CAPITOLO QUARTO _______________________________________________________ ISTRUZIONI PARTICOLARI PER I DIVERSI SOGGETTI MUTUATARI 13. ENTI PUBBLICI e AMMINISTRAZIONI STATALI Considerata l'elevata eterogeneita', sotto l'aspetto giuridico-finanziario e del relativo regime di attivita', dei nuovi soggetti mutuatari ascrivibili alle figure degli enti pubblici e delle amministrazioni statali, risulta impossibile, in questa prima fase applicativa, poter in qualche modo standardizzare la documentazione necessaria per l'attivazione delle fasi di adesione e formale concessione dei mutui. Per le prime istanze di finanziamento prodotte dai soggetti in parola saranno dunque quasi certamente necessari degli approfondimenti e supplementi di istruttoria. Fin d'ora si puo' comunque dire che i mutuatari dovranno debitamente documentare: a) la loro natura giuridica e la fonte di attribuzione della personalita' giuridica; b) la disciplina dell'attivita' finanziaria e contabile, con specifico riferimento all'attivita' di investimento ed agli eventuali presupposti e limiti della capacita' di indebitamento; c) le forme di garanzia che si intendono attivare ai sensi del D.M. Tesoro 7.1.1998, anche in rapporto alla eventuale disciplina speciale applicabile ai singoli soggetti. Le istanze di mutuo, per i soggetti tenuti all'imposta, dovranno essere prodotte in bollo. 14. REGIONI 14.1 L'adesione di massima al finanziamento viene rilasciata Adesione sulla base della domanda di mutuo a firma del legale rappresentante o del dirigente competente, con l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e della quantificazione del fabbisogno finanziario. Nella domanda dovra' inoltre essere indicato se il mutuo sara' garantito da altri soggetti mutuatari. 14.2 La formale concessione del mutuo viene deliberata sulla Concessione base di: a) domanda di concessione a firma del legale rappresentante o del dirigente competente; b) delibera di assunzione e garanzia del mutuo adottata secondo lo schema di cui al MODELLO II-01-417; c) dichiarazione, conforme al MODELLO II-01-430, relativa: - al rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 10 della legge n. 281/70 ed alla esecutivita' ai sensi di legge delle delibera di assunzione; - agli estremi dell'atto approvativo del progetto definitivo (nel caso di opere pubbliche); - agli estremi della delibera di approvazione del piano economico finanziario, da adottarsi in seguito all'assenso dell'Istituto (cio' al fine della concessione al tasso agevolato, per le opere che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 e successive integrazioni); - alla fonte di finanziamento dell'eccedenza di spesa rispetto all'importo del mutuo richiesto alla Cassa (nel caso di finanziamenti parziali); - alla non effettuazione, al momento dell'istanza di mutuo, delle spese da finanziarsi con la Cassa. E' fatta salva la facolta' della Cassa di richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari. Si vuole qui sottolineare come sia obiettivo prioritario della Cassa individuare con le Regioni le forme di collaborazione piu' idonee per esaltare il loro ruolo di ente preposto alla programmazione e al coordinamento degli interventi degli enti locali sul territorio. A tale proposito si stanno sviluppando ipotesi di accordi convenzionali Cassa-Regioni, attraverso i quali, a fronte di un impegno dell'Istituto a fornire adeguate risorse finanziarie per determinate tipologie di opere di particolare interesse della Regione, quest'ultima si preoccupa di svolgere un'opera di coordinamento e supporto dell'attivita' amministrativa degli enti locali, anche attraverso un'eventuale preistruttoria delle domande di finanziamento da questi rivolte, tramite le medesime Regioni, alla Cassa. In questi casi, sempre sulla base dei predetti accordi convenzionali, puo' attribuirsi all'inserimento nei piani regionali la valenza di richiesta di adesione di massima al finanziamento. 15. PROVINCE E COMUNI 15.1 L'adesione di massima al finanziamento viene rilasciata Adesione sulla base della domanda di mutuo a firma del legale rappresentante o del dirigente competente, con l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e della quantificazione del fabbisogno finanziario. Nella domanda dovra' inoltre essere indicato se il mutuo sara' garantito da altri soggetti mutuatari. 15.2 Per la formale concessione del mutuo questi Enti Concessione devono produrre: a) domanda di concessione a firma del dirigente competente; b) delibera di assunzione del mutuo adottata secondo lo schema di cui al MODELLO II-01-304; c) dichiarazione, conforme al MODELLO II-01-305, relativa: - al rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 46 della D.Lgs. n. 77/95 ed alla esecutivita' ai sensi di legge delle delibera di assunzione; - agli estremi della delibera approvativa del progetto definitivo (nel caso di opere pubbliche); - agli estremi della delibera conciliare di approvazione del piano economico finanziario, da adottarsi in seguito all'assenso dell'Istituto (per le opere che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 e successive integrazioni); - alla fonte di finanziamento dell'eccedenza di spesa rispetto all'importo del mutuo richiesto alla Cassa (nel caso di finanziamenti parziali). d) atto di delega, debitamente notificato al Tesoriere, (cfr. MODELLO II-01-310); e) copia del provvedimento concessivo del contributo statale, regionale o delle Province autonome, ove l'Ente sia ammesso a tale beneficio; E' fatta salva la facolta' della Cassa di richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari. Si rammenta che, a seguito dell'approvazione della legge n. 127/1997, le delibere di assunzione dei mutui, non essendo piu' soggette a controllo, diventano esecutive trascorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione (art. 47, comma 2, della legge n. 142/90), ferma restando la facolta' dell'organo deliberante di dichiararne la immediata eseguibilita' (art. 47, comma 3 della stessa). 16. COMUNITA' MONTANE La procedura e la documentazione per questi Enti sono analoghe a quelle per le Province ed i Comuni. Si sottolinea soltanto che, per il limite alla delegabilita' delle entrate, data la diversa struttura del bilancio, l'importo globale degli interessi contenuti nelle rate di ammortamento dovute non deve complessivamente superare il 25 per cento delle entrate dei primi due titoli del bilancio consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 77/95. 16.1 La delega a contrarre mutui e' una figura introdotta Delega a dall'art. 11, comma 2, della legge n. 97/94. contrarre mutui Tale articolo stabilisce che i Comuni montani possono delegare le Comunita' montane a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito. Le Comunita' montane, per effetto della delega in parola, si trovano a svolgere un ruolo di intermediazione, imputando a se' il mutuo per opere che sono o verranno acquisite al demanio o al patrimonio di altri soggetti. Per l'attuazione concreta dell'art. 11, comma 2 della legge n. 97/94, si precisa che, dal punto di vista istruttorio, tutti gli atti e le attestazioni di rito - anche per la successiva fase delle erogazioni - devono pervenire dalla Comunita' montana intestataria del finanziamento. Alcuni atti, tuttavia, devono essere stati assunti dal Comune delegante titolare dell'investimento. Si tratta, in particolare, del piano economico finanziario - se richiesto - e dell'approvazione del progetto definitivo. 17. AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX LEGE N. 142/90 Il presente paragrafo si riferisce esclusivamente ai consorzi imprenditoriali ed alle aziende speciali previsti dalla legge n. 142/90, con i quali la Cassa ha un consolidato e collaudato rapporto. Per le aziende ed i consorzi diversi da quelli previsti dagli artt. 23 e 25 della suddetta legge, si rimanda al paragrafo relativo agli enti pubblici. E' opportuno anche ricordare che i consorzi locali per funzioni e per i servizi sociali fanno riferimento alla disciplina vigente per gli Enti locali: la garanzia dei mutui assunti da tali Enti deve dunque essere assicurata dai partecipanti con delegazioni di pagamento sui propri bilanci. 17.1 Adesione L'adesione di massima al finanziamento viene rilasciata sulla base della domanda di mutuo a firma del legale rappresentante, con l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e della quantificazione del fabbisogno finanziario. Nella domanda (in bollo per le aziende) dovra' inoltre essere indicato il codice fiscale nonche' se il mutuo sara' garantito da altri soggetti mutuatari. La domanda dovra' essere accompagnata da una dichiarazione attestante l'intervenuta approvazione dello Statuto ai sensi della legge n. 142/90. 17.2 Per la formale concessione del mutuo questi Enti devono Concessione produrre: a) domanda di concessione a firma del legale rappresentante; b) delibera di assunzione del mutuo dell'organo competente per Statuto, conforme al MODELLO II-01-304; c) dichiarazione, conforme al MODELLO II-01-306, che attesti la definitivita' della delibera di assunzione del mutuo, nonche': - che dal bilancio consuntivo del...... (penultimo esercizio) e dal conto economico dell'esercizio corrente non risulta un "disavanzo" di gestione; - che con il rilascio della delegazione di pagamento del mutuo in corso di assunzione il complesso degli interessi passivi dei mutui precedentemente contratti non supera il 25% delle entrate effettive accertate in base al conto consuntivo economico dell'esercizio precedente (art. 10 bis L. 440/87); - gli estremi della delibera approvativa del progetto definitivo (nel caso di opere pubbliche); - gli estremi della delibera di approvazione del piano economico finanziario, da adottarsi in seguito all'assenso dell'Istituto (cio' al fine della concessione al tasso agevolato, per le opere che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 e successive integrazioni); - la fonte di finanziamento dell'eccedenza di spesa rispetto all'importo del mutuo richiesto alla Cassa (nel caso di finanziamenti parziali); - la non effettuazione, al momento dell'istanza di mutuo, delle spese da' finanziarsi con la Cassa. Nella suddetta dichiarazione dovra' risultare anche il numero di conto corrente intestato all'Azienda o Consorzio presso l'Istituto di credito o Agenzia postale sul quale si vuole vengano accreditate le somme erogate dalla Cassa. d) atto di delega, debitamente notificato al Tesoriere (cfr. MODELLO II-01-310); e) copia del provvedimento concessivo del contributo statale, regionale o delle Province autonome, ove l'Ente sia ammesso a tale beneficio; E' fatta salva la facolta' della Cassa di richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari. Per i consorzi e le aziende di nuova costituzione, la garanzia dovra' necessariamente essere assunta da altri enti mutuatari, non essendoci i consuntivi previsti dalla legge come condizione per l'assunzione e ai fini del calcolo del limite di indebitamento. Ovviamente tali enti, dopo due anni dalla costituzione, potranno passare dalla garanzia indiretta a quella diretta, sostituendo cioe' la garanzia originariamente rilasciata con le proprie delegazioni di pagamento. Una particolare attenzione meritano i Consorzi in trasformazione, in relazione alla possibilita' di garantire con le proprie entrate senza attendere i due anni. Poiche' il presupposto e' la presenza di un bilancio con le entrate del servizio, questa possibilita' e' riconosciuta ai Consorzi con l'azienda consorziale ed ai Consorzi che gestivano i servizi in economia e che, di norma, rilasciavano gia' le delegazioni sul servizio, ai sensi dell'art. 11 della legge 299/80. 18. S.p.A. e S.r.l. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE Il presente paragrafo si riferisce esclusivamente alle societa' per la gestione di servizi pubblici locali, di cui all'art. 22 della legge n. 142/90. Per le altre societa' a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi, la procedura sara' analoga a quella che viene qui esposta, fatti salvi i necessari adeguamenti istruttori che le singole fattispecie richiederanno. In particolare, si puo' fin d'ora evidenziare che queste societa' dovranno produrre, in sede di prima istanza, l'atto di concessione (o il contratto di affidamento) del servizio pubblico gestito. 18.1 L'adesione di massima al finanziamento viene rilasciata Adesione sulla base della domanda di mutuo a firma del legale rappresentante, con l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e della quantificazione del fabbisogno finanziario. Nella domanda dovra' inoltre essere indicato se il mutuo sara' garantito da altri soggetti mutuatari. La domanda (in bollo) dovra' inoltre contenere l'indicazione del codice fiscale e dovra' essere corredata da: a) Certificato della Camera di Commercio competente che dichiari vigenti l'atto costitutivo e lo statuto della societa'. In tale certificato, di data non anteriore a sei mesi, dovranno anche risultare i nominativi dei legali rappresentanti nonche' delle persone autorizzate ad impegnare validamente la societa'; dal medesimo certificato dovra' risultare che la societa' si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; b) Attestazione circa la vigente percentuale di partecipazione degli enti locali al capitale societario; c) Copia, anche in estratto, di delibera del competente organo contenente l'impegno a notificare alla Cassa ogni variazione nello statuto, nella partecipazione degli enti locali al capitale societario, nella legale rappresentanza, e nelle persone autorizzate ad impegnare validamente la societa', con espressa dichiarazione di esonerare la Cassa da qualsiasi responsabilita' in dipendenza della mancata o tardiva notifica di tali atti. 18.2 Per la formale concessione del mutuo le societa' devono Concessione produrre: a) domanda di concessione a firma del legale rappresentante; b) delibera di assunzione del mutuo dell'organo competente per Statuto, conforme al MODELLO II-01-304; c) dichiarazione, conforme al MODELLO II-01-368, dalla quale risulti: - che i bilanci del biennio precedente all'assunzione del mutuo non hanno chiuso in perdita; - che con il rilascio del mandato irrevocabile di pagamento del mutuo in corso di assunzione non si superano i limiti previsti dalle disposizioni della Cassa depositi e prestiti (vedi oltre) o che la differenza e' coperta con fideiussione bancaria solidale a favore della Cassa stessa (in tal caso dovra' essere trasmesso l'atto fideiussorio); - gli estremi della delibera approvativa del progetto definitivo (nel caso di opere pubbliche); - gli estremi della delibera di approvazione del piano economico finanziario, da adottarsi in seguito all'assenso dell'Istituto (cio' al fine della concessione al tasso agevolato, per le opere che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 e successive integrazioni); - la fonte di finanziamento dell'eccedenza di spesa rispetto all'importo del mutuo richiesto alla Cassa (nel caso di finanziamenti parziali); - la non effettuazione, al momento dell'istanza di mutuo, delle spese da finanziarsi con la Cassa; - che il collegio sindacale ha preso atto degli impegni assunti dalla societa'. Nella suddetta dichiarazione dovra' risultare anche il numero di conto corrente intestato alla societa' presso l'Istituto di credito o Agenzia postale sul quale si vuole vengano accreditate le somme erogate dalla Cassa. d) mandato irrevocabile, in bollo, sottoscritto dal legale rappresentante della societa' ed accettato dall'Istituto bancario mandatario della societa', al pagamento delle rate con il vincolo ad anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti (cfr. MODELLO II-01- 340); e) copia del provvedimento concessivo del contributo statale, regionale o delle Province autonome, ove la societa' sia ammessa a tale beneficio; E' fatta salva la facolta' della Cassa di richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari. In ordine alla garanzia da prestarsi da parte delle societa', si ritiene opportuno un approfondimento. Il 6o comma dell'art. 10 bis della legge n. 440/87 estende alle S.p.A. a prevalente capitale degli enti locali le norme esplicitamente dettate nei commi precedenti per le Aziende speciali, in quanto compatibili. L'estensione delle norme sulle delegazioni alle societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale fa, pero', sorgere qualche perplessita' in quanto, per queste, non e' configurabile un servizio di tesoreria come per gli enti locali. Si deve percio' coniugare il ricorso alla delega di pagamento sui proventi del servizio, prevista dal decreto ministeriale (art. 6) sulle procedure della Cassa, con la disciplina privatistica. Il rilascio della garanzia come per gli altri enti e' soggetto ad alcuni vincoli che non discendono direttamente dalle leggi ma vengono posti dall'Istituto a "garanzia" della restituzione delle rate. Pareggio di bilancio Il mutuo non potra' essere assunto qualora dai bilanci del biennio precedente risultasse una perdita. Limiti per l'indebitamento I limiti di indebitamento ai fini della garanzia, che vengono considerati da questo Istituto, rifacendosi alla normativa del settore pubblico, sono due, tra loro alternativi. Per il primo limite: nessun mutuo puo' essere contratto se l'importo della quota interessi delle due semestralita' di ammortamento del contraendo mutuo, sommato all'ammontare degli interessi gravanti sul medesimo esercizio per i mutui contratti, supera il 50% dei proventi del servizio desunti dall'ultimo bilancio o, in alternativa, (secondo limite) l'importo degli interessi non deve superare il 30% dei ricavi di esercizio desunti dall'ultimo consuntivo approvato. Qualora dovessero superarsi detti limiti, per la garanzia del mutuo concedendo, si potra' rilasciare, per la differenza, la fideiussione bancaria. Mandato irrevocabile di pagamento Ai fini della garanzia si dovra' procedere a canalizzare i proventi del servizio (o servizi) svolti dalla S.p.A. o S.r.l. in un solo Istituto di credito, a cui sara' conferito, con atto negoziale, il mandato irrevocabile per il pagamento "pro solvendo" e non "pro soluto" delle rate alle rispettive scadenze, con l'impegno ad anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti. La delega di pagamento, rilasciata sulle entrate effettive, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della societa' ed accettata dall'Istituto bancario mandatario nei cui confronti, in caso di ritardo nel pagamento, sara' applicata la mora. 19. CONSORZI Di BONIFICA 19.1 L'adesione di massima al finanziamento viene rilasciata Adesione sulla base della domanda di mutuo (in bollo) a firma del legale rappresentante, con l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e della quantificazione del fabbisogno finanziario e, ove esista, del provvedimento regionale concessivo del contributo, con il quale sono approvate le opere da finanziare e determinata la spesa a carico del Consorzio. Nella domanda dovra' inoltre essere indicato se il mutuo sara' garantito da altri soggetti mutuatari. 19.2 Gli atti necessari alla concessione del mutuo sono Concessione elencati nei MODELLI allegati alla presente Circolare (MODELLO II-01-323, MODELLO II-01-324 e MODELLO II-01-325); si deve comunque considerare che se l'opera non fruisce del contributo regionale, il decreto deve essere sostituito, in questa fase, dalla dichiarazione sull'avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente. In deroga a quanto si dira' oltre (punto 24.4) per i mutuatari non soggetti al D.Lgs. n. 77/95, la Cassa puo' intervenire anche a fronte di spese gia' sostenute dai Consorzi di bonifica all'atto della domanda di mutuo. Anche per questi enti, ai fini della concessione al tasso agevolato, per le opere che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 e successive integrazioni, devono essere indicati gli estremi della delibera di approvazione del piano economico finanziario, da adottarsi in seguito all'assenso dell'Istituto. Per questi Consorzi si accettano le delegazioni di pagamento sui contributi consortili di cui al R.D. 13/12/1933 n. 215. Per l'atto di delega, in bollo, si veda apposito MODELLO II-01-325. 20. MUTUI ALLE CAMERE DI COMMERCIO e ALL'UNIONCAMERE Poiche' le Camere di Commercio e l'Unioncamere, in quanto Enti pubblici, sono oggi annoverabili tra i mutuatari ordinari della Cassa, e' da intendersi implicitamente superata la disposizione di cui all'art. 3-ter del D.L. 18.9.1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.11.1995, n. 480 e conseguentemente anche la Circolare n. 1210 del marzo 1996, pubblicata sulla G.U. n. 62 del 14.3.1996. Per le caratteristiche procedurali e finanziarie dei mutui al sistema camerale (si ricorda che le istanze di mutuo vanno prodotte in bollo) valgono quindi ora le disposizioni generali del D.M. Tesoro 7.1.1998 e della presente Circolare, cui sono allegati appositi MODELLI (MODELLO II-01-329, MODELLO II-01-336, MODELLO II-01-333 e MODELLO II-01-334).