(all. 4 - art. 1)
                           CAPITOLO QUARTO
              _______________________________________________________
                     ISTRUZIONI PARTICOLARI PER I
                      DIVERSI SOGGETTI MUTUATARI
          13. ENTI PUBBLICI e AMMINISTRAZIONI STATALI
              Considerata l'elevata eterogeneita', sotto l'aspetto
              giuridico-finanziario e del relativo regime di
              attivita', dei nuovi soggetti mutuatari ascrivibili
              alle figure degli enti pubblici e delle amministrazioni
              statali, risulta impossibile, in questa prima fase
              applicativa, poter in qualche modo standardizzare la
              documentazione necessaria per l'attivazione delle fasi
              di adesione e formale concessione dei mutui.
              Per le prime istanze di finanziamento prodotte dai
              soggetti in parola saranno dunque quasi certamente
              necessari degli approfondimenti e supplementi di
              istruttoria.
              Fin d'ora si puo' comunque dire che i mutuatari
              dovranno debitamente documentare:
              a) la loro natura giuridica e la fonte di attribuzione
              della personalita' giuridica;
              b) la disciplina dell'attivita' finanziaria e
              contabile, con specifico riferimento all'attivita' di
              investimento ed agli eventuali presupposti e limiti
              della capacita' di indebitamento;
              c) le forme di garanzia che si intendono attivare ai
              sensi del D.M. Tesoro 7.1.1998, anche in rapporto alla
              eventuale disciplina speciale applicabile ai singoli
              soggetti.
              Le istanze di mutuo, per i soggetti tenuti all'imposta,
              dovranno essere prodotte in bollo.
          14. REGIONI
         14.1 L'adesione di massima al finanziamento viene rilasciata
Adesione      sulla base della domanda di mutuo a firma del legale
              rappresentante o del dirigente competente, con
              l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e della
              quantificazione del fabbisogno finanziario. Nella
              domanda dovra' inoltre essere indicato se il mutuo
              sara' garantito da altri soggetti mutuatari.
         14.2 La formale concessione del mutuo viene deliberata sulla
Concessione   base di:
              a) domanda di concessione a firma del legale
              rappresentante o del dirigente competente;
              b) delibera di assunzione e garanzia del mutuo adottata
              secondo lo schema di cui al MODELLO II-01-417;
              c) dichiarazione, conforme al MODELLO II-01-430,
              relativa:
                 - al rispetto del limite di indebitamento di cui
                 all'art. 10 della legge n. 281/70 ed alla
                 esecutivita' ai sensi di legge delle delibera di
                 assunzione;
                 - agli estremi dell'atto approvativo del progetto
                 definitivo (nel caso di opere pubbliche);
                 - agli estremi della delibera di approvazione del
                 piano economico finanziario, da adottarsi in seguito
                 all'assenso dell'Istituto (cio' al fine della
                 concessione al tasso agevolato, per le opere che
                 ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 46
                 del D.Lgs. n. 504/92 e successive integrazioni);
                 - alla fonte di finanziamento dell'eccedenza di
                 spesa rispetto all'importo del mutuo richiesto alla
                 Cassa (nel caso di finanziamenti parziali);
                 - alla non effettuazione, al momento dell'istanza di
                 mutuo, delle spese da finanziarsi con la Cassa.
              E' fatta salva la facolta' della Cassa di richiedere
              eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.
              Si vuole qui sottolineare come sia obiettivo
              prioritario della Cassa individuare con le Regioni le
              forme di collaborazione piu' idonee per esaltare il
              loro ruolo di ente preposto alla programmazione e al
              coordinamento degli interventi degli enti locali sul
              territorio.
              A tale proposito si stanno sviluppando ipotesi di
              accordi convenzionali Cassa-Regioni, attraverso i
              quali, a fronte di un impegno dell'Istituto a fornire
              adeguate risorse finanziarie per determinate tipologie
              di opere di particolare interesse della Regione,
              quest'ultima si preoccupa di svolgere un'opera di
              coordinamento e supporto dell'attivita' amministrativa
              degli enti locali, anche attraverso un'eventuale
              preistruttoria delle domande di finanziamento da questi
              rivolte, tramite le medesime Regioni, alla Cassa. In
              questi casi, sempre sulla base dei predetti accordi
              convenzionali, puo' attribuirsi all'inserimento nei
              piani regionali la valenza di richiesta di adesione di
              massima al finanziamento.
          15. PROVINCE E COMUNI
         15.1 L'adesione di massima al finanziamento viene rilasciata
Adesione      sulla base della domanda di mutuo a firma del legale
              rappresentante o del dirigente competente, con
              l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e della
              quantificazione del fabbisogno finanziario. Nella
              domanda dovra' inoltre essere indicato se il mutuo
              sara' garantito da altri soggetti mutuatari.
         15.2 Per la formale concessione del mutuo questi Enti
Concessione   devono produrre:
              a) domanda di concessione a firma del dirigente
              competente;
              b) delibera di assunzione del mutuo adottata secondo lo
              schema di cui al MODELLO II-01-304;
              c) dichiarazione, conforme al MODELLO II-01-305,
              relativa:
                 - al rispetto del limite di indebitamento di cui
                 all'art. 46 della D.Lgs. n. 77/95 ed alla
                 esecutivita' ai sensi di legge delle delibera di
                 assunzione;
                 - agli estremi della delibera approvativa del
                 progetto definitivo (nel caso di opere pubbliche);
                 - agli estremi della delibera conciliare di
                 approvazione del piano economico finanziario, da
                 adottarsi in seguito all'assenso dell'Istituto
                 (per le opere che ricadono nell'ambito di
                 applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 e
                 successive integrazioni);
                 - alla fonte di finanziamento dell'eccedenza di
                 spesa rispetto all'importo del mutuo richiesto alla
                 Cassa (nel caso di finanziamenti parziali).
              d) atto di delega, debitamente notificato al Tesoriere,
              (cfr. MODELLO II-01-310);
              e) copia del provvedimento concessivo del contributo
              statale, regionale o delle Province autonome, ove
              l'Ente sia ammesso a tale beneficio;
              E' fatta salva la facolta' della Cassa di richiedere
              eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.
              Si rammenta che, a seguito dell'approvazione della
              legge n. 127/1997, le delibere di assunzione dei mutui,
              non essendo piu' soggette a controllo, diventano
              esecutive trascorsi dieci giorni dalla loro
              pubblicazione (art. 47, comma 2, della legge
              n. 142/90), ferma restando la facolta' dell'organo
              deliberante di dichiararne la immediata eseguibilita'
              (art. 47, comma 3 della stessa).
          16. COMUNITA' MONTANE
              La procedura e la documentazione per questi Enti sono
              analoghe a quelle per le Province ed i Comuni.
              Si sottolinea soltanto che, per il limite alla
              delegabilita' delle entrate, data la diversa struttura
              del bilancio, l'importo globale degli interessi
              contenuti nelle rate di ammortamento dovute non deve
              complessivamente superare il 25 per cento delle entrate
              dei primi due titoli del bilancio consuntivo del
              penultimo anno precedente quello in cui viene
              deliberata l'assunzione del mutuo, ai sensi dell'art.
              46 del D.Lgs. n. 77/95.
         16.1 La delega a contrarre mutui e' una figura introdotta
Delega a      dall'art. 11, comma 2, della legge n. 97/94.
contrarre
mutui         Tale articolo stabilisce che i Comuni montani possono
              delegare le Comunita' montane a contrarre, in loro nome
              e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e
              prestiti o altri Istituti di credito.
              Le Comunita' montane, per effetto della delega in
              parola, si trovano a svolgere un ruolo di
              intermediazione, imputando a se' il mutuo per opere che
              sono o verranno acquisite al demanio o al patrimonio di
              altri soggetti.
              Per l'attuazione concreta dell'art. 11, comma 2 della
              legge n. 97/94, si precisa che, dal punto di vista
              istruttorio, tutti gli atti e le attestazioni di rito
              - anche per la successiva fase delle erogazioni -
              devono pervenire dalla Comunita' montana intestataria
              del finanziamento.
              Alcuni atti, tuttavia, devono essere stati assunti dal
              Comune delegante titolare dell'investimento.
              Si tratta, in particolare, del piano economico
              finanziario - se richiesto - e dell'approvazione del
              progetto definitivo.
          17. AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX LEGE N. 142/90
              Il presente paragrafo si riferisce esclusivamente ai
              consorzi imprenditoriali ed alle aziende speciali
              previsti dalla legge n. 142/90, con i quali la Cassa ha
              un consolidato e collaudato rapporto.
              Per le aziende ed i consorzi diversi da quelli previsti
              dagli artt. 23 e 25 della suddetta legge, si rimanda al
              paragrafo relativo agli enti pubblici.
              E' opportuno anche ricordare che i consorzi locali per
              funzioni e per i servizi sociali fanno riferimento alla
              disciplina vigente per gli Enti locali: la garanzia dei
              mutui assunti da tali Enti deve dunque essere
              assicurata dai partecipanti con delegazioni di
              pagamento sui propri bilanci.
         17.1
Adesione      L'adesione di massima al finanziamento viene rilasciata
              sulla base della domanda di mutuo a firma del legale
              rappresentante, con l'indicazione dell'oggetto
              dell'investimento e della quantificazione del
              fabbisogno finanziario. Nella domanda (in bollo per le
              aziende) dovra' inoltre essere indicato il codice
              fiscale nonche' se il mutuo sara' garantito da altri
              soggetti mutuatari.
              La domanda dovra' essere accompagnata da una
              dichiarazione attestante l'intervenuta approvazione
              dello Statuto ai sensi della legge n. 142/90.
         17.2 Per la formale concessione del mutuo questi Enti devono
Concessione   produrre:
              a) domanda di concessione a firma del legale
              rappresentante;
              b) delibera di assunzione del mutuo dell'organo
              competente per Statuto, conforme al MODELLO II-01-304;
              c) dichiarazione, conforme al MODELLO II-01-306, che
              attesti la definitivita' della delibera di assunzione
              del mutuo, nonche':
                 - che dal bilancio consuntivo del...... (penultimo
                 esercizio) e dal conto economico dell'esercizio
                 corrente non risulta un "disavanzo" di gestione;
                 - che con il rilascio della delegazione di pagamento
                 del mutuo in corso di assunzione il complesso degli
                 interessi passivi dei mutui precedentemente
                 contratti non supera il 25% delle entrate effettive
                 accertate in base al conto consuntivo economico
                 dell'esercizio precedente (art. 10 bis L. 440/87);
                 - gli estremi della delibera approvativa del
                 progetto definitivo (nel caso di opere pubbliche);
                 - gli estremi della delibera di approvazione del
                 piano economico finanziario, da adottarsi in seguito
                 all'assenso dell'Istituto (cio' al fine della
                 concessione al tasso agevolato, per le opere che
                 ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 46
                 del D.Lgs. n. 504/92 e successive integrazioni);
                 - la fonte di finanziamento dell'eccedenza di spesa
                 rispetto all'importo del mutuo richiesto alla Cassa
                 (nel caso di finanziamenti parziali);
                 - la non effettuazione, al momento dell'istanza di
                 mutuo, delle spese da' finanziarsi con la Cassa.
                 Nella suddetta dichiarazione dovra' risultare anche
                 il numero di conto corrente intestato all'Azienda o
                 Consorzio presso l'Istituto di credito o Agenzia
                 postale sul quale si vuole vengano accreditate le
                 somme erogate dalla Cassa.
              d) atto di delega, debitamente notificato al Tesoriere
              (cfr. MODELLO II-01-310);
              e) copia del provvedimento concessivo del contributo
              statale, regionale o delle Province autonome, ove
              l'Ente sia ammesso a tale beneficio;
              E' fatta salva la facolta' della Cassa di richiedere
              eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.
              Per i consorzi e le aziende di nuova costituzione, la
              garanzia dovra' necessariamente essere assunta da altri
              enti mutuatari, non essendoci i consuntivi previsti
              dalla legge come condizione per l'assunzione e ai fini
              del calcolo del limite di indebitamento. Ovviamente
              tali enti, dopo due anni dalla costituzione, potranno
              passare dalla garanzia indiretta a quella diretta,
              sostituendo cioe' la garanzia originariamente
              rilasciata con le proprie delegazioni di pagamento.
              Una particolare attenzione meritano i Consorzi in
              trasformazione, in relazione alla possibilita' di
              garantire con le proprie entrate senza attendere i due
              anni. Poiche' il presupposto e' la presenza di un
              bilancio con le entrate del servizio, questa
              possibilita' e' riconosciuta ai Consorzi con l'azienda
              consorziale ed ai Consorzi che gestivano i servizi in
              economia e che, di norma, rilasciavano gia' le
              delegazioni sul servizio, ai sensi dell'art. 11 della
              legge 299/80.
          18. S.p.A. e S.r.l. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE
              Il presente paragrafo si riferisce esclusivamente alle
              societa' per la gestione di servizi pubblici locali, di
              cui all'art. 22 della legge n. 142/90.
              Per le altre societa' a prevalente capitale pubblico
              che gestiscono pubblici servizi, la procedura sara'
              analoga a quella che viene qui esposta, fatti salvi i
              necessari adeguamenti istruttori che le singole
              fattispecie richiederanno. In particolare, si puo' fin
              d'ora evidenziare che queste societa' dovranno
              produrre, in sede di prima istanza, l'atto di
              concessione (o il contratto di affidamento) del
              servizio pubblico gestito.
         18.1 L'adesione di massima al finanziamento viene rilasciata
Adesione      sulla base della domanda di mutuo a firma del legale
              rappresentante, con l'indicazione dell'oggetto
              dell'investimento e della quantificazione del
              fabbisogno finanziario. Nella domanda dovra' inoltre
              essere indicato se il mutuo sara' garantito da altri
              soggetti mutuatari.
              La domanda (in bollo) dovra' inoltre contenere
              l'indicazione del codice fiscale e dovra' essere
              corredata da:
              a) Certificato della Camera di Commercio competente che
              dichiari vigenti l'atto costitutivo e lo statuto della
              societa'. In tale certificato, di data non anteriore a
              sei mesi, dovranno anche risultare i nominativi dei
              legali rappresentanti nonche' delle persone autorizzate
              ad impegnare validamente la societa'; dal medesimo
              certificato dovra' risultare che la societa' si trova
              nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
              b) Attestazione circa la vigente percentuale di
              partecipazione degli enti locali al capitale
              societario;
              c) Copia, anche in estratto, di delibera del competente
              organo contenente l'impegno a notificare alla Cassa
              ogni variazione nello statuto, nella partecipazione
              degli enti locali al capitale societario, nella legale
              rappresentanza, e nelle persone autorizzate ad
              impegnare validamente la societa', con espressa
              dichiarazione di esonerare la Cassa da qualsiasi
              responsabilita' in dipendenza della mancata o tardiva
              notifica di tali atti.
         18.2 Per la formale concessione del mutuo le societa' devono
Concessione   produrre:
              a) domanda di concessione a firma del legale
              rappresentante;
              b) delibera di assunzione del mutuo dell'organo
              competente per Statuto, conforme al MODELLO II-01-304;
              c) dichiarazione, conforme al MODELLO II-01-368, dalla
              quale risulti:
                 - che i bilanci del biennio precedente
                 all'assunzione del mutuo non hanno chiuso in
                 perdita;
                 - che con il rilascio del mandato irrevocabile di
                 pagamento del mutuo in corso di assunzione non si
                 superano i limiti previsti dalle disposizioni della
                 Cassa depositi e prestiti (vedi oltre) o che la
                 differenza e' coperta con fideiussione bancaria
                 solidale a favore della Cassa stessa (in tal caso
                 dovra' essere trasmesso l'atto fideiussorio);
                 - gli estremi della delibera approvativa del
                 progetto definitivo (nel caso di opere pubbliche);
                 - gli estremi della delibera di approvazione del
                 piano economico finanziario, da adottarsi in seguito
                 all'assenso dell'Istituto (cio' al fine della
                 concessione al tasso agevolato, per le opere che
                 ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 46
                 del D.Lgs. n. 504/92 e successive integrazioni);
                 - la fonte di finanziamento dell'eccedenza di spesa
                 rispetto all'importo del mutuo richiesto alla Cassa
                 (nel caso di finanziamenti parziali);
                 - la non effettuazione, al momento dell'istanza di
                 mutuo, delle spese da finanziarsi con la Cassa;
                 - che il collegio sindacale ha preso atto degli
                 impegni assunti dalla societa'.
                 Nella suddetta dichiarazione dovra' risultare anche
                 il numero di conto corrente intestato alla societa'
                 presso l'Istituto di credito o Agenzia postale sul
                 quale si vuole vengano accreditate le somme erogate
                 dalla Cassa.
              d) mandato irrevocabile, in bollo, sottoscritto dal
              legale rappresentante della societa' ed accettato
              dall'Istituto bancario mandatario della societa', al
              pagamento delle rate con il vincolo ad anticipare la
              differenza qualora le somme accantonate e vincolate al
              pagamento delle rate non fossero sufficienti (cfr.
              MODELLO II-01- 340);
              e) copia del provvedimento concessivo del contributo
              statale, regionale o delle Province autonome, ove la
              societa' sia ammessa a tale beneficio;
              E' fatta salva la facolta' della Cassa di richiedere
              eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.
              In ordine alla garanzia da prestarsi da parte delle
              societa', si ritiene opportuno un approfondimento.
              Il 6o comma dell'art. 10 bis della legge n. 440/87
              estende alle S.p.A. a prevalente capitale degli enti
              locali le norme esplicitamente dettate nei commi
              precedenti per le Aziende speciali, in quanto
              compatibili.
              L'estensione delle norme sulle delegazioni alle
              societa' per azioni a prevalente capitale pubblico
              locale fa, pero', sorgere qualche perplessita' in
              quanto, per queste, non e' configurabile un servizio di
              tesoreria come per gli enti locali.
              Si deve percio' coniugare il ricorso alla delega di
              pagamento sui proventi del servizio, prevista dal
              decreto ministeriale (art. 6) sulle procedure della
              Cassa, con la disciplina privatistica.
              Il rilascio della garanzia come per gli altri enti e'
              soggetto ad alcuni vincoli che non discendono
              direttamente dalle leggi ma vengono posti dall'Istituto
              a "garanzia" della restituzione delle rate.
              Pareggio di bilancio
              Il mutuo non potra' essere assunto qualora dai bilanci
              del biennio precedente risultasse una perdita.
              Limiti per l'indebitamento
              I limiti di indebitamento ai fini della garanzia, che
              vengono considerati da questo Istituto, rifacendosi
              alla normativa del settore pubblico, sono due, tra loro
              alternativi.
              Per il primo limite: nessun mutuo puo' essere contratto
              se l'importo della quota interessi delle due
              semestralita' di ammortamento del contraendo mutuo,
              sommato all'ammontare degli interessi gravanti sul
              medesimo esercizio per i mutui contratti, supera il 50%
              dei proventi del servizio desunti dall'ultimo bilancio
              o, in alternativa, (secondo limite) l'importo degli
              interessi non deve superare il 30% dei ricavi di
              esercizio desunti dall'ultimo consuntivo approvato.
              Qualora dovessero superarsi detti limiti, per la
              garanzia del mutuo concedendo, si potra' rilasciare,
              per la differenza, la fideiussione bancaria.
              Mandato irrevocabile di pagamento
              Ai fini della garanzia si dovra' procedere a
              canalizzare i proventi del servizio (o servizi) svolti
              dalla S.p.A. o S.r.l. in un solo Istituto di credito, a
              cui sara' conferito, con atto negoziale, il mandato
              irrevocabile per il pagamento "pro solvendo" e non "pro
              soluto" delle rate alle rispettive scadenze, con
              l'impegno ad anticipare la differenza qualora le somme
              accantonate e vincolate al pagamento delle rate non
              fossero sufficienti.
              La delega di pagamento, rilasciata sulle entrate
              effettive, deve essere sottoscritta dal legale
              rappresentante della societa' ed accettata
              dall'Istituto bancario mandatario nei cui confronti, in
              caso di ritardo nel pagamento, sara' applicata la mora.
          19. CONSORZI Di BONIFICA
         19.1 L'adesione di massima al finanziamento viene rilasciata
Adesione      sulla base della domanda di mutuo (in bollo) a firma
              del legale rappresentante, con l'indicazione
              dell'oggetto dell'investimento e della quantificazione
              del fabbisogno finanziario e, ove esista, del
              provvedimento regionale concessivo del contributo, con
              il quale sono approvate le opere da finanziare e
              determinata la spesa a carico del Consorzio. Nella
              domanda dovra' inoltre essere indicato se il mutuo
              sara' garantito da altri soggetti mutuatari.
         19.2 Gli atti necessari alla concessione del mutuo sono
Concessione   elencati nei MODELLI allegati alla presente Circolare
              (MODELLO II-01-323, MODELLO II-01-324 e MODELLO
              II-01-325); si deve comunque considerare che se l'opera
              non fruisce del contributo regionale, il decreto deve
              essere sostituito, in questa fase, dalla dichiarazione
              sull'avvenuta approvazione del progetto definitivo da
              parte dell'organo competente.
              In deroga a quanto si dira' oltre (punto 24.4) per i
              mutuatari non soggetti al D.Lgs. n. 77/95, la Cassa
              puo' intervenire anche a fronte di spese gia' sostenute
              dai Consorzi di bonifica all'atto della domanda di
              mutuo.
              Anche per questi enti, ai fini della concessione al
              tasso agevolato, per le opere che ricadono nell'ambito
              di applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 504/92 e
              successive integrazioni, devono essere indicati gli
              estremi della delibera di approvazione del piano
              economico finanziario, da adottarsi in seguito
              all'assenso dell'Istituto.
              Per questi Consorzi si accettano le delegazioni di
              pagamento sui contributi consortili di cui al R.D.
              13/12/1933 n. 215.
              Per l'atto di delega, in bollo, si veda apposito
              MODELLO II-01-325.
          20. MUTUI ALLE CAMERE DI COMMERCIO e ALL'UNIONCAMERE
              Poiche' le Camere di Commercio e l'Unioncamere, in
              quanto Enti pubblici, sono oggi annoverabili tra i
              mutuatari ordinari della Cassa, e' da intendersi
              implicitamente superata la disposizione di cui all'art.
              3-ter del D.L. 18.9.1995, n. 381, convertito, con
              modificazioni, dalla legge 15.11.1995, n. 480 e
              conseguentemente anche la Circolare n. 1210 del marzo
              1996, pubblicata sulla G.U. n. 62 del 14.3.1996.
              Per le caratteristiche procedurali e finanziarie dei
              mutui al sistema camerale (si ricorda che le istanze di
              mutuo vanno prodotte in bollo) valgono quindi ora le
              disposizioni generali del D.M. Tesoro 7.1.1998 e della
              presente Circolare, cui sono allegati appositi MODELLI
              (MODELLO II-01-329, MODELLO II-01-336, MODELLO
              II-01-333 e MODELLO II-01-334).