(all. 5 - art. 1)
                           CAPITOLO QUINTO
              _______________________________________________________
                                DISPOSIZIONI VARIE
          21. POTERE CERTIFICATORIO
              Come si e' avuto modo di vedere, l'istruttoria dei
              finanziamenti si sviluppa essenzialmente sulla base di
              attestazioni. E' importante dunque definire per
              ciascuna tipologia di enti ammessi al credito-Cassa le
              modalita' attraverso le quali tali attestazioni debbano
              essere rese, il cui contenuto e' quello indicato, per
              ciascuna fase di mutuo, nei modelli allegati.
         21.1 Per comuni, province e comunita' montane, l'art. 51,
Enti locali   comma 3, lett. g), della legge n. 142/90, come
              modificato dall'art. 6, comma 2, della legge n. 127/97,
              assegna ai dirigenti il potere di rilasciare
              attestazioni o certificazioni. Negli enti locali
              sprovvisti di personale di tale qualifica, il potere
              certificatorio, come tutte le altre prerogative
              dirigenziali di cui alla norma citata, e' riconosciuto
              ai responsabili degli uffici o dei servizi (art. 51,
              comma 3-bis). Per cio' che attiene la materia dei
              lavori pubblici, saranno accettate anche le
              attestazioni rilasciate dal responsabile del
              procedimento ai sensi della legge n. 109/94.
         21.2 Le attestazioni devono essere rese dal legale
Amministra-   rappresentante. Per gli investimenti relativi alla
zioni         realizzazione di lavori pubblici le attestazioni
statali e     possono essere rese anche dal responsabile del
Enti          procedimento ai sensi della legge n. 109/94.
pubblici
         21.3 Le attestazioni devono essere rese dal legale
S.p.A. e      rappresentante ovvero da persona da questi delegata (in
S.r.l. a      questo caso nelle premesse dell'attestazione devono
prevalente    essere citati gli estremi dell'atto di delega).
capitale
pubblico
          22. LE COMPETENZE DEGLI ORGANI
              A seguito dell'emanazione della legge 15 maggio 1997 n.
              127 (c.d. Bassanini 2), la competenza degli organi di
              governo locale alla approvazione degli atti (progetti;
              assunzione mutui; perizie), che sono alla base del
              rapporto di finanziamento, e' stata oggetto di nuova
              discussione.
              In particolare, in forza della intervenuta modifica
              dell'art. 51 della legge n. 142/90, nel senso di una
              valorizzazione e di un rafforzamento delle competenze
              dirigenziali, si e' ritenuto di intravedere uno
              spostamento a livello amministrativo dei compiti propri
              degli organi collegiali.
              Date le incertezze, sul punto e' stato interrogato
              l'Ufficio per l'attuazione della riforma delle
              autonomie locali presso il Ministero dell'interno, che
              ha cosi' fugato, per i Comuni, le Province e le
              Comunita' montane, ogni dubbio in materia:
              - l'approvazione dei progetti definitivi/esecutivi e'
              di pertinenza della giunta (il progetto preliminare e'
              per espressa previsione dell'art. 32 della legge n.
              142/90 di competenza del consiglio);
              - l'assunzione dei mutui e' prerogativa della giunta, a
              condizione che il ricorso all'indebitamento sia
              previsto in atti fondamentali del consiglio (altrimenti
              la competenza all'assunzione del mutuo e' dell'organo
              consiliare ex art. 32 della legge n. 142/90);
              - l'approvazione delle varianti progettuali e' della
              giunta, a meno che le stesse comportino aumento di
              spesa. In questo caso l'atto deliberativo dovrebbe
              regredire al Consiglio
          23. I PROGETTI
         23.1 In base all'art. 16 della legge n 109/94 (legge quadro
L'approva-    sui lavori pubblici) la progettazione risulta
zione dei     articolata in tre livelli: preliminare, definitivo ed
progetti      esecutivo.
              Considerato che con il progetto definitivo sono
              compiutamente individuati i lavori da realizzare, si
              ritiene che, per il perfezionamento della procedura di
              finanziamento sia sufficiente tale elaborato. Il
              progetto esecutivo costituisce infatti solo una fase di
              ulteriore dettaglio, ai fini della cantierabilita', di
              un'opera che comunque risulta definita in tutti i suoi
              elementi.
          24. PROCEDIMENTO Di SPESA E COPERTURA FINANZIARIA
         24.1 In questo paragrafo sono esaminate le conseguenze
Art. 6,       operative sui finanziamenti della Cassa agli Enti
comma 11      locali prodotte dall'art. 6, comma 11 della legge 15
della legge   maggio 1997, n. 127/97 "Bassanini-bis". Il punto 24.4
15.5.1997,    e' dedicato allo stesso tema per i mutuatari non
n. 127 c.d.   soggetti al decreto legislativo n. 77/95.
"Bassanini-bis"
         24.2 La norma citata ha sostituito il comma 5 dell'art. 55
Affidamento   della legge n. 142/90 con il seguente: "I provvedimenti
dei lavori    dei responsabili dei servizi che comportano impegni di
e/o           spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
forniture     finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del
prima della   visto di regolarita' contabile attestante la copertura
concessione   finanziaria."
del mutuo
              E' evidente la differenza con il testo previgente:
              viene infatti abolita la nullita' ope legis dell'atto
              privo di copertura finanziaria, che alla luce della
              nuova normativa deve pertanto essere considerato
              legittimo ancorche' inefficace. L'attestazione della
              copertura finanziaria, che secondo il testo previgente
              era requisito essenziale per l'assunzione di impegni di
              spesa, viene spostata ad un momento successivo quale
              quello dell'esecutivita' dell'atto.
              La conseguenza operativa piu' significativa riguarda la
              ammissibilita' a pagamento in conto mutuo dei lavori
              e/o forniture gia' affidati al momento della
              concessione del mutuo. Come si e' detto, infatti, il
              momento in cui deve attestarsi la copertura finanziaria
              e' successivo rispetto all'affidamento, per cui la
              concessione del mutuo puo' legittimamente intervenire
              tra l'adozione dell'atto che comporta impegno di spesa
              e l'apposizione del visto di regolarita' contabile da
              parte del responsabile del servizio finanziario.
              Dal punto di vista della Cassa, dunque, ne consegue che
              l'Istituto non procedera' piu' a revocare il mutuo
              qualora dagli atti istruttori si evinca che
              l'affidamento e' intervenuto in data anteriore alla
              concessione del finanziamento, dovendosi considerare lo
              stesso affidamento, come detto, perfettamente legittimo
              ancorche' inefficace.
              Poiche' il momento che rileva e' quello
              dell'acquisizione dei beni e servizi, non potranno
              comunque essere ammesse a mutuo le spese i cui
              documenti giustificativi risultino emessi in data
              anteriore a quella di concessione del mutuo.
         24.3 La nuova disciplina relativa alla copertura finanziaria
Perizie di    ed al procedimento di spesa consente di rileggere le
variante e/o  disposizioni relative alle perizie.
suppletive
              Conformemente a quanto illustrato per l'affidamento di
              lavori intervenuto prima della concessione del mutuo,
              sono da ritenere ammissibili a finanziamento le perizie
              i cui lavori siano stati affidati prima della
              concessione del mutuo suppletivo o, nel caso di mutui
              concessi in base a leggi speciali, prima del rilascio
              del nulla-osta della Cassa.
              In quest'ultimo caso dovranno, comunque, essere
              osservate le condizioni previste dall'art. 20, comma 1
              della legge n. 412/91 (autorizzazione del Ministero o
              Regione competente, rispetto delle procedure della
              legge di riferimento, termine perentorio di 5 anni
              dalla concessione del mutuo per l'approvazione della
              perizia).
         24.4 Per i soggetti mutuatari non sottoposti alla disciplina
Il problema   di cui al decreto legislativo n. 77/95, non si pongono
della         problematiche analoghe a quelle degli Enti locali,
copertura     relativamente alla copertura finanziaria delle spese di
finanziaria   investimento.
per i
mutuatari     Da cio' discende che non solo l'affidamento ma anche
non soggetti  l'ordinazione delle prestazioni finanziate puo'
al D.Lgs.     precedere la concessione del mutuo da parte della
n. 77/95      Cassa; si ricorda al riguardo, il venir meno,
              nell'attuale decreto ministeriale, della disposizione
              di cui all'art. 2, comma 2 del previgente D.M. Tesoro
              1.12.1995, che inibiva il finanziamento, per tutti i
              mutuatari Cassa, qualora i lavori fossero stati
              appaltati o gli acquisti ordinati anteriormente alla
              data di concessione del corrispondente mutuo.
              In ogni caso, poiche' la Cassa ancora oggi e' chiamata
              dall'art. 1 del D.M. Tesoro 7.1.1998 a finanziare
              investimenti e non mere passivita', saranno ammesse a
              mutuo soltanto le spese non ancora sostenute dal
              mutuatario al momento dell'istanza di finanziamento.
          25. FINANZIAMENTI PARZIALI, FINANZIAMENTI INTEGRATIVI E
              INTEGRAZIONE TRA MUTUI
         25.1 E' possibile richiedere alla Cassa mutui per un
Finanzia-     importo inferiore a quello necessario per il
menti         finanziamento totale di un'opera o altro investimento,
parziali      indicando comunque la fonte di copertura della spesa
              differenziale.
         25.2 E' peraltro consentito attivare il credito-Cassa per
Finanzia-     il finanziamento di aumenti d'asta, maggiori oneri per
menti         acquisizioni aree o dovuti a varianti suppletive ed
integrativi   altri tipi di maggiori spese, ancorche' il mutuo per
              l'opera principale (o altro investimento) sia stato
              contratto o assunto presso altri Istituti.
         25.3 Al fine di venire incontro alle richieste degli enti e
Integrazione  considerato che la facolta' di approvare stralci di
tra mutui     progetti definitivi/esecutivi e' stata ampiamente
              limitata dalla legge n. 109/94, e' oggi consentita, nel
              rispetto del principio del mutuo di scopo, la
              concessione di piu' mutui per il finanziamento
              integrato di un unico progetto definitivo/esecutivo.
          26. EROGAZIONE DI RESIDUI SU MUTUI CON AMMORTAMENTO SCADUTO
              Alla fine di ogni esercizio finanziario la Cassa
              procedera' alla rilevazione di eventuali somme che
              residuano da somministrare su mutui, con oneri a totale
              carico del mutuatario, il cui ammortamento risulti
              scaduto. Previa verifica di eventuali morosita',
              l'Istituto procedera' d'ufficio alle relative
              erogazioni.
              Per i mutui ammortizzati, sia pure parzialmente, da
              mutuatari diversi dall'intestatario, l'erogazione delle
              somme in parola potra' viceversa avvenire solo su
              istanza.
          27. MUTUI IN BASE A LEGGI SPECIALI
         27.1 In questo punto e' trattata la materia dei mutui per
Mutui per     debiti fuori bilancio degli enti locali, anche alla
debiti fuori  luce dei profondi cambiamenti intervenuti con il
bilancio      decreto legislativo n. 342 del 15.9.1997.
Novita'       Quest'ultimo, infatti, con l'articolo 5 ha provveduto a
introdotte    sostituire la lettera e) del comma 1 dell'art. 37 del
dal Decreto   decreto legislativo n. 77 del 25.2.95, con la seguente:
Legislativo
15 settembre  "e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli
1997 n. 342   obblighi di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 35, nei
              limiti degli accertati e dimostrati utilita' e
              arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento
              di pubbliche funzioni e servizi di competenza."
              Il provvedimento, con l'art. 4 lettera c), ha innovato
              contestualmente il comma 4 del citato art. 35,
              prescrivendo che, in caso di acquisizione di beni e
              servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,
              2 e 3 dello stesso articolo, il rapporto obbligatorio
              intercorre tra l'amministratore, il funzionario o
              dipendente dell'ente e il fornitore solo per la parte
              non riconoscibile come debito fuori bilancio ai sensi
              della lettera e) del comma 1 dell'art. 37.
              In altri termini sono state ampliate le fattispecie
              riconoscibili come debiti fuori bilancio, consentendo
              in tal modo all'ente di sanare le acquisizioni di beni
              e servizi, anche poste in essere con il concorso di
              amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente,
              prive di copertura finanziaria, ponendo come condizione
              che tali acquisizioni abbiano prodotto un'utilita' e
              un arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito
              dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
              competenza.
              Stante il dettato normativo, che potra' trovare
              applicazione in numerosi casi prima non ammissibili a
              finanziamento, e nel riconoscimento della piena
              responsabilita' degli enti locali per quanto riguarda
              la rispondenza dell'operato amministrativo alle norme,
              la Cassa procede a ridisegnare, semplificandola, la
              procedura di concessione dei mutui per i debiti fuori
              bilancio.
       27.1.1 Beneficiari dei mutui possono essere le Province, i
Soggetti      Comuni e le Comunita' montane.
       27.1.2 Ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 77/95,
Oggetto del   modificato come in premessa, sono riconoscibili i
riconosci-    debiti derivanti da:
mento
              a) sentenze passate in giudicato o sentenze
              immediatamente esecutive;
              b) copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali ed
              istituzioni;
              c) ricapitalizzazione di societa' di capitale
              costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
              d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza
              per opere di pubblica utilita';
              e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli
              obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 del
              D.Lgs. 77/95, nei limiti degli accertati e dimostrati
              utilita' ed arricchimento per l'ente, nell'ambito
              dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
              competenza.
       27.1.3 La durata dell'ammortamento sara', sulla base delle
Durata        richieste degli enti, di 10, 15 o 20 anni, con oneri a
dell'ammor-   carico dei mutuatari.
tamento
       27.1.4 Per ottenere l'adesione di massima gli enti dovranno
Documenti     produrre, a corredo della domanda di mutuo, una
per           dichiarazione con la quale si attesta che:
l'adesione
di massima    - con delibera consiliare n... del....... adottata ai
              sensi dell'art. 37, 1o comma del decreto legislativo n.
              77 del 25.2.1995 sono stati riconosciuti debiti fuori
              bilancio per un importo di Lire ......... ;
              - che la delibera di riconoscimento dei debiti fuori
              bilancio n.... del .... e' divenuta esecutiva ai sensi
              dell'art. 17, comma 40 della legge n. 127 del
              15.5.1997, e pubblicata all'albo pretorio ai sensi
              dell'art. 47, comma 1 della legge n. 142 dell'8.6.1990.
       27.1.5 Il finanziamento deve essere di importo pari o
Importo dei   inferiore al debito riconosciuto nella delibera
mutui         consiliare, assunta ai sensi dell'art. 37, ed iscritto
              in bilancio.
       27.1.6 Coincidono con i consueti documenti che si richiedono
Documenti     per la concessione dei mutui "a condizioni ordinarie",
per la        ossia con oneri a carico degli enti mutuatari. Gia' in
concessione   sede di richiesta di formale concessione, gli Enti
definitiva    potranno formulare istanza di erogazione del mutuo.
       27.1.7 Con la devoluzione di un mutuo gia' concesso a
Finanzia-     condizioni ordinarie in base al D.M. Tesoro 7.1.1998 e
bilita'       precedenti o con un'operazione di accorpamento residui
attraverso    (Cfr. punto 7.3), e' consentito il finanziamento dei
devoluzioni   debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art.
              37 del D.Lgs. n. 77/95.
              Insieme ai consueti documenti per la devoluzione dovra'
              essere prodotta la dichiarazione concernente la
              deliberazione consiliare di riconoscimento del debito.
         27.2 Per le caratteristiche finanziarie e procedurali delle
Fondo         anticipazioni a valere sulle risorse del Fondo rotativo
rotativo      per la progettualita', si fa generale rimando alla
per la        Circolare applicativa n. 1221 del giugno 1997,
progettua-    pubblicata sulla G.U. n. 151 del 1.7.1997.
lita'
Art. 1,       A modifica della stessa, si fa tuttavia presente quanto
commi 54/58,  segue.
della legge
28.12.1995,   - La Cassa, venendo incontro alla diffusa richiesta di
n. 549 e      abbassamento del limite di importo progettuale per
successive    l'accesso alle risorse del Fondo, finanzia ora le spese
modifiche     tecniche riferite a progetti il cui costo previsto, per
              lavori e forniture, non sia inferiore a 1 miliardo di
              lire.
              - In caso di revoca dell'anticipazione (punto 9 della
              Circolare n. 1221) si applichera' una commissione
              dell'1%, con un massimo attualmente di 1.300.000 lire,
              in analogia a quanto previsto per le revoche in
              preammotamento dall'art. 11, comma 4 del D.M. Tesoro
              7.1.1998.
              - Al momento della restituzione dell'anticipazione, a
              titolo di rimborso delle spese di amministrazione
              sostenute dalla Cassa (punto 5.c della Circolare n.
              1221), i beneficiari dovranno versare una commissione
              pari allo 0,5 per cento, calcolato sulle somme che
              saranno state complessivamente erogate.
         27.3 Per effetto dell'art. 49, comma 8, della legge n.
Mutui c.d.    449/97, i Fondi c.d. lett. A), per i Comuni con
lett. A)      popolazione fino a 5.000 abitanti per opere
              igienico-sanitarie, relativi agli esercizi dal 1986 al
              1992 compreso, possono essere impegnati fino ad
              esaurimento.
              Cio' comporta la possibilita' di accensione di nuovi
              finanziamenti della specie, su risorse a suo tempo non
              impegnate tempestivamente, cosi' come la possibilita'
              di far gravare finanziariamente sui mutui gia' concessi
              nuove varianti o nuovi progetti attraverso devoluzioni.
         27.4 Per effetto della stessa norma di cui al precedente
Mutui per     punto, sara' possibile imputare sui mutui concessi ex
metanizza-    art. 1, comma 3 della legge 68/1993 sia nuove varianti
zione         che nuovi progetti attraverso devoluzioni.
centro-nord
         27.5 La materia del dissesto finanziario degli enti locali
Mutui per     e' stata oggetto negli ultimi tempi di interventi
dissesto      legislativi, che hanno introdotto rilevanti
finanziario   innovazioni, sia per cio' che attiene strettamente agli
degli enti    aspetti procedurali, sia per cio' che riguarda
locali        l'individuazione di ulteriori fonti di finanziamento
              per quelle esposizioni debitorie che non trovano
              copertura nel mutuo per il risanamento.
              Nel presente punto e' trattata l'intera materia dei
              finanziamento agli enti in parola, anche alla luce
              delle novita' introdotte dal recente decreto
              legislativo n. 342/97. Gli articoli citati senza
              riferimento sono da intendersi relativi al D.Lgs.
              n. 77/95.
       27.5.1 A norma dell'art. 79 del D.Lgs. n. 77/95, il dissesto
Dissesto      finanziario viene deliberato dal consiglio dell'ente
finanziario:  locale e la relativa delibera non e' piu' revocabile.
le
limitazioni   Dalla avvenuta deliberazione discende:
all'assunzione
dei mutui     - la capacita' di assumere mutui esclusivamente con
              oneri di ammortamento a totale e diretto carico dello
              Stato o delle Regioni (art. 82).
              Il divieto alla concessione dei finanziamenti, i cui
              oneri di rimborso non siano a totale e diretto carico
              dello Stato o delle Regioni, sussiste anche se le
              deliberazioni propedeutiche (approvazione progetto;
              assunzione del mutuo; ecc.) siano state adottate in
              data anteriore alla deliberazione del dissesto.
              L'ente dissestato, cui e' preclusa la facolta' di
              approvare i bilanci (art. 81) deve, ai sensi dell'art.
              92, predisporre un'ipotesi di bilancio stabilmente
              riequilibrato, che viene trasmesso al Ministero
              dell'interno per la prescritta valutazione ed
              approvazione con Decreto ministeriale.
              Con l'emanazione del suddetto provvedimento
              ministeriale, che consente all'ente di tornare ad
              approvare i bilanci, iniziano a decorrere i cinque
              anni di risanamento previsti dall'art. 95. In tale
              periodo la capacita' di poter tornare ad assumere
              mutui resta limitata a quelli con oneri esclusivamente
              a totale e diretto carico dello Stato, della Regione o
              di altro ente mutuatario.
              Nel quinquennio, in base a quanto previsto dall'art. 37
              della legge 724/94, possono derogare a tale limitazione
              gli enti che abbiano registrato un avanzo di
              amministrazione nei conti consuntivi relativi
              all'ultimo e penultimo esercizio e non debbano
              ripianare disavanzi di gestione dei servizi gestiti a
              mezzo di aziende o consorzi. I consuntivi da assumere a
              riferimento non possono riguardare esercizi precedenti
              a quello per il quale e' stata approvata l'ipotesi di
              bilancio.
              In tale ipotesi l'ente riacquista:
              - la capacita' piena di assumere mutui. In sede di
              richiesta di finanziamento l'ente dovra' attestare la
              sussistenza di tali requisiti.
              Al termine dei cinque anni:
              - cessa ogni limitazione all'assunzione dei
              finanziamenti.
       27.5.2 La Cassa e' chiamata a concedere il mutuo a ripiano,
Mutuo per il  che si innesta nella prima fase, immediatamente dopo la
risanamento   predisposizione del piano di rilevazione. Infatti,
              l'art. 89, comma 3, testualmente dispone "Il Ministero
              dell'Interno, accertata la regolarita' del deposito,
              autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa
              depositi e prestiti.
     27.5.2.1 Ai fini istruttori e' necessario fornire, per
Documenti     l'adesione:
per
l'adesione    - il decreto del Ministero dell'interno con il quale
di massima    viene accertata la regolarita' del deposito del piano
              di rilevazione della massa passiva e definito l'importo
              del mutuo da concedersi;
              - la formale domanda dell'organo straordinario di
              liquidazione.
     27.5.2.2 Per la formale concessione del finanziamento e'
Documenti     necessario produrre:
per la
formale       - la delibera di assunzione del mutuo dell'organo
concessione   straordinario di liquidazione;
              - l'indicazione del conto corrente intestato a se'
              stesso e dell'istituto bancario presso il quale e'
              stato aperto il conto (coordinate bancarie).
     27.5.2.3 Dopo la concessione il mutuo viene automaticamente
Erogazione    erogato per intero.
              Qualora il contributo statale non sia stato interamente
              utilizzato ovvero si siano liberate disponibilita' a
              seguito della riduzione del tasso di interesse dei
              mutui-Cassa, puo' verificarsi l'evenienza di un mutuo
              integrativo, da attivarsi con la medesima procedura del
              primo.
       27.5.3 L'art. 88 comma 8 e l'art. 89 comma 5 autorizzano
Mutui per     l'ente locale ad assumere con la Cassa depositi e
debiti non    prestiti, o con altri istituti di credito, due mutui
coperti dal   con oneri di ammortamento a carico del proprio
mutuo per     bilancio: uno sostitutivo dei proventi derivanti dalla
risanamento   vendita di immobili prevista nel piano, l'altro per il
              pagamento a saldo delle passivita' rilevate e non
              coperte dalla massa attiva.
              I mutui devono essere assunti dagli organi ordinari
              degli enti e liquidati all'organo straordinario di
              liquidazione.
     27.5.3.1 Ai fini istruttori, per l'adesione e' necessario
Documenti     produrre:
per
l'adesione    - la domanda di mutuo inoltrata dal legale
di massima    rappresentante dell'ente o dal dirigente competente con
              l'esatta qualificazione dell'oggetto (mutuo per
              passivita' non coperte dal mutuo a ripiano o
              alternativo alla vendita di immobili) e la
              quantificazione dell'importo;
              - l'attestazione circa l'avvenuta approvazione con
              decreto del Ministro dell'interno no ...........
              del............. del piano di estinzione.
     27.5.3.2 Per la formale concessione:
Documenti
per la        - la delibera del consiglio di assunzione del mutuo,
formale       esecutiva ai sensi di legge;
concessione
              - l'attestazione circa la capacita' di indebitamento;
              - le delegazioni di pagamento.
              In questa sede sembra necessario ricordare che gli
              articoli 13, 14 e 16 del D.Lgs. n. 342/97 hanno
              introdotto, per gli enti, la possibilita' di assumere
              il mutuo in questione oltre che con la Cassa depositi e
              prestiti, anche con altri istituti di credito. Inoltre,
              per questo tipo di finanziamento, il limite di
              capacita' di indebitamento e' elevato dal 25% al 40%.
       27.5.4 L'articolo 90-bis consente all'ente locale di
Modalita'     intervenire in tempi molto brevi per mettere a
semplificate  disposizione dell'organo straordinario della
di            liquidazione le risorse liquide necessarie ad integrare
accertamento  quelle rinvenienti dal mutuo a carico Stato di cui
e             all'art. 88 comma 2. Cio' permettera' all'organo della
liquidazione  liquidazione di poter definire transattivamente le
dei debiti    pretese dei creditori censiti, offrendo loro il
              pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 60%
              del solo capitale.
              In questo caso l'ente puo' reperire le necessarie
              risorse finanziarie attraverso la contrazione di un
              mutuo analogo a quello previsto dal comma 8
              dell'articolo 88 e di cui si e' detto al precedente
              punto 27.5.3. Qualora le disponibilita' finanziarie
              conseguenti alla concessione del mutuo dovessero
              risultare esuberanti rispetto alle necessita' della
              liquidazione, dopo il pagamento dei debiti, si deve
              procedere alla riduzione del mutuo, secondo le normali
              procedure di riduzione di cui al paragrafo 7.4.5.
              Per le procedure di concessione del mutuo a carico
              dell'ente e di quello a carico dello Stato vale quanto
              detto rispettivamente ai precedenti punti 27.5.3 (con
              la sola variante che il mutuo potra' essere concesso
              anche in assenza dell'avvenuta approvazione da parte
              del Ministero dell'Interno del Piano di estinzione) e
              27.5.2; per quello a carico dello Stato, e' comunque
              necessario che pervenga l'autorizzazione alla
              concessione da parte del Ministero dell'interno.
     27.5.4.1 Dopo la concessione, i mutui saranno automaticamente
Erogazioni    erogati con accredito sul conto corrente intestato
              all'organo straordinario di liquidazione.
      27.5.5  Il comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 342/97 stabilisce
Disposizioni  che, nel caso in cui l'organo straordinario della
per gli enti  liquidazione abbia approvato il rendiconto della
per i quali   liquidazione, la liquidazione di ulteriori debiti
l'organo      ammissibili ai sensi dell'art. 87, comma 3 del D.Lgs.
straordinario 77/95 sara' curata direttamente dagli enti locali con
ha approvato  l'attivazione di un mutuo con ammortamento a carico
il            dello Stato (nel caso in cui residuino ancora contribu-
rendiconto    ti erariali e comunque in presenza di specifico decreto
della         ministeriale), o a carico dell'ente stesso.
liquidazione
              In concreto, si tratta di mutui integrativi da
              concedersi con procedure simili a quelle gia'
              illustrate ai punti precedenti, rispettivamente per i
              mutui a carico dello Stato e per i mutui a carico
              dell'ente, con alcune varianti dettate dalla
              circostanza che in ambedue i casi il finanziamento deve
              essere richiesto ed assunto dall'ente locale a favore
              del quale, inoltre, viene disposta l'erogazione.
     27.5.5.1 Ai fini istruttori, pertanto, e' necessario produrre
Documenti     per l'adesione:
per
l'adesione    - la formale domanda con la quantificazione
di massima    dell'importo, l'esatta qualificazione dell'oggetto
              (mutuo per ulteriori debiti ex art. 18, co. 6, D.Lgs.
              n. 342/97), la dichiarazione che l'organo straordinario
              ha approvato il rendiconto della liquidazione, e la
              specificazione che trattasi di mutuo con oneri a carico
              Stato ovvero a carico del bilancio dell'ente.
              Quest'ultima specificazione consentira' la corretta
              classificazione dell'istanza in una delle due norme di
              finanziamento create per i mutui della specie;
              - il decreto del Ministero dell'Interno con il quale si
              definisce l'importo del mutuo da concedersi
              (esclusivamente per i mutui con oneri a carico dello
              Stato).
     27.5.5.2 Per la concessione e' necessario produrre:
Documenti per
la formale    - la delibera consiliare di assunzione del mutuo, con
concessione   oneri a carico dello Stato o a carico dell'ente,
              esecutiva ai sensi di legge;
              - l'attestazione circa la capacita' di indebitamento,
              che, secondo quanto illustrato prima, puo' fare
              riferimento al nuovo limite del 40%.
     27.5.5.3 Le erogazioni saranno disposte in favore dell'ente
Erogazioni    locale, per cui occorrera' produrre, nel caso in cui
              non sia gia' stato prodotto, gli estremi del conto
              corrente bancario o postale.