fissate nel D.M. Tesoro 7.1.1998.
           3. LA PROCEDURA
          3.1 In base all'art. 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998 la
Art. 2 D.M.   procedura di finanziamento della Cassa depositi e
Tesoro        prestiti si articola in:
7.1.1998
              a) adesione di massima;
              b) concessione;
              c) erogazioni.
              Il secondo comma dello stesso articolo 2 prevede che,
              in presenza di particolari esigenze legate alla natura
              degli investimenti da finanziare ovvero alla tipologia
              dei fondi utilizzati, il consiglio di amministrazione
              della Cassa depositi e prestiti possa introdurre
              modifiche alla procedura di cui al comma precedente.
              Cosi', a mero titolo esemplificativo, in presenza di
              particolare urgenza, quale quella che si determina in
              situazioni calamitose, l'Istituto potrebbe decidere per
              la contestuale concessione ed integrale erogazione dei
              mutui.
              Per i progetti cofinanziabili in ambito U.E., il
              Consiglio di amministrazione ha gia' deliberato di
              fornire, su apposita istanza dei mutuatari, un formale
              impegno alla concessione del mutuo, giuridicamente
              vincolante e dunque utile allo stesso mutuatario per
              ottenere il cofinanziamento a livello comunitario. In
              questi casi la successiva formale concessione del mutuo
              avverra' comunque seguendo l'ordinaria procedura e con
              la relativa documentazione di cui al primo comma
              dell'art. 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998.
              L'istanza volta ad ottenere il formale impegno alla
              concessione da parte del Consiglio di amministrazione,
              dovra' contenere la quantificazione del fabbisogno
              finanziario complessivo e di quello che si intende
              coprire con mutuo-Cassa, nonche' l'indicazione della
              natura dell'intervento o del programma di interventi da
              realizzare. La medesima istanza dovra' essere corredata
              da un'attestazione dalla quale risulti l'appartenenza
              del soggetto ad una delle aree depresse del territorio
              nazionale individuate dalla Commissione delle Comunita'
              europee come ammissibili agli interventi dei fondi
              strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella
              fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lett. c del
              Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione
              (cfr. art. 1, lett. a, D.L. n. 32/95).
              In dettaglio si procede ora alla illustrazione delle
              varie fasi della procedura ordinaria.
          3.2 L'adesione di massima viene fornita sulla base di una
Adesione di   richiesta contenente l'indicazione dell'oggetto
massima       dell'investimento e la quantificazione del fabbisogno
Art. 3 D.M.   finanziario, quali individuati dagli atti programmatori
Tesoro        approvati dal soggetto mutuatario.
7.1.1998
              La stessa non costituisce impegno della Cassa alla
              concessione del relativo finanziamento.
              La soglia minima sulla quale si sviluppa l'istruttoria,
              e' dunque rappresentata dalla quantificazione del
              fabbisogno finanziario. Per l'individuazione concreta
              degli atti propedeutici al mutuo si fa rinvio al quarto
              capitolo della presente Circolare, in relazione alle
              diverse tipologie dei soggetti e degli investimenti da
              finanziare (si trattera', generalmente, di mere
              attestazioni, salvi eventuali approfondimenti
              istruttori, in particolari casi imposti dalla
              necessita' di valutare la piena solvibilita' del
              mutuatario).
              Risulta ribadito il principio secondo il quale
              l'affidamento di massima non puo' considerarsi una
              promessa di finanziamento giuridicamente vincolante,
              in quanto la stessa non e' resa dall'organo - il
              Consiglio di Amministrazione - abilitato dalla legge a
              concedere i mutui.
          3.3 La concessione dei mutui viene deliberata sulla base
Concessione   degli atti di assunzione e garanzia, nonche', avuto
Art. 4 D.M.   riguardo alla tipologia dell'investimento,
Tesoro        dell'intervenuta approvazione del progetto
7.1.1998      definitivo/esecutivo. La Cassa puo' richiedere
              eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.
              La concessione viene proposta dal direttore generale al
              consiglio di amministrazione, valutate le risultanze
              istruttorie.
              In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal
              consiglio di amministrazione, il direttore generale
              provvede alla formale concessione dei singoli mutui,
              mediante proprie "Determine", le quali, a tutti gli
              effetti, valgono come decreto di concessione.
              L'articolo 4 del D.M. Tesoro 7.1.1998 riproduce l'art.
              12 del precedente decreto (che a sua volta
              sostanzialmente confermava le norme gia' contenute nel
              T.U. del 1913 e del regolamento attuativo del 1919) per
              quanto riguarda la concessione del mutuo (proposta dal
              Direttore generale al Consiglio di Amministrazione,
              deliberata dal Consiglio sulla base degli elenchi delle
              operazioni, e disposta con determina direttoriale sulla
              base della deliberazione del Consiglio). Come per
              l'adesione di massima, si rinvia al quarto capitolo per
              l'individuazione concreta degli atti di assunzione e
              garanzia da prodursi per la formale concessione del
              mutuo.
              Viceversa, cio' che si ritiene fin d'ora di segnalare,
              in quanto rappresenta una notevole novita' rispetto al
              passato, e' la circostanza che l'indicazione degli
              estremi dell'atto approvativo del progetto
              (definitivo), ove trattasi di opere, non e' piu'
              condizione essenziale per ottenere l'adesione al
              finanziamento, potendo essere prodotta per
              l'attivazione della successiva fase della concessione
              definitiva. Nei casi in cui si faccia ricorso
              all'appalto-concorso, peraltro, l'indicazione degli
              estremi progettuali sara' sostituita, sempre in fase di
              concessione, da un'attestazione in ordine alla chiusura
              del verbale di gara da parte della commissione
              giudicatrice.
              Qualora i mutuatari producano, a corredo dell'istanza
              di mutuo, tutta la documentazione completa e regolare
              ai fini della formale concessione, la stessa verra'
              deliberata unitamente all'adesione di massima.
          3.4 I mutui sono somministrati, in una o piu' soluzioni,
Erogazioni    sulla base della domanda di erogazione corredata da
Art. 5 D.M.   una dichiarazione del responsabile del procedimento
Tesoro        dalla quale risultino analiticamente la natura e gli
7.1.1998      importi delle spese sostenute da imputare in conto
              mutuo.
              Il soggetto mutuatario risponde della tempestiva
              destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli
              aventi diritto. La Cassa resta comunque estranea ai
              rapporti tra il mutuatario e i suoi creditori.
              Sui mutui concessi con oneri a totale carico del
              mutuatario, qualora la spesa definitivamente accertata
              sia inferiore all'ammontare del mutuo, la Cassa puo',
              su richiesta, somministrare il residuo capitale,
              purche' lo stesso non superi il 5 per cento
              dell'importo del finanziamento ovvero, nei casi in cui
              superi tale percentuale, sia comunque inferiore al
              limite di importo fissato per le devoluzioni dal
              consiglio di amministrazione.
              La somministrazione dei mutui e', in uno con l'oggetto
              dei finanziamenti, la materia su cui si gioca la forza
              innovativa del regolamento ministeriale, rappresentando
              quelli citati i due momenti piu' importanti della
              delegificazione.
              Tutti i decreti ministeriali emanati successivamente
              alla delegificazione avevano riproposto sostanzialmente
              le modalita' indicate nel T.U. del 1913 nonche'
              dall'art. 19 della legge n. 1/78: erogazioni per stati
              di avanzamento sulla base dei documenti di spesa.
              Il D.M. Tesoro 7.1.1998, innovando, ha invece disposto:
              - di non condizionare alla acquisizione dei documenti
              di spesa le somministrazioni, valutando sufficiente
              un'attestazione del responsabile circa l'effettuazione
              della spesa per la quale si richiede l'erogazione
              (comma 1) (cfr. MODELLO II-01-432) 1);
              - di consentire l'erogazione su domanda di quanto
              residua sul mutuo, dopo l'accertamento definitivo del
              costo dell'investimento, qualora la somma non
              utilizzata non superi il 5 per cento dell'importo
              mutuato e in ogni caso quando sia inferiore al limite
              fissato dal Consiglio di Amministrazione per le
              devoluzioni (comma 3); quest'ultima disposizione
              consente di erogare i residui non devolvibili perche'
              di importo inferiore - attualmente - ai 5 milioni, ma
              superiori al 5% del mutuo.
              Le innovazioni favoriscono, da un lato, la fluidita'
              dei rapporti Enti-Cassa, assegnando alla piena
              responsabilita' dell'ente la correttezza della
              procedura sottesa alle attestazioni (fatta comunque
              salva la facolta' di trasmettere direttamente, ove
              ritenuto opportuno, la documentazione di spesa),
              facendo consequenzialmente venir meno le esigenze di
              controllo e di verifica da parte della Cassa;
              dall'altro lato forniscono una adeguata risposta
              all'esigenza, fortemente rappresentata negli ultimi
              periodi dagli enti sempre piu' attenti alla gestione
              oculata delle risorse finanziarie, di utilizzare
              integralmente il mutuo in ammortamento anche per la
              parte eccedente la spesa realmente sostenuta.
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(1) Per i mutui in base a legge speciale per i quali apposite
    disposizioni disciplinano le modalita' di erogazione (es. legge
    n. 35/95, legge n. 265/95, ecc.) restano applicabili le speciali
    norme all'uopo previste.
              La disposizione di cui al comma 3 operera' solo in
              assenza di morosita' dei mutuatari istanti nei
              confronti della Cassa.
              Per completare il quadro di riferimento in materia di
              erogazioni sembra importante evidenziare che sono
              finanziabili, e dunque erogabili in conto dei mutui
              della Cassa, tutte le spese che concorrono a
              determinare il costo dell'opera finanziata, purche' le
              stesse risultino previste nel quadro economico
              progettuale (originario o aggiornato) e non siano
              esplicitamente escluse da norme di legge o
              regolamentari o che abbiano natura risarcitoria.
        3.4.1 Si e' discusso in passato circa l'ammissibilita'
Incentiva-    a mutuo degli incentivi per la progettazione,
zione per la  rappresentati dall' "1 per cento del costo preventivato
progettazio-  di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della
ne: art. 18   tariffa professionale relativa a un atto di
della legge   pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva"
11.2.1994,    da destinarsi "alla costituzione di un fondo interno da
n. 109        ripartire tra il personale degli uffici tecnici
              dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare
              dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano
              redatto direttamente i progetti o i piani, il
              coordinatore unico di cui all'articolo 7, il
              responsabile del procedimento e i loro collaboratori".
              Il Ministero dell'interno, interpellato dalla Cassa e
              dall'ANCI in ordine alla natura della spesa in parola
              (corrente o di investimento), ha chiarito che se il
              "progetto e' parte integrante di un'opera, ......,
              secondo un criterio interpretativo 'finalistico', possa
              essere partecipe della natura dell'opera e possa,
              quindi, essere ricompreso tra le spese di investimento.
              Di conseguenza, il progetto e' da ritenere ammissibile,
              in quanto fase preliminare e strumentale dell'opera, a
              finanziamento in conto mutuo".
              Sulla base dell'intervenuta autorevole interpretazione,
              l'Istituto ha disposto la finanziabilita' ed
              erogabilita' della spesa in parola.
              Sul piano istruttorio, potra' darsi corso alle relative
              somministrazioni in conto mutuo sulla base di
              un'attestazione del responsabile del procedimento del
              soggetto mutuatario dalla quale risulti:
              a) l'esatto importo che deve corrispondersi ai sensi
              dell'art. 18 della legge n. 109/94;
              b) che la spesa risulta inserita nel quadro economico
              progettuale dell'opera finanziata dalla Cassa.
        3.4.2 L'art. 5 del D.L. n. 79 del 28.3.97, convertito, con
Divieto di    modificazioni, dalla legge n. 140 del 28.5.97, ha
anticipazioni introdotto il divieto, per le amministrazioni pubbliche
sui lavori    di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo
              3.2.1993 n. 29, di concedere, in qualsiasi forma,
              anticipazioni del prezzo in materia di contratti di
              appalto di lavori, di forniture e di servizi.
              La legge di conversione n. 140 del 28.5.97 del citato
              D.L. ha esteso tale divieto agli enti pubblici
              economici. In forza di tale divieto non potranno piu'
              essere disposte somministrazioni per anticipazioni, con
              esclusione dei contratti gia' aggiudicati alla data di
              entrata in vigore della legge citata.
              L'unica eccezione prevista dalla stessa legge n. 140/97
              si riferisce ai contratti riguardanti attivita' oggetto
              di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea: in
              questi casi si potra' quindi spesare l'anticipazione,
              previa acquisizione di una dichiarazione dell'ente
              circa la sussistenza del cofinanziamento europeo.
              Si ricorda infine che restano escluse dal divieto le
              societa' per azioni e le S.r.l. a prevalente capitale
              pubblico.
           4. LE GARANZIE
          4.1 Ai sensi dell'art. 6 del D.M. Tesoro 7.1.1998, i mutui
Forme di      della Cassa depositi e prestiti possono essere
garanzia      garantiti:
Art 6 D.M.
Tesoro        a) per i soggetti di diritto pubblico: nelle forme
7.1.1998      previste dalla legge per i singoli enti mutuatari;
              b) per i soggetti di diritto privato: mediante
              delegazioni sulle entrate effettive di bilancio del
              servizio pubblico gestito ovvero con idonee forme di
              garanzia fideiussoria o reale;
              c) con provvedimento di garanzia emesso in base a legge
              regionale, purche' sia espressamente previsto in essa
              che, in relazione alla garanzia prestata, la regione,
              nel caso di mancato pagamento della rata, da parte
              dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro
              semplice notifica della inadempienza, provvedera' al
              pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi
              per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'ente
              mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti
              dell'ente mutuatario;
              d) con la cessione di contributi in semestralita' o
              annualita', concessi dallo Stato o dalle regioni per
              favorire determinati investimenti, secondo le modalita'
              di cui all'art. 7 del D.M. Tesoro 7.1.1998.
              La Cassa puo' accettare delegazioni di pagamento
              rilasciate da un soggetto mutuatario a garanzia di un
              mutuo assunto da altro mutuatario.
              Le delegazioni di pagamento costituiscono il tesoriere
              o il cassiere debitore principale nei confronti della
              Cassa depositi e prestiti e sono sempre rilasciate "pro
              solvendo" e non "pro soluto.
              Anche il settore delle garanzie dei mutui della Cassa
              risulta compreso nell'ambito della delegificazione
              operata dalla legge n. 3/79. Le norme in esame non
              hanno apportato comunque alcuna modifica sostanziale
              alla  disciplina gia' prevista dal previgente D.M.
              Tesoro 1.12.1995.
              Il quadro di riferimento, per i soggetti mutuatari gia'
              previsti come tali al 31.12.1997, resta pertanto il
              seguente:
              A) Enti locali: delegazioni di pagamento ex artt. 48 e
              62 del D.Lgs. n. 77/95.
              L'atto di delega deve essere notificato al tesoriere,
              nelle forme di legge, ma per legge non e' soggetto ad
              accettazione e costituisce titolo esecutivo (art. 48,
              comma 2 D.Lgs. n. 77/95).
              La delegazione di pagamento e' rilasciata "pro
              solvendo" e non "pro soluto", cioe' l'Ente mutuatario
              e' sempre responsabile del pagamento della rata di
              ammortamento.
              Il Tesoriere, per effetto della notifica della delega
              di pagamento ed indipendentemente dalla materiale
              disponibilita' di fondi dell'Ente mutuatario, e' tenuto
              a versare l'importo dovuto alle scadenze prescritte,
              con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di
              ritardato pagamento (art. 62 D.Lgs. n. 77/95).
              Nessuna eccezione inerente al rapporto sottostante la
              delegazione puo' essere opposta al mutuante.
              Il rilascio della delegazione e l'atto di delega sono
              esenti da imposte e tasse (4o comma, art. 3 legge n.
              843/78).
              B) Aziende speciali e consorzi degli enti locali:
              delegazioni di pagamento ex art. 10 bis L. n. 440/87.
              Il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2,
              3 e 4 della legge n. 843/78 consente alle Aziende
              speciali, e per estensione ai Consorzi, di rilasciare
              delegazioni di pagamento sulle proprie entrate
              effettive a garanzia dei mutui contratti per spese di
              investimento. Le delegazioni di pagamento, rilasciate
              ai sensi della legge n. 440/87, devono essere
              sottoscritte dal direttore, non necessitando piu' la
              sottoscrizione (prevista in precedenza per le Aziende)
              anche del rappresentante legale dell'ente locale di
              riferimento (1o comma dell'art. 10 bis della legge n.
              440/87). Sulle stesse delegazioni, non essendo soggette
              ad accettazione ai sensi del 2o comma dell'art. 3 della
              legge n. 843/78, non e' necessaria la sottoscrizione
              del Tesoriere/Cassiere. Permane l'obbligo, in capo agli
              Enti mutuatari, di notificare l'atto di delega. In
              mancanza della notifica l'atto e' inefficace.
              Anche in questo caso la delegazione di pagamento e'
              rilasciata "pro solvendo" e non "pro soluto", e per
              effetto della notifica il Tesoriere/Cassiere e'
              obbligato in proprio a versare all'Istituto mutuante,
              alle relative scadenze, con comminatoria
              dell'indennita' di mora in caso di ritardo, l'importo
              oggetto delle delegazioni, effettuando gli opportuni
              accantonamenti sulle "entrate effettive" degli enti
              deleganti. Il Tesoriere, per effetto della delega,
              diviene debitore in proprio nei confronti degli enti
              mutuanti, senza necessita' di ricorrere, come in
              precedenza, ad una regolamentazione convenzionale tra
              delegato e delegante (che produceva gli effetti ora
              scaturenti direttamente dalla legge).
              Il rilascio della delegazione e l'atto di delega sono
              esenti da imposte e tasse (4o comma, art. 3 legge
              843/78).
              C) S.p.A. a prevalente capitale pubblico locale:
              mandati irrevocabili di pagamento sulle entrate
              effettive di bilancio del servizio pubblico gestito
              ovvero idonee forme di garanzia fidejussoria o reale.
              Ai fini della garanzia si dovra' procedere a
              canalizzare i proventi del servizio (o servizi)
              svolti dalla S.p.A. in un solo Istituto di credito, a
              cui sara' conferito, con atto negoziale, il mandato
              irrevocabile per il pagamento "pro solvendo" e non "pro
              soluto" delle rate alle rispettive scadenze, con
              l'impegno ad anticipare la differenza qualora le somme
              accantonate e vincolate al pagamento delle rate non
              fossero sufficienti.
              La delega di pagamento, rilasciata sulle entrate
              effettive, deve essere sottoscritta dal legale
              rappresentante della societa' ed accettata
              dall'Istituto bancario mandatario nei cui confronti, in
              caso di ritardo nel pagamento, sara' applicata la mora.
              Un cenno a parte merita la garanzia dei nuovi soggetti
              mutuatari introdotti, come visto in precedenza, dal
              collegato alla finanziaria '98.
              Per questi dovra' farsi riferimento alla normativa
              vigente applicabile a ciascun soggetto. In assenza di
              norme speciali in materia, lo strumento di garanzia
              ordinaria dei mutui da assumere sara' rappresentato
              da fideiussioni bancarie o assicurative.
          4.2 L'art. 7 del D.M. Tesoro 7.1.1998 disciplina la
Contributi    possibilita' di garantire i mutui attraverso la
statali e     cessione di contributi statali o regionali.
regionali
Art. 7 D.M.   In particolare la norma dispone che detti contributi
Tesoro        possono essere accettati esclusivamente se siano ceduti
7.1.1998      direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa, con
              decorrenza e durata pari all'ammortamento del
              corrispondente mutuo. La Cassa depositi e prestiti
              rimane peraltro estranea ai rapporti intercorrenti tra
              ente contributore ed ente beneficiario in dipendenza
              della cessione del contributo. Con le medesime
              condizioni e limitazioni la Cassa puo' scontare le
              semestralita' o annualita' di contributo, concedendo
              all'ente beneficiario un mutuo pari al valore attuale
              delle stesse semestralita' o annualita'.
              Con il D.M. Tesoro 7.1.1998 resta dunque operante la
              possibilita' di garanzia sussidiaria regionale, nonche'
              quella di cessione di contributi statali o regionali.
              Questi ultimi, laddove siano prodotti dopo l'inizio di
              ammortamento del corrispondente mutuo, dovranno
              conseguentemente avere decorrenza successiva ma
              scadenza comunque identica a quella del mutuo.
           5. L'AMMORTAMENTO
              Gli artt. 8 e 9 del D.M. Tesoro 7.1.1998 riguardano
              rispettivamente le "modalita' di ammortamento" e gli
              "interessi attivi, passivi e recupero coattivo".
          5.1 I mutui sono ammortizzati in un periodo non superiore a
Modalita' di  venti anni, mediante rate comprensive di capitale ed
ammortamento  interesse, decorrenti dal 1o gennaio successivo alla
Art. 8 D.M.   data di concessione dei mutui stessi.
Tesoro
7.1.1998      Su richiesta degli enti mutuatari, le quote di
              ammortamento di loro pertinenza possono decorrere dal
              1o gennaio del secondo anno successivo a quello in cui
              e' avvenuta la formale concessione.
              Per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del
              decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi
              dal 1o luglio possono essere posti in ammortamento dal
              1o luglio del primo o del secondo anno successivo a
              quello in cui e' avvenuta la formale concessione.
              Il 1o ed il 2o comma dell'art. 8 recepiscono le
              modalita' di ammortamento rispettivamente previste
              dall'art. 46, 2o co., lett. b) del D.Lgs. n. 77/95 e
              dall'art. 5, 7o co. del D.L. n. 444/95 (quest'ultima
              norma ha introdotto il differimento).
              Il 3o comma introduce invece una diversa possibile
              decorrenza (1o luglio del primo o del secondo anno
              successivo a quello in cui e' avvenuta la formale
              concessione, se quest'ultima e' successiva al 1o
              luglio) per i soggetti mutuatari diversi da Comuni,
              Province e Comunita' montane.
              Si precisa che l'istanza di differimento deve essere
              contenuta nella stessa domanda di mutuo, per consentire
              a questo Istituto di predisporre l'adesione di massima
              ed il piano di ammortamento in maniera conforme alla
              richiesta.
              In via eccezionale e' possibile accettare istanze di
              differimento avanzate dai mutuatari in un momento
              successivo a quello della domanda di mutuo, nel periodo
              intercorrente tra la formale concessione e l'inizio
              dell'ammortamento originariamente stabilito. In tali
              ipotesi la domanda deve comunque pervenire all'Istituto
              entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di
              concessione del finanziamento (o entro il 31 marzo
              dell'anno successivo a quello di concessione, per i
              mutui in ammortamento dall'1.7), per consentire il
              perfezionamento dei relativi adempimenti in data
              anteriore a quella di chiusura delle operazioni di
              rettifica dei ruoli di riscossione.
          5.2 La durata dell'ammortamento dei mutui e' fissata in via
Durata        ordinaria in venti anni, al fine di ridurre l'impatto
dell'ammorta- delle rate sui bilanci degli Enti e rilanciare gli
mento e       investimenti. Resta nella facolta' del mutuatario
pagamento     richiedere l'ammortamento decennale o quindicennale.
rate
              I mutui vengono posti in ammortamento, attualmente,
              mediante rate semestrali costanti posticipate
              comprensive di capitale ed interesse, da corrispondersi
              alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni
              anno.
              Si riporta la formula da adottare per il calcolo della
              rata semestrale:
                                     i (1+i)n
              Rata semestrale = C . ------------
                                     (1+i)n - 1
              dove:
              C = capitale mutuato
              i = tasso di interesse semestrale = tasso annuo : 2
              n = numero delle rate semestrali di rimborso
              Considerato un capitale pari a 100 ed un tasso
              semestrale di interesse pari a 0,03, i coefficienti
              percentuali per il calcolo delle rate comprensive di
              capitale ed interessi, da rapportare all'importo del
              mutuo, sono i seguenti:
                                  10 anni    15 anni    20 anni
               - semestralita'   6,721571   5,101926   4,326238
              Considerato un capitale pari a 100 ed un tasso
              semestrale di interesse pari a 0,0275, i coefficienti
              percentuali per il calcolo delle rate comprensive di
              capitale ed interessi, da rapportare all'importo del
              mutuo, sono i seguenti:
                                  10 anni    15 anni    20 anni
              - semestralita'    6,567173   4,938442   4,153151
          5.3 Sulle somme erogate in conto mutuo anteriormente alla
Interessi     data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli
attivi,       interessi al medesimo saggio di concessione, dalla data
passivi e     del mandato al 31 dicembre antecedente il periodo di
recupero      ammortamento, da versare con valuta 31 dicembre di
coattivo      ciascun anno di preammortamento entro il successivo 31
Art. 9 D.M.   gennaio.
Tesoro
7.1.1998      Ovviamente per i mutui di cui al 3o comma dell'art. 8
              si fara' riferimento, rispettivamente, alle date del 30
              giugno e del 31 luglio.
              Salvo norme speciali, in corrispondenza delle somme
              rimaste da erogare sui mutui in ammortamento viene
              annualmente retrocessa agli enti pagatori parte della
              rata di ammortamento, parametrata ad un saggio di
              interesse pari a quello vigente per i depositi
              volontari, cosi' come previsto dall'art. 20, comma 1
              della legge n. 3/79 (attualmente il 2 per cento in
              ragione d'anno).
              Sulle somme dovute alla Cassa a qualsiasi titolo, in
              caso di ritardo nel pagamento devono essere corrisposti
              gli interessi di mora, a decorrere dal giorno
              successivo alla scadenza del termine sino a comprendere
              quello dell'effettivo versamento, ad un tasso superiore
              del 50 per cento quello di concessione vigente per i
              mutui al momento della maturazione dei medesimi
              interessi di mora.
              Per il recupero dei crediti di mora o delle somme
              comunque dovute, oltre a procedere direttamente contro
              i debitori, la Cassa puo' estinguere i debiti scaduti
              ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti a
              qualsiasi titolo degli enti mutuatari.
              E' in facolta' della Cassa di sospendere ogni
              erogazione in conto mutui in caso di morosita'.
              Risultano oggi unificate le modalita' di calcolo e
              versamento degli interessi di preammortamento, nel
              previgente decreto viceversa distinte a seconda che
              l'ammortamento del mutuo decorresse dal primo o dal
              secondo anno successivo a quello della concessione.
              La modalita' prescelta andra' certamente incontro alle
              esigenze dei mutuatari-Cassa, non piu' costretti a
              sopportare l'onere di un ulteriore semestre di
              interessi sugli interessi di preammortamento.
              I commi 3, 4 e 5 riguardano gli interessi di mora e
              dotano l'Istituto dei relativi meccanismi di garanzia
              (compensazione e blocco delle erogazioni).
              Nel comma 3 e' stato parametrato il tasso di mora ad
              una percentuale (50%) del tasso di concessione vigente
              al momento della maturazione dei medesimi interessi.
           6. IL TASSO
              In base al vigente D.M. Tesoro 24.1.1998 (in G.U.
              28.1.1998, n. 22), il tasso d'interesse sulle somme che
              la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo e'
              determinato nella misura del 6 per cento in ragione
              d'anno.
              Per le operazioni di mutuo, con oneri di rimborso a
              carico degli enti mutuatari, per le quali viene
              richiesto ed assentito il piano economico finanziario
              di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 504/92,
              il saggio di interesse viene fissato nella misura del
              5,50 per cento in ragione d'anno.
              Il tasso agevolato si applica non solo nell'ipotesi di
              totale rimborso del finanziamento da parte del soggetto
              mutuatario, ma anche in caso di rimborso parziale,
              limitatamente alla quota dallo stesso sostenuta.
              E' evidente che laddove al finanziamento concorrano, in
              qualita' di enti pagatori/contributori, piu' enti
              mutuatari ordinariamente ammessi al credito
              dell'Istituto, il tasso agevolato sara' applicato a
              ciascuno di essi.
           7. LE VARIAZIONI DOPO LA CONCESSIONE
              Le variazioni che possono verificarsi dopo la
              concessione del mutuo sono di due tipi, a seconda che
              lascino immodificate le condizioni di ammortamento
              ovvero producano cambiamento delle stesse.
              Nella prima fattispecie rientrano le novazioni
              soggettive ed oggettive.
          7.1 Di regola le variazioni dei soggetti intestatari dei
Novazioni     mutui concessi sono imposte dalla legge. Attualmente le
soggettive    fattispecie piu' ricorrenti conseguono all'adeguamento
              degli Enti ad alcune disposizioni della legge n.
              142/90. Le novazioni della specie possono comunque
              avvenire solo in favore di soggetti ordinariamente
              ammessi al credito della Cassa depositi e prestiti.
              In via generale, fatte salve le peculiarita' che ogni
              fattispecie presenta, la documentazione necessaria per
              procedere alla novazione soggettiva e' rappresentata
              dalle deliberazioni degli Enti coinvolti,
              rispettivamente di cedere e di subentrare nel
              finanziamento da novare e dalla deliberazione dell'Ente
              garante di confermare la garanzia a suo tempo prestata.
              Qualora oltre alla novazione dell'intestatario si
              proceda anche alla modifica dell'Ente garante, e'
              necessario produrre le nuove garanzie e la relativa
              delibera di assunzione, nonche' la dichiarazione circa
              la capacita' di indebitamento ove prevista.
          7.2 L'art. 10 del D.M. Tesoro 7.1.1998 e' dedicato
Novazioni     all'Istituto della devoluzione (novazione oggettiva).
oggettive
Art. 10 D.M.  La norma prescrive che e' consentito l'utilizzo
Tesoro        parziale o totale del mutuo concesso, per finalita'
7.1.1998      diverse da quelle originarie, a condizione che si
              tratti di investimenti finanziabili ai sensi
              dell'articolo 1 del D.M. Tesoro 7.1.1998 e che
              rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.
        7.2.1 Il terzo comma pone un limite alla devolvibilita':
Limiti        infatti non' e' consentita la devoluzione di residui
              inferiori all'importo che verra' periodicamente
              determinato dal consiglio di amministrazione
              (attualmente 5 milioni di lire).
          7.3 E' peraltro ora consentita la devoluzione del residuo
Accorpamento  capitale da somministrare accertato su mutui diversi,
 residui      per il finanziamento parziale o totale di un nuovo
              investimento, a condizione che si tratti di
              investimento finanziabile ai sensi dell'articolo 1 del
              D.M. Tesoro, che rimangano invariate le condizioni
              dell'ammortamento dei singoli mutui e infine che i
              singoli mutui siano interamente garantiti dall'ente
              mutuatario e/o assistiti da contribuzione regionale.
              La norma regolamentare da' piena attuazione alla
              previsione legislativa di cui all'art. 49, comma 16
              della legge n. 449/97.
              Dal punto di vista istruttorio, la documentazione da
              inoltrare e' quella di rito per le devoluzioni
              (integrata da alcuni elementi), che di seguito si
              riassume:
              - domanda;
              - attestazione in ordine alle economie accertate su
              ogni singola posizione il cui residuo si intende
              devolvere;
              - attestazione sugli estremi della delibera approvativa
              del progetto definitivo (laddove si tratti di opere);
              - delibera di devoluzione, con la quale l'ente,
              prendendo atto che rimangono invariate le condizioni
              degli ammortamenti originari o rinegoziati, rinuncia a
              qualsiasi facolta' di richiedere variazioni dopo la
              concessione del finanziamento oggetto dell'accorpamento
              dei residui;
              - decreto devolutivo del contributo regionale o statale
              (per i soli mutui assistiti da contribuzione in conto
              rata);
              - delibera di mantenimento della garanzia originaria di
              eventuali enti garanti diversi dal mutuatario.
        7.3.1 L'operazione e' consentita soltanto sui mutui concessi
Limiti        in base al D.M. Tesoro 7.1.1998 e precedenti decreti
              ministeriali sull'attivita' ordinaria; sono dunque
              esclusi tutti gli altri mutui, sia pure concessi a
              "condizioni ordinarie", in base a norme di legge
              speciali.
              Non si pongono limiti all'importo delle singole
              economie "accorpabili", bensi' sulla somma delle
              stesse, che non puo' essere inferiore ai 5 milioni, in
              analogia a quanto fissato dal C.d.A. in data 5.2.1985,
              per le concessioni.
          7.4 Vediamo ora le piu' ricorrenti variazioni successive
Variazioni    alla concessione che comportano modifiche alle
di            condizioni di ammortamento.
ammortamento
              Si ricorda preliminarmente che dall'esercizio 1997
              tutte le variazioni di ammortamento incidono
              direttamente sul piano di ammortamento del singolo
              finanziamento modificato, con decorrenza ed effetto
              corrispondente al 1o gennaio (o 1o luglio, per i mutui
              in ammortamento dall'1.7) successivo la variazione
              stessa.
              Tale meccanismo elimina la retroattivita' della
              decorrenza dell'operazione all'entrata in ammortamento
              del mutuo.
              Come si vedra' al punto 7.4.3, per quanto riguarda i
              rimborsi a seguito di revoche di finanziamento, nulla
              cambia rispetto al passato; ai sensi del 2o comma
              dell'art. 11 del D.M. Tesoro 7.1.1998 l'Istituto
              restituisce la quota di capitale versata in conto delle
              rate pregresse ammortizzata al 31 dicembre
              dell'esercizio in cui il provvedimento di revoca viene
              formalizzato.
        7.4.1 L'art. 11 del D.M. Tesoro 7.1.1998 e' dedicato agli
Art. 11 D.M.  istituti della estinzione anticipata, della revoca e
Tesoro        della rinuncia.
7.1.1998
        7.4.2 La Cassa depositi e prestiti puo' aderire alla
Estinzione    richiesta di estinzione anticipata del mutuo assunto,
anticipata    da operarsi mediante restituzione del residuo debito,
              maggiorato di un indennizzo pari alla differenza tra il
              valore attuale delle rate di ammortamento residue,
              calcolato utilizzando come tasso di sconto il tasso
              nominale vigente per i mutui ordinari dell'Istituto, e
              il residuo debito stesso.
              Il 1o comma dell'art. 11 del nuovo regolamento
              ministeriale muove dalla considerazione che il rimborso
              anticipato determina delle perdite a carico del
              bilancio dell'Istituto tutte le volte che il tasso di
              reimpiego delle somme ricevute (tasso di concessione
              sui nuovi mutui) sia inferiore al saggio di interesse
              del finanziamento rimborsato.
              In base alla norma, per estinguere anticipatamente un
              mutuo il soggetto mutuatario dovra' corrispondere:
              - la differenza tra il capitale somministrato ed il
              capitale gia' ammortizzato al 31.12 dell'anno in cui si
              determina l'estinzione (per i mutui in ammortamento
              dall'1.7 si fara' riferimento al capitale ammortizzato
              al 30.6 successivo alla data di determina
              dell'estinzione);
              - un indennizzo, pari alla differenza fra il valore
              attuale delle rate residue calcolato utilizzando, quale
              tasso di sconto, il tasso vigente al momento della
              domanda per la concessione di nuovi mutui ed il residuo
              debito, intendendosi per tale il residuo capitale da
              ammortizzare all'1.1 dell'anno successivo a quello in
              cui si commina l'estinzione, desumibile dal piano di
              ammortamento (anche qui, per i mutui in ammortamento
              dall'1.7, si fara' riferimento al capitale da
              ammortizzare all'1.7 successivo alla data di determina
              dell'estinzione).
              Qualora non fossero state effettuate somministrazioni
              in conto del mutuo da estinguere anticipatamente,
              l'Istituto provvedera' alla restituzione del capitale
              ammortizzato mediante compensazione con quanto dovuto a
              titolo di indennizzo.
              Il meccanismo non dara' luogo ad applicazione di alcun
              indennizzo nell'ipotesi in cui il tasso di reimpiego
              per la Cassa risulti maggiore del saggio originario di
              concessione.
              L'estinzione anticipata comporta il versamento, da
              parte del soggetto mutuatario, di tutto il residuo
              debito in capitale, ivi compreso quello a carico di
              eventuali altri soggetti pagatori/contributori diversi
              dall'intestatario del mutuo, nonche' dell'intero
              importo dell'indennizzo.
              La Cassa rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra
              il soggetto mutuatario e gli eventuali altri soggetti
              pagatori/contributori.
              Non e' consentita l'estinzione anticipata parziale di
              un mutuo.
      7.4.2.1 La procedura di estinzione anticipata, da attivarsi su
Procedura     apposita istanza del soggetto mutuatario, si articola
              nel seguente modo.
              La Cassa (Divisione V) fornisce i conteggi relativi
              alla somma da corrispondere per il perfezionamento
              dell'operazione, fissando le condizioni applicate per
              il computo degli oneri relativi all'estinzione
              anticipata del mutuo, con esplicito riferimento al
              tasso di sconto sulla base del quale viene calcolato il
              valore attuale delle rate residue di ammortamento.
              Il soggetto mutuatario trasmette la delibera di
              estinzione anticipata, esecutiva, con cui si impegna al
              versamento di quanto dovuto per la definizione
              dell'operazione.
              La Divisione V della Cassa delibera l'estinzione
              anticipata del mutuo, fissando l'onere da versare entro
              il 31 dicembre (ovvero entro il 30 giugno per i mutui
              in ammortamento dall'1.7) successivo.
              L'estinzione anticipata comporta la cancellazione del
              mutuo dai ruoli di riscossione a far data dal 1o
              gennaio (ovvero dall'1.7), successivo al
              perfezionamento dell'operazione.
              Il soggetto mutuatario provvede al versamento della
              somma dovuta, entro la scadenza fissata, a mezzo di
              versamento sul c/c postale intestato alla Cassa
              depositi e prestiti (il bollettino di versamento
              predisposto viene trasmesso in allegato all'informativa
              sul costo dell'operazione inviata dall'Istituto),
              oppure con apposito ordinativo diretto effettuato
              presso la Tesoreria provinciale - c/c di Tesoreria
              intestato all'Istituto. Tale versamento deve essere
              munito di apposita causale che ne favorisca
              l'individuazione.
              Il pagamento effettuato oltre la data stabilita
              determinera' il computo di interessi di mora secondo
              quanto stabilito dall'art. 9, comma 3 del D.M. Tesoro
              7.1.1998.
              Il mancato pagamento comportera' il recupero coattivo
              della somma con le modalita' indicate nell'art. 9,
              comma 4 del citato D.M. Tesoro.
              Al fine di permettere all'Ufficio competente
              dell'Istituto di deliberare l'estinzione anticipata di
              un mutuo in tempo utile alla cancellazione dello stesso
              dai ruoli di riscossione, la richiesta, corredata dalla
              documentazione idonea, deve pervenire all'Istituto
              entro il 30 ottobre (ovvero entro il 30 aprile per i
              mutui in ammortamento dall'1.7).
        7.4.3 Nel caso di revoca del mutuo concesso, dipendente da
Revoca        qualsiasi causa non imputabile alla Cassa, verranno
              restituite al soggetto mutuatario e agli eventuali
              altri enti pagatori, le sole quote capitale
              ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia
              stata comminata la revoca. Il Consiglio di
              amministrazione puo', in casi particolari, deliberare
              di restituire parzialmente anche la quota interessi
              delle rate di ammortamento pagate al 31 dicembre
              dell'anno nel quale sia stata comminata la revoca.
              Per i mutui in ammortamento dall'1/7, si fara'
              riferimento alle quote capitale ammortizzate al 30.6
              successivo alla data di revoca.
              A titolo esemplificativo, si ricorda che costituiscono
              cause di revoca il venir meno del requisito della
              maggioranza pubblica nelle societa' per azioni o a
              responsabilita' limitata ammesse al credito ordinario
              dell'Istituto, ovvero, in base al principio del mutuo
              di scopo, l'utilizzo non autorizzato del finanziamento
              per una spesa diversa da quella posta a base della
              formale concessione.
              Nel caso di revoca, le somme saranno restituite in via
              ordinaria mediante compensazione con quanto dovuto sui
              ruoli relativi a rate di ammortamento vigenti con
              effetto dall'esercizio successivo alla revoca.
              Quest'ultima, indipendentemente dal fatto che il mutuo
              risulti o meno in ammortamento, comporta l'obbligo per
              il mutuatario di restituire alla Cassa le eventuali
              somme erogate.
              Gli eventuali interessi di preammortamento sono dovuti
              limitatamente al periodo intercorrente tra la data del
              mandato con cui e' stata disposta l'erogazione in conto
              mutuo e la data indicata dalla Cassa come termine
              ultimo per la restituzione della somma.
      7.4.3.1 Nel caso di revoca comminata prima dell'inizio
Commissione   dell'ammortamento e' dovuta una commissione pari all'1
              per cento dell'importo del mutuo, con un massimo
              stabilito attualmente dal Consiglio di amministrazione
              in L. 1.300.000.
              La commissione deve essere corrisposta entro il 31
              dicembre dell'anno in cui viene comminata la revoca,
              mediante versamento corredato da specifica causale. Per
              i mutui in ammortamento dall'1.7, occorrera' far
              riferimento al 30 giugno successivo la data di revoca.
        7.4.4 E' in facolta' del soggetto mutuatario rinunciare al
Rinuncia      mutuo concesso anteriormente alla data di inizio del
              relativo ammortamento.
              Il soggetto mutuatario che intende rinunciare al mutuo
              deve trasmettere l'istanza corredata da una delibera
              esecutiva.
      7.4.4.1 Il mutuatario deve corrispondere, ai sensi del 4o comma
Commissione   dell'art. 11 del D.M. Tesoro 7.1.1998, una commissione
              dell'1 per cento dell'importo mutuato, con un massimo
              stabilito attualmente dal Consiglio di amministrazione
              in L. 1.300.000.
              Il pagamento della commissione deve avvenire secondo le
              modalita' di cui al precedente punto 7.4.3.1.
              Anche per cio' che attiene alla restituzione delle
              somme eventualmente erogate ed al versamento degli
              interessi di preammortamento, si rimanda a quanto gia'
              detto per le revoche in preammortamento.
        7.4.5 Il soggetto mutuatario puo' chiedere la riduzione
Riduzioni     dell'importo di un mutuo con conseguente
              rideterminazione del piano di ammortamento con
              decorrenza ed effetto al 1o gennaio (o 1o luglio)
              successivo alla variazione.
              Per i mutui "a condizioni ordinarie", la riduzione puo'
              essere effettuata al termine dei lavori finanziati,
              commisurando l'importo del mutuo alle erogazioni
              disposte. L'operazione viene perfezionata a seguito di
              una domanda, corredata dalla dichiarazione circa
              l'accertamento definitivo del costo dell'investimento.
              I mutui possono essere ridotti anche nei casi in cui il
              mutuatario comunichi una minore occorrenza finanziaria,
              determinata da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione
              dei lavori, da una sopravvenuta disponibilita' di fondi
              propri o di contribuzioni in c/ capitale di soggetti
              terzi o, infine, dall'attivazione di altre forme di
              finanziamento.
              In tutti questi casi la domanda di riduzione dovra'
              essere corredata da una delibera dell'organo competente
              dalla quali risulti debitamente motivata detta minore
              occorrenza finanziaria.
              Per i mutui assistiti da contributo regionale in conto
              rata, sia esso parziale o totale, l'operazione puo'
              essere disposta su presentazione di un atto regionale
              nella forma del decreto, della delibera, della
              determina del Dirigente responsabile competente per
              materia, che accerti in via definitiva l'ammontare
              della spesa ammessa a contributo.
              Per i mutui assistiti da contributo statale in conto
              rata ovvero per i mutui concessi in base a leggi
              speciali con oneri a carico dello Stato, la riduzione
              viene effettuata su domanda del soggetto mutuatario con
              modalita' analoghe a quelle indicate precedentemente
              per i mutui "a condizioni ordinarie".
              Richiamando la parte introduttiva alle variazioni di
              ammortamento, l'eliminazione della decorrenza
              retroattiva dell'operazione all'entrata in ammortamento
              del mutuo ha, di fatto, eliminato i conguagli cosi'
              come venivano a determinarsi sulla base delle
              precedenti disposizioni.
              Attualmente, ridurre un mutuo consiste
              nell'abbattimento del residuo debito in capitale
              all'1.1 (o 1.7) successivo all'operazione (il valore e'
              desumibile dal piano di ammortamento) a cui segue la
              rideterminazione della rata a carico di ciascun
              soggetto pagatore calcolata sulla durata residua
              dell'ammortamento.
              I mutui non vengono ridotti per importi inferiori a
              150.000 lire; in tali casi l'Istituto provvede
              d'ufficio, in sede di pagamento a saldo, alla
              somministrazione dell'eventuale residuo inferiore al
              predetto importo, ovvero alla sua compensazione con
              quanto dovuto per rate d'ammortamento relative a
              prestiti in vigore iscritte sui ruoli di scadenza pross
              Per la riduzione d'importo mutuo, attualmente non e'
              dovuta alcuna commissione.
        7.4.6 Dopo la concessione del mutuo possono effettuarsi
Variazione    modifiche circa la ripartizione degli oneri di
soggetto      ammortamento del prestito a seguito di:
pagatore
              - cessione di contributi in conto rata da parte dello
              Stato, delle Regioni, delle Province autonome;
              - sostituzione del soggetto pagatore delle rate di
              ammortamento per cause diverse dalla precedente
              fattispecie, riconosciute comunque ammissibili
              dall'Istituto.
              Nel primo caso la cessione del contributo in
              sostituzione parziale o totale degli oneri di
              ammortamento a carico dell'Ente e' accettata
              esclusivamente se il provvedimento concessivo della
              contribuzione soddisfi tutte le condizioni gia'
              illustrate nel precedente punto 4.2 (Contributi statali
              o regionali).
              Si ribadisce che per i casi in cui il mutuo sia gia' in
              ammortamento, l'impegno di spesa registrato puo' essere
              assunto a decorrere dall'anno successivo la variazione
              e per tutta la durata residua dell'ammortamento.
              Con la comunicazione dell'avvenuto accoglimento della
              contribuzione, il soggetto mutuatario e/o pagatore
              viene autorizzato a versare le rate nella nuova misura
              al netto della contribuzione stessa, diversamente da
              quanto aveva precedentemente garantito a mezzo della
              delegazione rilasciata.
              Questa rimane agli atti dell'Istituto e non e'
              restituita al titolare se non su esplicita richiesta
              alla quale seguira' la trasmissione in sostituzione di
              una nuova delegazione commisurata al nuovo importo
              della rata.
              Si segnala che in caso di mancata sostituzione, la
              delegazione agli atti si intende valida solo per gli
              oneri di ammortamento ricalcolati a seguito
              dell'aggiornamento della rata.
              Nel secondo caso di sostituzione del soggetto pagatore,
              colui che subentra nel pagamento delle rate lo fa alle
              medesime condizioni di ammortamento, con particolare
              riferimento alla durata e al saggio.
              In questo caso dovranno essere rilasciate nuove
              delegazioni di pagamento ovvero, a seconda della
              tipologia del soggetto che subentra nel pagamento,
              altre forme di garanzie indicate nel precedente punto
              4.1 (Forme di garanzia).
              La Cassa depositi e prestiti rimane sempre estranea ai
              rapporti intercorrenti tra gli Enti pagatori in
              dipendenza delle rate versate precedentemente alla
              modifica del carico degli oneri di ammortamento.
           8. LE RESPONSABILITA'
          8.1 Ai sensi dell'art. 12 del D.M. Tesoro 7.1.1998, il
Art. 12 D.M.  rappresentante legale ovvero il responsabile del
Tesoro        procedimento del soggetto mutuatario risponde nei
7.1.1998      confronti della Cassa della corrispondenza della
              domanda di erogazione allo scopo del mutuo.
              Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 197/83 non sono
              ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti
              sulle delegazioni di pagamento rilasciate dai soggetti
              mutuatari per l'ammortamento dei prestiti concessi
              dalla Cassa, sui prestiti stessi, nonche' sui mandati
              di pagamento fino all'atto dell'erogazione delle
              relative somme, da parte del soggetto mutuatario a
              favore dei legittimi creditori finali, quali risultanti
              dalla documentazione giustificativa di spesa che e'
              alla base della domanda di somministrazione.
              Ai sensi del citato art. 13 della legge n. 197/83, gli
              atti compiuti in difformita' sono nulli e improduttivi
              di qualsiasi effetto sospensivo. La nullita' deve
              essere rilevata d'ufficio dall'autorita' giudiziaria.
              Il responsabile del procedimento e' tenuto ad accertare
              il rispetto delle forme di pubblicita' di cui all'art.
              13 del D.M. Tesoro 7.1.1998.
          8.2 Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 5, comma 2
Art. 5,       del D.M. Tesoro 7.1.1998 per le erogazioni il soggetto
comma 2 D.M.  mutuatario risponde della tempestiva destinazione delle
Tesoro        somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto e che
7.1.1998      la Cassa resta comunque estranea ai rapporti tra il
              mutuatario e i suoi creditori.
           9. LA PUBBLICITA'
          9.1 I soggetti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei
Art. 13 D.M.  lavori finanziati un cartello con la dicitura: "Opera
Tesoro        finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi
7.1.1998      del risparmio postale".
              Analoga dicitura deve risultare nella pubblicita' delle
              gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia gia'
              stata prescelta la Cassa quale istituto mutuante.