CAPITOLO OTTAVO _________________________________________ APPENDICE NORMATIVA Art. 49, comma 10 della legge n. 449/97 (Soggetti mutuatari) La lettera a) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: "a) in prestiti ad Amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, province, comunita' montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali e societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi;". ************************************** DECRETO MINISTRO TESORO 7.1.1998 NUOVE NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE, GARANZIA ED EROGAZIONE DEI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e suc- cessive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058; Visto il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197; Visto il precedente decreto ministeriale Tesoro del 1.12.1995; Ritenuta la necessita' di modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti; Viste le delibere del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 3.12.1997 e 22.12.1997; Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti in data 17.12.1997; DECRETA (art. 1) (Oggetto dei mutui) 1. I mutui della Cassa depositi e prestiti hanno specifica destinazione e possono avere per oggetto, nell'ambito delle finalita' pubbliche perseguite dagli enti mutuatari: a) la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili; b) l'acquisizione di aree e di altri beni immobili; c) l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili; d) gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, costituite in base alle facolta' concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente. (art. 2) (Procedura di finanziamento) 1. La procedura di finanziamento si articola in: a) adesione di massima; b) concessione; c) erogazioni. 2. In presenza di particolari esigenze legate alla natura degli investimenti da finanziare ovvero alla tipologia dei fondi utilizzati, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti puo' introdurre modifiche alla procedura di cui al comma precedente. (art. 3) (Adesione di massima) 1. L'adesione di massima viene fornita sulla base di una richiesta contenente l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e la quantificazione del fabbisogno finanziario, quali individuati dagli atti programmatori approvati dal soggetto mutuatario. 2. L'adesione di massima non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento. (art. 4) (Concessione) 1. La concessione dei mutui viene deliberata sulla base degli atti di assunzione e garanzia, nonche', avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo. La Cassa puo' richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari. 2. La concessione viene proposta dal direttore generale al consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie. 3. In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui, mediante proprie "Determine", le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione. (art. 5) (Erogazioni) 1. I mutui sono somministrati, in una o piu' soluzioni, sulla base della domanda di erogazione corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute da imputare in conto mutuo. 2. Il soggetto mutuatario risponde della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto. La Cassa resta comunque estranea ai rapporti tra il mutuatario e i suoi creditori. 3. Sui mutui concessi con oneri a totale carico del mutuatario, qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'ammontare del mutuo, la Cassa puo', su richiesta, somministrare il residuo capitale, purche' lo stesso non superi il 5 per cento dell'importo del finanziamento ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque inferiore al limite di importo fissato per le devoluzioni dal consiglio di amministrazione. (art. 6) (Garanzie) 1. I mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti: a) per i soggetti di diritto pubblico: nelle forme previste dalla legge per i singoli enti mutuatari; b) per i soggetti di diritto privato: mediante delegazioni sulle entrate effettive di bilancio del servizio pubblico gestito ovvero con idonee forme di garanzia fidejussoria o reale; c) con provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purche' sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza, provvedera' al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario; d) con la cessione di contributi in semestralita' o annualita', connessi dallo Stato o dalle regioni per favorire determinati investimenti, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7 2. La Cassa puo' accettare delegazioni di pagamento rilasciate da un soggetto mutuatario a garanzia di un mutuo assunto da altro mutuatario. 3. Le delegazioni di pagamento costituiscono il tesoriere o il cassiere debitore principale nei confronti della Cassa depositi e prestiti e sono sempre rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto". (art. 7) (Contributi statali o regionali) 1. I contributi statali o regionali possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo. 2. La Cassa depositi e prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente beneficiario in dipendenza della cessione del contributo. 3. Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa puo' scontare le semestralita' o annualita' di contributo, concedendo all'ente beneficiario un mutuo pari al valore attuale delle stesse semestralita' o annualita'. (art. 8) (Modalita' di ammortamento) 1. I mutui sono ammortizzati in un periodo non superiore a venti anni, mediante rate comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal 1o gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi. 2. Su richiesta degli enti mutuatari, le quote di ammortamento di loro pertinenza possono decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione. 3. Per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi dal 1o luglio possono essere posti in ammortamento dal 1o luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la formale concessione. (art. 9) (Interessi attivi, passivi e recupero coattivo) 1. Sulle somme erogate in conto mutuo anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al 31 dicembre antecedente il periodo di ammortamento, da versare con valuta 31 dicembre di ciascun anno di preammortamento entro il successivo 31 gennaio. 2. Salvo norme speciali, in corrispondenza delle somme rimaste da erogare sui mutui in ammortamento viene annualmente retrocessa agli enti pagatori parte della rata di ammortamento, parametrata ad un saggio di interesse pari a quello vigente per i depositi volontari, cosi' come previsto dall'art. 20, comma 1 della legge n. 3/79. 3. Sulle somme dovute alla Cassa a qualsiasi titolo, in caso di ritardo nel pagamento devono essere corrisposti gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, ad un tasso superiore del 50 per cento quello di concessione vigente per i mutui al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora. 4. Per il recupero dei crediti di mora o delle somme comunque dovute, oltre a procedere direttamente contro i debitori, la Cassa puo' estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari. 5. E' in facolta' della Cassa di sospendere ogni erogazione in conto mutui in caso di morosita'. (art. 10) (Devoluzione) 1. E' consentito l'utilizzo parziale o totale del mutuo concesso, per finalita' diverse da quelle originarie, a condizione che: e) si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto; h) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento. 2. E' consentita la devoluzione del residuo capitale da somministrare accertato su mutui diversi, per il finanziamento parziale o totale di un nuovo investimento, a condizione che: a) si tratti di investimento finanziabile ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto; b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli mutui; c) i singoli mutui siano interamente garantiti dall'ente mutuatario e/o assistiti da contribuzione regionale. 3. Non e' consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verra' periodicamente determinato dal consiglio di amministrazione. (art. 11) (Estinzione anticipata, rinuncia o revoca) 1. La Cassa depositi e prestiti puo' aderire alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo assunto, da operarsi mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento res- idue, calcolato utilizzando come tasso di sconto il tasso nominale vigente per i mutui ordinari dell'Istituto, e il residuo debito stesso. 2. Nel caso di revoca del mutuo concesso, dipendente da qualsiasi causa non imputabile alla Cassa, verranno restituite al soggetto mutuatario e agli eventuali altri enti pagatori, le sole quote capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata comminata la revoca. Il Consiglio di amministrazione puo', in casi particolari, deliberare di restituire parzialmente anche la quota interessi delle rate di ammortamento pagate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata comminata la revoca. 3. E' in facolta' del soggetto mutuatario rinunciare al mutuo concesso anteriormente alla data di inizio del relativo ammortamento. 4. Nel caso di rinuncia e per la revoca che intervenga anteriormente alla data di inizio del periodo di ammortamento, sara' posta a carico del soggetto mutuatario una commissione dell'1 per cento sull'importo mutuato, con un massimo stabilito periodicamente dal consiglio di amministrazione sulla base delle spese di amministrazione mediamente sostenute per tali operazioni. (art. 12) (Responsabilita') 1. Il rappresentante legale ovvero il responsabile del procedimento del soggetto mutuatario risponde nei confronti della Cassa della corrispondenza della domanda di erogazione allo scopo del mutuo. 2. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 197/83 non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti sulle delegazioni di pagamento rilasciate dai soggetti mutuatari per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa, sui prestiti stessi, nonche' sui mandati di pagamento fino all'atto dell'erogazione delle relative somme, da parte del soggetto mutuatario a favore dei legittimi creditori finali, quali risultanti dalla documentazione giustificativa di spesa che e' alla base della domanda di somministrazione. 3. Ai sensi del citato art 13 della legge n. 197/83, gli atti compiuti in difformita' sono nulli e improduttivi di qualsiasi effetto sospensivo. La nullita' deve essere rilevata d'ufficio dall'autorita' giudiziaria. 4. Il responsabile del procedimento e' tenuto ad accertare il rispetto delle forme di pubblicita' di cui al successivo articolo 13. (art. 13) (Pubblicita') 1. I soggetti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale" 2. Analoga dicitura deve risultare nella pubblicita' delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia gia' stata prescelta la Cassa quale istituto mutuante. (art. 14) (Norma finale) 1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale Tesoro 1.12.1995. 2. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. ************************** DECRETO MINISTRO TESORO 24.1.1998 MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE PER I MUTUI EROGATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442; Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti; Udito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 20 gennaio 1998 e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza in data 22 gennaio 1998; DECRETA: Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concedera' a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinato nella misura del 6 per cento in ragione di anno. Per le operazioni di mutuo, con oneri di rimborso a carico degli enti mutuatari, per le quali viene richiesto ed assentito il piano economico finanziario di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 504/92 il saggio di interesse viene fissato nella misura del 5,50 per cento in ragione di anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. *********************** Art. 55, comma 5 della legge n. 142/90 (Esecutivita' degli impegni di spesa degli enti locali) I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria *********************** DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995, n. 77. (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e' stabilito dalle disposizioni di principio del presente decreto. 2. L'ordinamento stabilisce per le province, i comuni, le comunica' montane, le citta' metropolitane e le unioni di comuni i principi contabili che si applicano alle attivita' di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonche' alla disciplina del dissesto. 3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Art. 37 (Riconoscimento di legittimita' del debiti fuori bilancio) 1. Con deliberazione conciliare di cui all'articolo 36, comma 2, o con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purche' sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita'; c) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed arricchimento per l'ente, nell'ambito, dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 2. Per il pagamento l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 36, comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 44 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilita' di utilizzare altre risorse. ********* ********** ********* CAPO IV INVESTIMENTI SEZIONE I PRINCIPI GENERALI Art. 42 (Fonti di finanziamento) 1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono utilizzare: a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 31; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. Art. 43 (Programmazione degli investimenti e piani economico-finanziari) 1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed as- sume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali e' redatto apposito elenco. 2. Ove si rientri nelle ipotesi di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli enti locali provvedono, per gli investimenti finanziati con l'assunzione di mutui, alla redazione del piano economico-finanziario di cui al citato articolo 46. 3. La deliberazione consiliare che approva il piano economico- finanziario costituisce presupposto di legittimita' delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui. SEZIONE II DISCIPLINA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DERIVANTI DAL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO Art. 44 (Ricorso all'indebitamento) 1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, e' ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 37 e per le altre destinazioni di legge. 2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata. Art. 45 (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento) 1. La deliberazione di ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. 2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione. Art. 46 (Regole particolari per l'assunzione di mutui) 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 45, l'ente locale puo' deliberare nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contatti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 49, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. 2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita", essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a dieci anni; b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissati al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto salvo quanto previsto da norme speciali; c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata; e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti; f) l'utilizzo del mutuo deve essere previsto in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori; g) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Art. 47 (Attivazione di prestiti obbligazionari) 1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge. SEZIONE III GARANZIE DELL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI PRESTITI Art. 48 (Delegazione di pagamento) 1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunita' montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata. 2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costruisce titolo esecutivo. Art. 49 (Fideiussione) 1. I comuni, le province e le citta' metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonche' dalle comunita' montane di cui fanno parte. 2. La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore della societa' di capitali, costituite ai sensi del comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche o integrazioni, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. In tali casi i comuni, le province e le citta' metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della societa' sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla societa'. 2-bis. La garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprieta' dell'ente locale, purche' siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilita' di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettivita' locale; b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione; c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera. 3. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 46 e non possono impegnare piu' di un quinto di tale limite. ********** Art. 62 (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento) 1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 48 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento. ************************* LEGGE n. 109/94 (LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI) Art. 16 (Attivita' di progettazione) 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita' rela- tive; b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. 3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualita- tive e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare. 4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. 5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti a degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3. 6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione. 7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche' agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonche' degli altri enti aggiudicatori o realizzatori. 8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilita' e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete. 9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e' autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali. Art. 25 (Varianti in corso d'opera) 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile; d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista. 2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d). 3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. 4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale. 5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.