(all. 8 - art. 1)
                           CAPITOLO OTTAVO
              _________________________________________
                         APPENDICE NORMATIVA
               Art. 49, comma 10 della legge n. 449/97
                        (Soggetti mutuatari)
   La lettera a) del primo comma dell'articolo  68  del  testo  unico
approvato  con  regio  decreto  2  gennaio 1913, n. 453, e successive
modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
    "a)  in  prestiti  ad  Amministrazioni  statali,  enti  pubblici,
regioni,  comuni,  province, comunita' montane, consorzi di bonifica,
irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi  tra  enti  locali  o
altri  enti  pubblici,  aziende  speciali  e  societa' per azioni o a
responsabilita'  limitata  a   prevalente   capitale   pubblico   che
gestiscono pubblici servizi;".
               **************************************
                  DECRETO MINISTRO TESORO 7.1.1998
NUOVE NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE, GARANZIA ED EROGAZIONE DEI
               MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
                       IL MINISTRO DEL TESORO
   Visto  il  testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e
prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e  suc-
cessive modifiche ed integrazioni;
   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  del  suddetto testo unico,
approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;
   Visto il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della  legge  8
gennaio 1979, n. 3;
   Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;
   Visto il precedente decreto ministeriale Tesoro del 1.12.1995;
   Ritenuta  la  necessita'  di  modificare  le  norme  relative alla
concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi  e
prestiti;
   Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione della Cassa
depositi e prestiti in data 3.12.1997 e 22.12.1997;
   Vista la delibera  della  commissione  parlamentare  di  vigilanza
sulla Cassa depositi e prestiti in data 17.12.1997;
                               DECRETA
                              (art. 1)
                         (Oggetto dei mutui)
   1.  I  mutui  della  Cassa  depositi  e  prestiti  hanno specifica
destinazione e possono avere per oggetto, nell'ambito delle finalita'
pubbliche perseguite dagli enti mutuatari:
   a) la costruzione, ristrutturazione e  manutenzione  straordinaria
di beni immobili;
   b) l'acquisizione di aree e di altri beni immobili;
   c)  l'acquisto  e  la  realizzazione  di  attrezzature,  mezzi  di
trasporto e altri beni mobili;
   d) gli altri investimenti di interesse pubblico e  gli  interventi
consentiti  da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i
conferimenti o le partecipazioni al capitale di societa' per azioni o
a responsabilita' limitata, costituite in base alle facolta' concesse
ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente.
                              (art. 2)
                    (Procedura di finanziamento)
   1. La procedura di finanziamento si articola in:
   a) adesione di massima;
   b) concessione;
   c) erogazioni.
   2.  In  presenza  di particolari esigenze legate alla natura degli
investimenti  da  finanziare  ovvero   alla   tipologia   dei   fondi
utilizzati,  il  consiglio  di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti puo' introdurre modifiche alla procedura  di  cui  al  comma
precedente.
                              (art. 3)
                        (Adesione di massima)
   1. L'adesione di massima viene fornita sulla base di una richiesta
contenente   l'indicazione   dell'oggetto   dell'investimento   e  la
quantificazione del fabbisogno finanziario, quali  individuati  dagli
atti programmatori approvati dal soggetto mutuatario.
   2.  L'adesione di massima non costituisce impegno della Cassa alla
concessione del relativo finanziamento.
                              (art. 4)
                            (Concessione)
   1. La concessione dei mutui viene deliberata sulla base degli atti
di assunzione e garanzia,  nonche',  avuto  riguardo  alla  tipologia
dell'investimento,   dell'intervenuta   approvazione   del   progetto
definitivo/esecutivo. La Cassa puo'  richiedere  eventuali  documenti
integrativi ritenuti necessari.
   2.  La  concessione  viene  proposta  dal  direttore  generale  al
consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie.
   3. In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal  consiglio
di  amministrazione,  il  direttore  generale  provvede  alla formale
concessione dei  singoli  mutui,  mediante  proprie  "Determine",  le
quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione.
                              (art. 5)
                            (Erogazioni)
   1. I mutui sono somministrati, in una o piu' soluzioni, sulla base
della  domanda  di  erogazione  corredata  da  una  dichiarazione del
responsabile del procedimento dalla quale risultino analiticamente la
natura e gli importi delle  spese  sostenute  da  imputare  in  conto
mutuo.
   2.  Il  soggetto mutuatario risponde della tempestiva destinazione
delle somme riscosse in conto mutuo agli  aventi  diritto.  La  Cassa
resta  comunque  estranea  ai  rapporti  tra  il  mutuatario e i suoi
creditori.
   3. Sui mutui concessi con oneri a totale  carico  del  mutuatario,
qualora    la   spesa   definitivamente   accertata   sia   inferiore
all'ammontare del mutuo, la Cassa puo', su  richiesta,  somministrare
il  residuo  capitale,  purche'  lo  stesso non superi il 5 per cento
dell'importo del finanziamento ovvero, nei casi in  cui  superi  tale
percentuale,  sia comunque inferiore al limite di importo fissato per
le devoluzioni dal consiglio di amministrazione.
                              (art. 6)
                             (Garanzie)
   1.  I  mutui  della  Cassa  depositi  e  prestiti  possono  essere
garantiti:
   a)  per i soggetti di diritto pubblico: nelle forme previste dalla
legge per i singoli enti mutuatari;
   b) per i soggetti di diritto privato: mediante  delegazioni  sulle
entrate  effettive  di  bilancio del servizio pubblico gestito ovvero
con idonee forme di garanzia fidejussoria o reale;
   c) con provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale,
purche' sia espressamente previsto in essa  che,  in  relazione  alla
garanzia  prestata,  la  regione, nel caso di mancato pagamento della
rata, da parte dell'ente mutuatario alla scadenza  stabilita,  dietro
semplice  notifica della inadempienza, provvedera' al pagamento della
rata scaduta, aumentata  degli  interessi  per  ritardato  pagamento,
rimanendo  sostituita  all'ente  mutuante,  in  tutte  le  ragioni di
diritto, nei confronti dell'ente mutuatario;
   d) con la cessione di contributi in  semestralita'  o  annualita',
connessi  dallo  Stato  o  dalle  regioni  per  favorire  determinati
investimenti, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7
   2. La Cassa puo' accettare delegazioni di pagamento rilasciate  da
un  soggetto  mutuatario  a  garanzia  di  un  mutuo assunto da altro
mutuatario.
   3. Le delegazioni di pagamento costituiscono  il  tesoriere  o  il
cassiere  debitore  principale  nei  confronti della Cassa depositi e
prestiti e sono sempre rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto".
                              (art. 7)
                  (Contributi statali o regionali)
   1. I contributi  statali  o  regionali  possono  essere  accettati
esclusivamente    se    questi    siano    ceduti   direttamente   ed
irrevocabilmente  alla  Cassa,   con   decorrenza   e   durata   pari
all'ammortamento del corrispondente mutuo.
   2.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  rimane  estranea ai rapporti
intercorrenti  tra  ente  contributore  ed   ente   beneficiario   in
dipendenza della cessione del contributo.
   3. Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa puo' scontare
le  semestralita'  o  annualita'  di  contributo, concedendo all'ente
beneficiario  un  mutuo  pari  al   valore   attuale   delle   stesse
semestralita' o annualita'.
                              (art. 8)
                     (Modalita' di ammortamento)
   1.  I  mutui sono ammortizzati in un periodo non superiore a venti
anni, mediante rate comprensive di capitale ed interesse,  decorrenti
dal 1o gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi.
   2.  Su richiesta degli enti mutuatari, le quote di ammortamento di
loro pertinenza possono decorrere dal 1o  gennaio  del  secondo  anno
successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione.
   3.  Per  i  mutuatari  non  soggetti alle disposizioni del decreto
legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi dal 1o  luglio  possono
essere  posti  in  ammortamento dal 1o luglio del primo o del secondo
anno successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione.
                              (art. 9)
           (Interessi attivi, passivi e recupero coattivo)
   1. Sulle somme erogate in conto mutuo anteriormente alla  data  di
inizio  dell'ammortamento,  sono  dovuti  gli  interessi  al medesimo
saggio  di  concessione,  dalla  data  del  mandato  al  31  dicembre
antecedente  il  periodo  di  ammortamento,  da versare con valuta 31
dicembre di ciascun anno di preammortamento entro  il  successivo  31
gennaio.
   2.  Salvo norme speciali, in corrispondenza delle somme rimaste da
erogare sui mutui in ammortamento viene annualmente  retrocessa  agli
enti  pagatori  parte  della  rata di ammortamento, parametrata ad un
saggio di interesse pari a quello vigente per i  depositi  volontari,
cosi' come previsto dall'art. 20, comma 1 della legge n. 3/79.
   3.  Sulle  somme  dovute alla Cassa a qualsiasi titolo, in caso di
ritardo nel pagamento devono  essere  corrisposti  gli  interessi  di
mora,  a  decorrere  dal  giorno successivo alla scadenza del termine
sino a comprendere quello  dell'effettivo  versamento,  ad  un  tasso
superiore  del 50 per cento quello di concessione vigente per i mutui
al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora.
   4. Per il recupero dei crediti di  mora  o  delle  somme  comunque
dovute,  oltre  a  procedere direttamente contro i debitori, la Cassa
puo' estinguere  i  debiti  scaduti  ed  i  loro  accessori  mediante
trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari.
   5.  E'  in  facolta'  della Cassa di sospendere ogni erogazione in
conto mutui in caso di morosita'.
                              (art. 10)
                            (Devoluzione)
   1. E' consentito l'utilizzo parziale o totale del mutuo  concesso,
per finalita' diverse da quelle originarie, a condizione che:
   e) si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 1
del presente decreto;
   h) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.
   2.   E'   consentita   la  devoluzione  del  residuo  capitale  da
somministrare  accertato  su  mutui  diversi,  per  il  finanziamento
parziale o totale di un nuovo investimento, a condizione che:
   a) si tratti di investimento finanziabile ai sensi dell'articolo 1
del presente decreto;
   b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli
mutui;
   c)   i   singoli   mutui  siano  interamente  garantiti  dall'ente
mutuatario e/o assistiti da contribuzione regionale.
   3.  Non  e'  consentita  la  devoluzione  di   residui   inferiori
all'importo  che  verra'  periodicamente determinato dal consiglio di
amministrazione.
                              (art. 11)
             (Estinzione anticipata, rinuncia o revoca)
   1. La Cassa depositi e prestiti puo'  aderire  alla  richiesta  di
estinzione   anticipata  del  mutuo  assunto,  da  operarsi  mediante
restituzione del residuo debito, maggiorato  di  un  indennizzo  pari
alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento res-
idue,  calcolato  utilizzando  come tasso di sconto il tasso nominale
vigente per i mutui  ordinari  dell'Istituto,  e  il  residuo  debito
stesso.
   2.  Nel caso di revoca del mutuo concesso, dipendente da qualsiasi
causa non imputabile alla  Cassa,  verranno  restituite  al  soggetto
mutuatario  e  agli  eventuali  altri  enti  pagatori,  le sole quote
capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel  quale  sia  stata
comminata  la  revoca.  Il Consiglio di amministrazione puo', in casi
particolari, deliberare di restituire  parzialmente  anche  la  quota
interessi  delle rate di ammortamento pagate al 31 dicembre dell'anno
nel quale sia stata comminata la revoca.
   3.  E'  in  facolta'  del  soggetto mutuatario rinunciare al mutuo
concesso anteriormente alla data di inizio del relativo ammortamento.
   4.  Nel  caso  di  rinuncia  e  per  la  revoca   che   intervenga
anteriormente  alla data di inizio del periodo di ammortamento, sara'
posta a carico del soggetto mutuatario  una  commissione  dell'1  per
cento  sull'importo  mutuato, con un massimo stabilito periodicamente
dal  consiglio  di  amministrazione  sulla  base   delle   spese   di
amministrazione mediamente sostenute per tali operazioni.
                              (art. 12)
                          (Responsabilita')
   1.   Il   rappresentante   legale   ovvero   il  responsabile  del
procedimento del soggetto mutuatario  risponde  nei  confronti  della
Cassa della corrispondenza della domanda di erogazione allo scopo del
mutuo.
   2.  Ai  sensi  dell'art. 13 della legge n. 197/83 non sono ammessi
sequestri, opposizioni  o  altri  impedimenti  sulle  delegazioni  di
pagamento  rilasciate  dai  soggetti mutuatari per l'ammortamento dei
prestiti concessi dalla  Cassa,  sui  prestiti  stessi,  nonche'  sui
mandati  di  pagamento  fino  all'atto dell'erogazione delle relative
somme, da parte  del  soggetto  mutuatario  a  favore  dei  legittimi
creditori    finali,    quali    risultanti    dalla   documentazione
giustificativa  di  spesa  che  e'  alla  base   della   domanda   di
somministrazione.
   3.  Ai  sensi  del  citato  art 13 della legge n. 197/83, gli atti
compiuti in  difformita'  sono  nulli  e  improduttivi  di  qualsiasi
effetto  sospensivo.  La  nullita'  deve  essere  rilevata  d'ufficio
dall'autorita' giudiziaria.
   4. Il responsabile del procedimento  e'  tenuto  ad  accertare  il
rispetto delle forme di pubblicita' di cui al successivo articolo 13.
                              (art. 13)
                            (Pubblicita')
   1.  I  soggetti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori
finanziati un cartello con la dicitura: "Opera finanziata dalla Cassa
depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"
   2. Analoga dicitura deve risultare nella  pubblicita'  delle  gare
effettuata  attraverso la stampa, laddove sia gia' stata prescelta la
Cassa quale istituto mutuante.
                              (art. 14)
                           (Norma finale)
   1.  Il  presente  decreto  sostituisce  integralmente  il  decreto
ministeriale Tesoro 1.12.1995.
   2.  Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
                     **************************
                  DECRETO MINISTRO TESORO 24.1.1998
   MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE PER I MUTUI EROGATI DALLA CASSA
                         DEPOSITI E PRESTITI
                       IL MINISTRO DEL TESORO
   Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito
nella legge 3 aprile 1933, n. 442;
   Sulla proposta del  direttore  generale  della  Cassa  depositi  e
prestiti;
   Udito  il  consiglio  di  amministrazione  della  Cassa depositi e
prestiti  in  data  20  gennaio  1998  e  sentito  il  parere   della
commissione parlamentare di vigilanza in data 22 gennaio 1998;
                              DECRETA:
   Il  saggio  di  interesse  sulle  somme  che  la  Cassa depositi e
prestiti concedera' a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del
presente decreto viene determinato nella misura del 6  per  cento  in
ragione di anno.
   Per  le  operazioni di mutuo, con oneri di rimborso a carico degli
enti mutuatari, per le quali viene richiesto ed  assentito  il  piano
economico  finanziario di cui all'articolo 46 del decreto legislativo
n. 504/92 il saggio di interesse viene fissato nella misura del  5,50
per cento in ragione di anno.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                       ***********************
               Art. 55, comma 5 della legge n. 142/90
       (Esecutivita' degli impegni di spesa degli enti locali)
   I  provvedimenti  dei  responsabili  dei  servizi  che  comportano
impegni   di  spesa  sono  trasmessi  al  responsabile  del  servizio
finanziario  e  sono  esecutivi  con  l'apposizione  del   visto   di
regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria
                       ***********************
            DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995, n. 77.
       (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali)
                               Art. 1
                      (Ambito di applicazione)
   1.  L'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli enti locali e'
stabilito dalle disposizioni di principio del presente decreto.
   2.  L'ordinamento  stabilisce  per  le  province,  i  comuni,   le
comunica'  montane,  le  citta' metropolitane e le unioni di comuni i
principi contabili che si applicano alle attivita' di  programmazione
finanziaria,  di  previsione,  di  gestione,  di  rendicontazione, di
investimento e di revisione, nonche' alla disciplina del dissesto.
   3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale  e
delle province autonome di Trento e Bolzano.
                               Art. 37
     (Riconoscimento di legittimita' del debiti fuori bilancio)
   1. Con deliberazione conciliare di cui all'articolo 36, comma 2, o
con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti  di  contabilita',
gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
   a)   sentenze  passate  in  giudicato  o  sentenze  immediatamente
esecutive;
   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende  speciali  e  di
istituzioni,   nei   limiti  degli  obblighi  derivanti  da  statuto,
convenzione  o  atti  costitutivi,  purche'  sia   stato   rispettato
l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 23 della legge
8 giugno 1990, n. 142, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
   c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice
civile  o  da  norme speciali, di societa' di capitali costituite per
l'esercizio di servizi pubblici locali;
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di
pubblica utilita';
   c) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35,  nei  limiti  degli  accertati  e
dimostrati   utilita'   ed  arricchimento  per  l'ente,  nell'ambito,
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
   2. Per il pagamento l'ente puo' provvedere anche mediante un piano
di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello
in corso, convenuto con i creditori.
   3. Per il  finanziamento  delle  spese  suddette,  ove  non  possa
documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 36, comma 3, l'ente
locale  puo'  far  ricorso  a  mutui  ai  sensi  degli  articoli 44 e
seguenti.   Nella    relativa    deliberazione    consiliare    viene
dettagliatamente   motivata   l'impossibilita'  di  utilizzare  altre
risorse.
                              *********
                             **********
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                               CAPO IV
                            INVESTIMENTI
                              SEZIONE I
                          PRINCIPI GENERALI
                               Art. 42
                      (Fonti di finanziamento)
   1. Per l'attivazione degli investimenti gli  enti  locali  di  cui
all'articolo 1, comma 2, possono utilizzare:
   a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
   b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti
rispetto  alle  spese  correnti  aumentate  delle  quote  capitali di
ammortamento dei prestiti;
   c)  entrate  derivanti  dall'alienazione   di   beni   e   diritti
patrimoniali,   riscossioni   di  crediti,  proventi  da  concessioni
edilizie e relative sanzioni;
   d) entrate derivanti da  trasferimenti  in  conto  capitale  dello
Stato,   delle  regioni,  da  altri  interventi  pubblici  e  privati
finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte  di
organismi comunitari e internazionali;
   e)   avanzo   di   amministrazione,   nelle   forme   disciplinate
dall'articolo 31;
   f) mutui passivi;
   g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite  dalla
legge.
                               Art. 43
  (Programmazione degli investimenti e piani economico-finanziari)
   1.   Per  tutti  gli  investimenti  degli  enti  locali,  comunque
finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il  progetto  od  il
piano  esecutivo  dell'investimento,  da'  atto della copertura delle
maggiori  spese  derivanti  dallo  stesso  nel  bilancio  pluriennale
originario,  eventualmente  modificato dall'organo consiliare, ed as-
sume impegno  di  inserire  nei  bilanci  pluriennali  successivi  le
ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri,
delle quali e' redatto apposito elenco.
   2. Ove si rientri nelle ipotesi di cui all'articolo 46 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli enti locali provvedono, per
gli investimenti finanziati con l'assunzione di mutui, alla redazione
del piano economico-finanziario di cui al citato articolo 46.
   3.  La  deliberazione  consiliare  che approva il piano economico-
finanziario   costituisce   presupposto   di    legittimita'    delle
deliberazioni     di     approvazione    dei    progetti    esecutivi
dell'investimento e delle deliberazioni di  assunzione  dei  relativi
mutui.
                             SEZIONE II
    DISCIPLINA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DERIVANTI DAL RICORSO
                          ALL'INDEBITAMENTO
                               Art. 44
                     (Ricorso all'indebitamento)
   1.  Il  ricorso  all'indebitamento  da  parte  degli  enti  di cui
all'articolo 1,  comma  2,  e'  ammesso  esclusivamente  nelle  forme
previste  dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli
investimenti. Puo' essere  fatto  ricorso  a  mutui  passivi  per  il
finanziamento  dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 37 e per
le altre destinazioni di legge.
   2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
                               Art. 45
   (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso
                         all'indebitamento)
   1. La deliberazione di ricorso all'indebitamento e' possibile solo
se sussistono le seguenti condizioni:
   a)  avvenuta  approvazione  del  rendiconto   dell'esercizio   del
penultimo  anno  precedente  quello  in  cui si intende deliberare il
ricorso a forme di indebitamento;
   b) avvenuta deliberazione del  bilancio  annuale  nel  quale  sono
incluse le relative previsioni.
   2.  Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi
investimenti o variare  quelli  gia'  in  atto,  l'organo  consiliare
adotta  apposita  variazione  al  bilancio  annuale,  fermo  restando
l'adempimento degli obblighi  di  cui  al  comma  1.  Contestualmente
modifica  il  bilancio  pluriennale  e  la  relazione  previsionale e
programmatica   per    la    copertura    degli    oneri    derivanti
dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.
                               Art. 46
           (Regole particolari per l'assunzione di mutui)
   1.  Oltre  al  rispetto  delle  condizioni di cui all'articolo 45,
l'ente locale puo' deliberare nuovi mutui solo se  l'importo  annuale
degli  interessi  sommato a quello dei mutui precedentemente contatti
ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 49,
al netto dei contributi statali e regionali in conto  interessi,  non
supera  il  25  per  cento delle entrate relative ai primi tre titoli
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello  in
cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane
si  fa  riferimento  ai  primi due titoli delle entrate. Per gli enti
locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due  anni,
ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
   2.  I  contratti  di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e
prestiti,  dall'INPDAP  e  dall'Istituto  per  il  credito  sportivo,
devono,  a  pena  di  nullita",  essere stipulati in forma pubblica e
contenere le seguenti clausole e condizioni:
   a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a dieci anni;
   b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere  fissati  al  primo
gennaio  dell'anno  successivo  a  quello della stipula del contratto
salvo quanto previsto da norme speciali;
   c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal  primo
anno, della quota capitale e della quota interessi;
   d)  unitamente  alla  prima  rata di ammortamento del mutuo cui si
riferiscono devono essere  corrisposti  gli  eventuali  interessi  di
preammortamento,  gravati  degli  ulteriori  interessi,  al  medesimo
tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino  alla
scadenza della prima rata;
   e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il
mutuo    e,   ove   necessario,   avuto   riguardo   alla   tipologia
dell'investimento,  dato  atto  dell'intervenuta   approvazione   del
progetto esecutivo, secondo le norme vigenti;
   f)  l'utilizzo del mutuo deve essere previsto in base ai documenti
giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di  avanzamento
dei lavori;
   g) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse
applicabile  ai  mutui,  determinato  periodicamente dal Ministro del
tesoro con proprio decreto.
                               Art. 47
              (Attivazione di prestiti obbligazionari)
   1.  Gli  enti  locali  sono  autorizzati  ad   attivare   prestiti
obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
                             SEZIONE III
         GARANZIE DELL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI PRESTITI
                               Art. 48
                     (Delegazione di pagamento)
   1.  Quale  garanzia  del  pagamento delle rate di ammortamento dei
mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma  2,
possono  rilasciare  delegazione  di pagamento a valere sulle entrate
afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le  comunita'
montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
   2.  L'atto  di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato
al tesoriere da parte dell'ente locale e costruisce titolo esecutivo.
                               Art. 49
                           (Fideiussione)
   1.  I  comuni,  le  province  e  le  citta'  metropolitane possono
rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia  fideiussoria
per  l'assunzione  di  mutui  destinati  ad  investimenti e per altre
operazioni di indebitamento da parte di aziende da  essi  dipendenti,
da  consorzi  cui  partecipano nonche' dalle comunita' montane di cui
fanno parte.
   2. La garanzia  fideiussoria  puo'  essere  inoltre  rilasciata  a
favore  della  societa' di capitali, costituite ai sensi del comma 3,
lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno  1990,  n.  142,  e
successive  modifiche  o  integrazioni,  per  l'assunzione  di  mutui
destinati  alla  realizzazione  delle  opere  di  cui  al  comma   1,
dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. In tali casi i
comuni,   le   province  e  le  citta'  metropolitane  rilasciano  la
fideiussione   limitatamente   alle   rate   di    ammortamento    da
corrispondersi  da  parte  della  societa'  sino al secondo esercizio
finanziario successivo a quello dell'entrata in  funzione  dell'opera
ed  in  misura  non  superiore  alla  propria  quota  percentuale  di
partecipazione alla societa'.
   2-bis. La garanzia fideiussoria puo'  essere  rilasciata  anche  a
favore   di   terzi   per   l'assunzione   di  mutui  destinati  alla
realizzazione o alla ristrutturazione  di  opere  a  fini  culturali,
sociali  o  sportivi,  su  terreni  di  proprieta'  dell'ente locale,
purche' siano sussistenti le seguenti condizioni:
   a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale  e  sia  stata
stipulata  una  convenzione  con il soggetto mutuatario che regoli la
possibilita' di utilizzo delle strutture in funzione  delle  esigenze
della collettivita' locale;
   b)  la  struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente
al termine della concessione;
   c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale  e  mutuatario
nel  caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione
dell'opera.
   3. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento
garantite con fideiussione concorrono alla formazione del  limite  di
cui  al  comma  1 dell'articolo 46 e non possono impegnare piu' di un
quinto di tale limite.
                             **********
                               Art. 62
      (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento)
   1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento
di cui all'articolo 48 il tesoriere e'  tenuto  a  versare  l'importo
dovuto  ai  creditori  alle  scadenze  prescritte,  con  comminatoria
dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.
                      *************************
                           LEGGE n. 109/94
            (LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI)
                               Art. 16
                    (Attivita' di progettazione)
   1.  La  progettazione  si  articola,  nel  rispetto  dei   vincoli
esistenti,   preventivamente   accertati,   e  dei  limiti  di  spesa
prestabiliti,  secondo  tre  livelli  di  successivi  approfondimenti
tecnici,   in  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,  in  modo  da
assicurare:
   a)  la  qualita'  dell'opera e la rispondenza alle finalita' rela-
tive;
   b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;
   c) il  soddisfacimento  dei  requisiti  essenziali,  definiti  dal
quadro normativo nazionale e comunitario.
   2.  Le  prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere  i
progetti  adeguatamente  sviluppati. Il responsabile del procedimento
nella fase di  progettazione  qualora,  in  rapporto  alla  specifica
tipologia  ed  alla  dimensione  dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui  ai  commi  4  e  5  insufficienti  o  eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle.
   3.  Il  progetto preliminare definisce le caratteristiche qualita-
tive e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da  soddisfare
e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa  delle  ragioni della scelta della soluzione prospettata
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni  possibili,  anche
con   riferimento  ai  profili  ambientali,  della  sua  fattibilita'
amministrativa e  tecnica,  accertata  attraverso  le  indispensabili
indagini  di  prima  approssimazione,  dei  costi,  da determinare in
relazione  ai  benefici  previsti,  nonche'  in  schemi  grafici  per
l'individuazione   delle   caratteristiche   speciali,   tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.
   4. Il progetto definitivo  individua  compiutamente  i  lavori  da
realizzare,  nel  rispetto  delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli  indirizzi  e  delle   indicazioni   stabiliti   nel   progetto
preliminare  e  contiene  tutti  gli  elementi  necessari ai fini del
rilascio  delle  prescritte  autorizzazioni  ed  approvazioni.   Esso
consiste  in  una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le
scelte  progettuali,  nonche'  delle  caratteristiche  dei  materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio
di  impatto  ambientale  ove  previsto;  in  disegni  generali  nelle
opportune scale descrittivi delle  principali  caratteristiche  delle
opere,  delle  superfici  e dei volumi da realizzare, compresi quelli
per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed  indagini
preliminari   occorrenti   con   riguardo   alla   natura   ed   alle
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e
degli  impianti;  in  un  disciplinare  descrittivo  degli   elementi
prestazionali,  tecnici  ed economici previsti in progetto nonche' in
un computo metrico estimativo. Gli studi e  le  indagini  occorrenti,
quali  quelli  di  tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico,
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad  un
livello  tale  da  consentire i calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
   5. Il progetto  esecutivo,  redatto  in  conformita'  al  progetto
definitivo,  determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il
relativo costo previsto e deve essere sviluppato  ad  un  livello  di
definizione  tale  da consentire che ogni elemento sia identificabile
in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo.   In  particolare
il  progetto  e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati  grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal  capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal
computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso  e'
redatto  sulla  base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti  a  degli  eventuali  ulteriori  studi  ed  indagini,   di
dettaglio  o  di  verifica  delle  ipotesi progettuali, che risultino
necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni  e
picchettazioni,  di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da  apposito  piano
di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini
e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.
   6.  In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera,
il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle  categorie
di  lavori  e  alle  tipologie  di  intervento  e tenendo presenti le
esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti
e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.
   7. Gli oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla  direzione  dei
lavori,  alla  vigilanza  e  ai  collaudi,  nonche' agli studi e alle
ricerche connessi, fanno carico agli  stanziamenti  previsti  per  la
realizzazione  dei  singoli  lavori  negli  stati di previsione della
spesa o nei bilanci  delle  amministrazioni  aggiudicatrici,  nonche'
degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
   8.  I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
della esecuzione dei lavori, tenendo conto del  contesto  in  cui  si
inseriscono,  con  particolare  attenzione,  nel  caso  di interventi
urbani, ai problemi della accessibilita' e della  manutenzione  degli
impianti e dei servizi a rete.
   9.  L'accesso  per  l'espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all'attivita' di progettazione e' autorizzato dal  sindaco
del  comune  in  cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in
caso di opere statali.
                               Art. 25
                     (Varianti in corso d'opera)
   1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista  ed  il  direttore  dei  lavori,  esclusivamente  qualora
ricorra uno dei seguenti motivi:
   a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative
e regolamentari;
   b)  per  cause  impreviste  e  imprevedibili  accertate  nei  modi
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per  l'intervenuta
possibilita'  di  utilizzare  materiali,  componenti e tecnologie non
esistenti al momento della  progettazione  che  possono  determinare,
senza  aumento  di  costo, significativi miglioramenti nella qualita'
dell'opera o di sue parti e sempre che  non  alterino  l'impostazione
progettuale;
   c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice
civile;
   d)  per  il  manifestarsi  di  errori  o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o  in  parte,  la  realizzazione
dell'opera  ovvero  la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile
del procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio
e al progettista.
   2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili  per
i  danni  subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o
di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).
   3.  Non  sono  considerati  varianti  ai  sensi  del  comma  1 gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non  superiore  al  5
per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino
un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono
inoltre  ammesse,  nell'esclusivo  interesse dell'amministrazione, le
varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate  al  miglioramento
dell'opera  e  alla  sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino
modifiche  sostanziali  e  siano  motivate  da   obiettive   esigenze
derivanti  da  circostanze  sopravvenute  e  imprevedibili al momento
della stipula del contratto. L'importo in  aumento  relativo  a  tali
varianti non puo' superare il 5 per cento dell'importo originario del
contratto   e  deve  trovare  copertura  nella  somma  stanziata  per
l'esecuzione dell'opera.
   4. Ove le varianti di cui al comma  1,  lettera  d),  eccedano  il
quinto   dell'importo   originario   del   contratto,   il   soggetto
aggiudicatore procede alla risoluzione del  contratto  e  indice  una
nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale.
   5.  La  risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo,
da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10  per  cento  dei  lavori  non  eseguiti,  fino  a  quattro  quinti
dell'importo del contratto.