CAPITOLO QUINTO _______________________________________________________ DISPOSIZIONI VARIE 21. POTERE CERTIFICATORIO Come si e' avuto modo di vedere, l'istruttoria dei finanziamenti si sviluppa essenzialmente sulla base di attestazioni. E' importante dunque definire per ciascuna tipologia di enti ammessi al credito-Cassa le modalita' attraverso le quali tali attestazioni debbano essere rese, il cui contenuto e' quello indicato, per ciascuna fase di mutuo, nei modelli allegati. 21.1 Per comuni, province e comunita' montane, l'art. 51, Enti locali comma 3, lett. g), della legge n. 142/90, come modificato dall'art. 6, comma 2, della legge n. 127/97, assegna ai dirigenti il potere di rilasciare attestazioni o certificazioni. Negli enti locali sprovvisti di personale di tale qualifica, il potere certificatorio, come tutte le altre prerogative dirigenziali di cui alla norma citata, e' riconosciuto ai responsabili degli uffici o dei servizi (art. 51, comma 3-bis). Per cio' che attiene la materia dei lavori pubblici, saranno accettate anche le attestazioni rilasciate dal responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 109/94. 21.2 Le attestazioni devono essere rese dal legale Amministra- rappresentante. Per gli investimenti relativi alla zioni realizzazione di lavori pubblici le attestazioni statali e possono essere rese anche dal responsabile del Enti procedimento ai sensi della legge n. 109/94. pubblici 21.3 Le attestazioni devono essere rese dal legale S.p.A. e rappresentante ovvero da persona da questi delegata (in S.r.l. a questo caso nelle premesse dell'attestazione devono prevalente essere citati gli estremi dell'atto di delega). capitale pubblico 22. LE COMPETENZE DEGLI ORGANI A seguito dell'emanazione della legge 15 maggio 1997 n. 127 (c.d. Bassanini 2), la competenza degli organi di governo locale alla approvazione degli atti (progetti; assunzione mutui; perizie), che sono alla base del rapporto di finanziamento, e' stata oggetto di nuova discussione. In particolare, in forza della intervenuta modifica dell'art. 51 della legge n. 142/90, nel senso di una valorizzazione e di un rafforzamento delle competenze dirigenziali, si e' ritenuto di intravedere uno spostamento a livello amministrativo dei compiti propri degli organi collegiali. Date le incertezze, sul punto e' stato interrogato l'Ufficio per l'attuazione della riforma delle autonomie locali presso il Ministero dell'interno, che ha cosi' fugato, per i Comuni, le Province e le Comunita' montane, ogni dubbio in materia: - l'approvazione dei progetti definitivi/esecutivi e' di pertinenza della giunta (il progetto preliminare e' per espressa previsione dell'art. 32 della legge n. 142/90 di competenza del consiglio); - l'assunzione dei mutui e' prerogativa della giunta, a condizione che il ricorso all'indebitamento sia previsto in atti fondamentali del consiglio (altrimenti la competenza all'assunzione del mutuo e' dell'organo consiliare ex art. 32 della legge n. 142/90); - l'approvazione delle varianti progettuali e' della giunta, a meno che le stesse comportino aumento di spesa. In questo caso l'atto deliberativo dovrebbe regredire al Consiglio 23. I PROGETTI 23.1 In base all'art. 16 della legge n 109/94 (legge quadro L'approva- sui lavori pubblici) la progettazione risulta zione dei articolata in tre livelli: preliminare, definitivo ed progetti esecutivo. Considerato che con il progetto definitivo sono compiutamente individuati i lavori da realizzare, si ritiene che, per il perfezionamento della procedura di finanziamento sia sufficiente tale elaborato. Il progetto esecutivo costituisce infatti solo una fase di ulteriore dettaglio, ai fini della cantierabilita', di un'opera che comunque risulta definita in tutti i suoi elementi. 24. PROCEDIMENTO Di SPESA E COPERTURA FINANZIARIA 24.1 In questo paragrafo sono esaminate le conseguenze Art. 6, operative sui finanziamenti della Cassa agli Enti comma 11 locali prodotte dall'art. 6, comma 11 della legge 15 della legge maggio 1997, n. 127/97 "Bassanini-bis". Il punto 24.4 15.5.1997, e' dedicato allo stesso tema per i mutuatari non n. 127 c.d. soggetti al decreto legislativo n. 77/95. "Bassanini-bis" 24.2 La norma citata ha sostituito il comma 5 dell'art. 55 Affidamento della legge n. 142/90 con il seguente: "I provvedimenti dei lavori dei responsabili dei servizi che comportano impegni di e/o spesa sono trasmessi al responsabile del servizio forniture finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del prima della visto di regolarita' contabile attestante la copertura concessione finanziaria." del mutuo E' evidente la differenza con il testo previgente: viene infatti abolita la nullita' ope legis dell'atto privo di copertura finanziaria, che alla luce della nuova normativa deve pertanto essere considerato legittimo ancorche' inefficace. L'attestazione della copertura finanziaria, che secondo il testo previgente era requisito essenziale per l'assunzione di impegni di spesa, viene spostata ad un momento successivo quale quello dell'esecutivita' dell'atto. La conseguenza operativa piu' significativa riguarda la ammissibilita' a pagamento in conto mutuo dei lavori e/o forniture gia' affidati al momento della concessione del mutuo. Come si e' detto, infatti, il momento in cui deve attestarsi la copertura finanziaria e' successivo rispetto all'affidamento, per cui la concessione del mutuo puo' legittimamente intervenire tra l'adozione dell'atto che comporta impegno di spesa e l'apposizione del visto di regolarita' contabile da parte del responsabile del servizio finanziario. Dal punto di vista della Cassa, dunque, ne consegue che l'Istituto non procedera' piu' a revocare il mutuo qualora dagli atti istruttori si evinca che l'affidamento e' intervenuto in data anteriore alla concessione del finanziamento, dovendosi considerare lo stesso affidamento, come detto, perfettamente legittimo ancorche' inefficace. Poiche' il momento che rileva e' quello dell'acquisizione dei beni e servizi, non potranno comunque essere ammesse a mutuo le spese i cui documenti giustificativi risultino emessi in data anteriore a quella di concessione del mutuo. 24.3 La nuova disciplina relativa alla copertura finanziaria Perizie di ed al procedimento di spesa consente di rileggere le variante e/o disposizioni relative alle perizie. suppletive Conformemente a quanto illustrato per l'affidamento di lavori intervenuto prima della concessione del mutuo, sono da ritenere ammissibili a finanziamento le perizie i cui lavori siano stati affidati prima della concessione del mutuo suppletivo o, nel caso di mutui concessi in base a leggi speciali, prima del rilascio del nulla-osta della Cassa. In quest'ultimo caso dovranno, comunque, essere osservate le condizioni previste dall'art. 20, comma 1 della legge n. 412/91 (autorizzazione del Ministero o Regione competente, rispetto delle procedure della legge di riferimento, termine perentorio di 5 anni dalla concessione del mutuo per l'approvazione della perizia). 24.4 Per i soggetti mutuatari non sottoposti alla disciplina Il problema di cui al decreto legislativo n. 77/95, non si pongono della problematiche analoghe a quelle degli Enti locali, copertura relativamente alla copertura finanziaria delle spese di finanziaria investimento. per i mutuatari Da cio' discende che non solo l'affidamento ma anche non soggetti l'ordinazione delle prestazioni finanziate puo' al D.Lgs. precedere la concessione del mutuo da parte della n. 77/95 Cassa; si ricorda al riguardo, il venir meno, nell'attuale decreto ministeriale, della disposizione di cui all'art. 2, comma 2 del previgente D.M. Tesoro 1.12.1995, che inibiva il finanziamento, per tutti i mutuatari Cassa, qualora i lavori fossero stati appaltati o gli acquisti ordinati anteriormente alla data di concessione del corrispondente mutuo. In ogni caso, poiche' la Cassa ancora oggi e' chiamata dall'art. 1 del D.M. Tesoro 7.1.1998 a finanziare investimenti e non mere passivita', saranno ammesse a mutuo soltanto le spese non ancora sostenute dal mutuatario al momento dell'istanza di finanziamento. 25. FINANZIAMENTI PARZIALI, FINANZIAMENTI INTEGRATIVI E INTEGRAZIONE TRA MUTUI 25.1 E' possibile richiedere alla Cassa mutui per un Finanzia- importo inferiore a quello necessario per il menti finanziamento totale di un'opera o altro investimento, parziali indicando comunque la fonte di copertura della spesa differenziale. 25.2 E' peraltro consentito attivare il credito-Cassa per Finanzia- il finanziamento di aumenti d'asta, maggiori oneri per menti acquisizioni aree o dovuti a varianti suppletive ed integrativi altri tipi di maggiori spese, ancorche' il mutuo per l'opera principale (o altro investimento) sia stato contratto o assunto presso altri Istituti. 25.3 Al fine di venire incontro alle richieste degli enti e Integrazione considerato che la facolta' di approvare stralci di tra mutui progetti definitivi/esecutivi e' stata ampiamente limitata dalla legge n. 109/94, e' oggi consentita, nel rispetto del principio del mutuo di scopo, la concessione di piu' mutui per il finanziamento integrato di un unico progetto definitivo/esecutivo. 26. EROGAZIONE DI RESIDUI SU MUTUI CON AMMORTAMENTO SCADUTO Alla fine di ogni esercizio finanziario la Cassa procedera' alla rilevazione di eventuali somme che residuano da somministrare su mutui, con oneri a totale carico del mutuatario, il cui ammortamento risulti scaduto. Previa verifica di eventuali morosita', l'Istituto procedera' d'ufficio alle relative erogazioni. Per i mutui ammortizzati, sia pure parzialmente, da mutuatari diversi dall'intestatario, l'erogazione delle somme in parola potra' viceversa avvenire solo su istanza. 27. MUTUI IN BASE A LEGGI SPECIALI 27.1 In questo punto e' trattata la materia dei mutui per Mutui per debiti fuori bilancio degli enti locali, anche alla debiti fuori luce dei profondi cambiamenti intervenuti con il bilancio decreto legislativo n. 342 del 15.9.1997. Novita' Quest'ultimo, infatti, con l'articolo 5 ha provveduto a introdotte sostituire la lettera e) del comma 1 dell'art. 37 del dal Decreto decreto legislativo n. 77 del 25.2.95, con la seguente: Legislativo 15 settembre "e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli 1997 n. 342 obblighi di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza." Il provvedimento, con l'art. 4 lettera c), ha innovato contestualmente il comma 4 del citato art. 35, prescrivendo che, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, il rapporto obbligatorio intercorre tra l'amministratore, il funzionario o dipendente dell'ente e il fornitore solo per la parte non riconoscibile come debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 37. In altri termini sono state ampliate le fattispecie riconoscibili come debiti fuori bilancio, consentendo in tal modo all'ente di sanare le acquisizioni di beni e servizi, anche poste in essere con il concorso di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente, prive di copertura finanziaria, ponendo come condizione che tali acquisizioni abbiano prodotto un'utilita' e un arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. Stante il dettato normativo, che potra' trovare applicazione in numerosi casi prima non ammissibili a finanziamento, e nel riconoscimento della piena responsabilita' degli enti locali per quanto riguarda la rispondenza dell'operato amministrativo alle norme, la Cassa procede a ridisegnare, semplificandola, la procedura di concessione dei mutui per i debiti fuori bilancio. 27.1.1 Beneficiari dei mutui possono essere le Province, i Soggetti Comuni e le Comunita' montane. 27.1.2 Ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 77/95, Oggetto del modificato come in premessa, sono riconoscibili i riconosci- debiti derivanti da: mento a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive; b) copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni; c) ricapitalizzazione di societa' di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilita'; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 del D.Lgs. 77/95, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 27.1.3 La durata dell'ammortamento sara', sulla base delle Durata richieste degli enti, di 10, 15 o 20 anni, con oneri a dell'ammor- carico dei mutuatari. tamento 27.1.4 Per ottenere l'adesione di massima gli enti dovranno Documenti produrre, a corredo della domanda di mutuo, una per dichiarazione con la quale si attesta che: l'adesione di massima - con delibera consiliare n... del....... adottata ai sensi dell'art. 37, 1o comma del decreto legislativo n. 77 del 25.2.1995 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di Lire ......... ; - che la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio n.... del .... e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 40 della legge n. 127 del 15.5.1997, e pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 47, comma 1 della legge n. 142 dell'8.6.1990. 27.1.5 Il finanziamento deve essere di importo pari o Importo dei inferiore al debito riconosciuto nella delibera mutui consiliare, assunta ai sensi dell'art. 37, ed iscritto in bilancio. 27.1.6 Coincidono con i consueti documenti che si richiedono Documenti per la concessione dei mutui "a condizioni ordinarie", per la ossia con oneri a carico degli enti mutuatari. Gia' in concessione sede di richiesta di formale concessione, gli Enti definitiva potranno formulare istanza di erogazione del mutuo. 27.1.7 Con la devoluzione di un mutuo gia' concesso a Finanzia- condizioni ordinarie in base al D.M. Tesoro 7.1.1998 e bilita' precedenti o con un'operazione di accorpamento residui attraverso (Cfr. punto 7.3), e' consentito il finanziamento dei devoluzioni debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 77/95. Insieme ai consueti documenti per la devoluzione dovra' essere prodotta la dichiarazione concernente la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito. 27.2 Per le caratteristiche finanziarie e procedurali delle Fondo anticipazioni a valere sulle risorse del Fondo rotativo rotativo per la progettualita', si fa generale rimando alla per la Circolare applicativa n. 1221 del giugno 1997, progettua- pubblicata sulla G.U. n. 151 del 1.7.1997. lita' Art. 1, A modifica della stessa, si fa tuttavia presente quanto commi 54/58, segue. della legge 28.12.1995, - La Cassa, venendo incontro alla diffusa richiesta di n. 549 e abbassamento del limite di importo progettuale per successive l'accesso alle risorse del Fondo, finanzia ora le spese modifiche tecniche riferite a progetti il cui costo previsto, per lavori e forniture, non sia inferiore a 1 miliardo di lire. - In caso di revoca dell'anticipazione (punto 9 della Circolare n. 1221) si applichera' una commissione dell'1%, con un massimo attualmente di 1.300.000 lire, in analogia a quanto previsto per le revoche in preammotamento dall'art. 11, comma 4 del D.M. Tesoro 7.1.1998. - Al momento della restituzione dell'anticipazione, a titolo di rimborso delle spese di amministrazione sostenute dalla Cassa (punto 5.c della Circolare n. 1221), i beneficiari dovranno versare una commissione pari allo 0,5 per cento, calcolato sulle somme che saranno state complessivamente erogate. 27.3 Per effetto dell'art. 49, comma 8, della legge n. Mutui c.d. 449/97, i Fondi c.d. lett. A), per i Comuni con lett. A) popolazione fino a 5.000 abitanti per opere igienico-sanitarie, relativi agli esercizi dal 1986 al 1992 compreso, possono essere impegnati fino ad esaurimento. Cio' comporta la possibilita' di accensione di nuovi finanziamenti della specie, su risorse a suo tempo non impegnate tempestivamente, cosi' come la possibilita' di far gravare finanziariamente sui mutui gia' concessi nuove varianti o nuovi progetti attraverso devoluzioni. 27.4 Per effetto della stessa norma di cui al precedente Mutui per punto, sara' possibile imputare sui mutui concessi ex metanizza- art. 1, comma 3 della legge 68/1993 sia nuove varianti zione che nuovi progetti attraverso devoluzioni. centro-nord 27.5 La materia del dissesto finanziario degli enti locali Mutui per e' stata oggetto negli ultimi tempi di interventi dissesto legislativi, che hanno introdotto rilevanti finanziario innovazioni, sia per cio' che attiene strettamente agli degli enti aspetti procedurali, sia per cio' che riguarda locali l'individuazione di ulteriori fonti di finanziamento per quelle esposizioni debitorie che non trovano copertura nel mutuo per il risanamento. Nel presente punto e' trattata l'intera materia dei finanziamento agli enti in parola, anche alla luce delle novita' introdotte dal recente decreto legislativo n. 342/97. Gli articoli citati senza riferimento sono da intendersi relativi al D.Lgs. n. 77/95. 27.5.1 A norma dell'art. 79 del D.Lgs. n. 77/95, il dissesto Dissesto finanziario viene deliberato dal consiglio dell'ente finanziario: locale e la relativa delibera non e' piu' revocabile. le limitazioni Dalla avvenuta deliberazione discende: all'assunzione dei mutui - la capacita' di assumere mutui esclusivamente con oneri di ammortamento a totale e diretto carico dello Stato o delle Regioni (art. 82). Il divieto alla concessione dei finanziamenti, i cui oneri di rimborso non siano a totale e diretto carico dello Stato o delle Regioni, sussiste anche se le deliberazioni propedeutiche (approvazione progetto; assunzione del mutuo; ecc.) siano state adottate in data anteriore alla deliberazione del dissesto. L'ente dissestato, cui e' preclusa la facolta' di approvare i bilanci (art. 81) deve, ai sensi dell'art. 92, predisporre un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, che viene trasmesso al Ministero dell'interno per la prescritta valutazione ed approvazione con Decreto ministeriale. Con l'emanazione del suddetto provvedimento ministeriale, che consente all'ente di tornare ad approvare i bilanci, iniziano a decorrere i cinque anni di risanamento previsti dall'art. 95. In tale periodo la capacita' di poter tornare ad assumere mutui resta limitata a quelli con oneri esclusivamente a totale e diretto carico dello Stato, della Regione o di altro ente mutuatario. Nel quinquennio, in base a quanto previsto dall'art. 37 della legge 724/94, possono derogare a tale limitazione gli enti che abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e penultimo esercizio e non debbano ripianare disavanzi di gestione dei servizi gestiti a mezzo di aziende o consorzi. I consuntivi da assumere a riferimento non possono riguardare esercizi precedenti a quello per il quale e' stata approvata l'ipotesi di bilancio. In tale ipotesi l'ente riacquista: - la capacita' piena di assumere mutui. In sede di richiesta di finanziamento l'ente dovra' attestare la sussistenza di tali requisiti. Al termine dei cinque anni: - cessa ogni limitazione all'assunzione dei finanziamenti. 27.5.2 La Cassa e' chiamata a concedere il mutuo a ripiano, Mutuo per il che si innesta nella prima fase, immediatamente dopo la risanamento predisposizione del piano di rilevazione. Infatti, l'art. 89, comma 3, testualmente dispone "Il Ministero dell'Interno, accertata la regolarita' del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti. 27.5.2.1 Ai fini istruttori e' necessario fornire, per Documenti l'adesione: per l'adesione - il decreto del Ministero dell'interno con il quale di massima viene accertata la regolarita' del deposito del piano di rilevazione della massa passiva e definito l'importo del mutuo da concedersi; - la formale domanda dell'organo straordinario di liquidazione. 27.5.2.2 Per la formale concessione del finanziamento e' Documenti necessario produrre: per la formale - la delibera di assunzione del mutuo dell'organo concessione straordinario di liquidazione; - l'indicazione del conto corrente intestato a se' stesso e dell'istituto bancario presso il quale e' stato aperto il conto (coordinate bancarie). 27.5.2.3 Dopo la concessione il mutuo viene automaticamente Erogazione erogato per intero. Qualora il contributo statale non sia stato interamente utilizzato ovvero si siano liberate disponibilita' a seguito della riduzione del tasso di interesse dei mutui-Cassa, puo' verificarsi l'evenienza di un mutuo integrativo, da attivarsi con la medesima procedura del primo. 27.5.3 L'art. 88 comma 8 e l'art. 89 comma 5 autorizzano Mutui per l'ente locale ad assumere con la Cassa depositi e debiti non prestiti, o con altri istituti di credito, due mutui coperti dal con oneri di ammortamento a carico del proprio mutuo per bilancio: uno sostitutivo dei proventi derivanti dalla risanamento vendita di immobili prevista nel piano, l'altro per il pagamento a saldo delle passivita' rilevate e non coperte dalla massa attiva. I mutui devono essere assunti dagli organi ordinari degli enti e liquidati all'organo straordinario di liquidazione. 27.5.3.1 Ai fini istruttori, per l'adesione e' necessario Documenti produrre: per l'adesione - la domanda di mutuo inoltrata dal legale di massima rappresentante dell'ente o dal dirigente competente con l'esatta qualificazione dell'oggetto (mutuo per passivita' non coperte dal mutuo a ripiano o alternativo alla vendita di immobili) e la quantificazione dell'importo; - l'attestazione circa l'avvenuta approvazione con decreto del Ministro dell'interno no ........... del............. del piano di estinzione. 27.5.3.2 Per la formale concessione: Documenti per la - la delibera del consiglio di assunzione del mutuo, formale esecutiva ai sensi di legge; concessione - l'attestazione circa la capacita' di indebitamento; - le delegazioni di pagamento. In questa sede sembra necessario ricordare che gli articoli 13, 14 e 16 del D.Lgs. n. 342/97 hanno introdotto, per gli enti, la possibilita' di assumere il mutuo in questione oltre che con la Cassa depositi e prestiti, anche con altri istituti di credito. Inoltre, per questo tipo di finanziamento, il limite di capacita' di indebitamento e' elevato dal 25% al 40%. 27.5.4 L'articolo 90-bis consente all'ente locale di Modalita' intervenire in tempi molto brevi per mettere a semplificate disposizione dell'organo straordinario della di liquidazione le risorse liquide necessarie ad integrare accertamento quelle rinvenienti dal mutuo a carico Stato di cui e all'art. 88 comma 2. Cio' permettera' all'organo della liquidazione liquidazione di poter definire transattivamente le dei debiti pretese dei creditori censiti, offrendo loro il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del solo capitale. In questo caso l'ente puo' reperire le necessarie risorse finanziarie attraverso la contrazione di un mutuo analogo a quello previsto dal comma 8 dell'articolo 88 e di cui si e' detto al precedente punto 27.5.3. Qualora le disponibilita' finanziarie conseguenti alla concessione del mutuo dovessero risultare esuberanti rispetto alle necessita' della liquidazione, dopo il pagamento dei debiti, si deve procedere alla riduzione del mutuo, secondo le normali procedure di riduzione di cui al paragrafo 7.4.5. Per le procedure di concessione del mutuo a carico dell'ente e di quello a carico dello Stato vale quanto detto rispettivamente ai precedenti punti 27.5.3 (con la sola variante che il mutuo potra' essere concesso anche in assenza dell'avvenuta approvazione da parte del Ministero dell'Interno del Piano di estinzione) e 27.5.2; per quello a carico dello Stato, e' comunque necessario che pervenga l'autorizzazione alla concessione da parte del Ministero dell'interno. 27.5.4.1 Dopo la concessione, i mutui saranno automaticamente Erogazioni erogati con accredito sul conto corrente intestato all'organo straordinario di liquidazione. 27.5.5 Il comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 342/97 stabilisce Disposizioni che, nel caso in cui l'organo straordinario della per gli enti liquidazione abbia approvato il rendiconto della per i quali liquidazione, la liquidazione di ulteriori debiti l'organo ammissibili ai sensi dell'art. 87, comma 3 del D.Lgs. straordinario 77/95 sara' curata direttamente dagli enti locali con ha approvato l'attivazione di un mutuo con ammortamento a carico il dello Stato (nel caso in cui residuino ancora contribu- rendiconto ti erariali e comunque in presenza di specifico decreto della ministeriale), o a carico dell'ente stesso. liquidazione In concreto, si tratta di mutui integrativi da concedersi con procedure simili a quelle gia' illustrate ai punti precedenti, rispettivamente per i mutui a carico dello Stato e per i mutui a carico dell'ente, con alcune varianti dettate dalla circostanza che in ambedue i casi il finanziamento deve essere richiesto ed assunto dall'ente locale a favore del quale, inoltre, viene disposta l'erogazione. 27.5.5.1 Ai fini istruttori, pertanto, e' necessario produrre Documenti per l'adesione: per l'adesione - la formale domanda con la quantificazione di massima dell'importo, l'esatta qualificazione dell'oggetto (mutuo per ulteriori debiti ex art. 18, co. 6, D.Lgs. n. 342/97), la dichiarazione che l'organo straordinario ha approvato il rendiconto della liquidazione, e la specificazione che trattasi di mutuo con oneri a carico Stato ovvero a carico del bilancio dell'ente. Quest'ultima specificazione consentira' la corretta classificazione dell'istanza in una delle due norme di finanziamento create per i mutui della specie; - il decreto del Ministero dell'Interno con il quale si definisce l'importo del mutuo da concedersi (esclusivamente per i mutui con oneri a carico dello Stato). 27.5.5.2 Per la concessione e' necessario produrre: Documenti per la formale - la delibera consiliare di assunzione del mutuo, con concessione oneri a carico dello Stato o a carico dell'ente, esecutiva ai sensi di legge; - l'attestazione circa la capacita' di indebitamento, che, secondo quanto illustrato prima, puo' fare riferimento al nuovo limite del 40%. 27.5.5.3 Le erogazioni saranno disposte in favore dell'ente Erogazioni locale, per cui occorrera' produrre, nel caso in cui non sia gia' stato prodotto, gli estremi del conto corrente bancario o postale.